Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9817 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
0 9 8 1 7 /0 2 I LL 9 O 8 B 6 E . E le 98 N N a , IO en 1 Z 8 p A 9 R a -1 IST m 1 iste -1 EG 4 R s 1 EL POPOLO ITALIANO l A . a D L e E 8 ilich T 1 N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E . d ES Oggetto T o R m Prelievo di A SEZIONE PRIMA CIVILE covce spourchelito CE_ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1617/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron.25575 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 20/02/02 Dott. Fabrizio FORTE · Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: OL RE, titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO L BENNICELLI 27, presso l'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIO TOSI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, ISPETTORATO REPRESSIONE FRODI DI MODENA;
- intimati 2002 avversO la sentenza n. 678/98 del TO di VERONA, 454 depositata il 03/12/98; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MO DO titolare della ditta omonima in But- tapietra si opponeva alla ordinanza ingiunzione n. 34 del 1987 emessa dall'Ufficio Repressioni Frodi delegato del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Fo- restali e notificata il 26 marzo 1997 per la somma di L.
4.300.000 a fronte della violazione dell'art. 63 comma 2 della legge n. 428 del 1990. L'amministrazione irrogante infatti sosteneva che egli aveva inviato al competente ufficio di controllo provinciale la documen- tazione relativa all'esonero dal prelievo di correspon- sabilità sui cereali oltre il termine prescritto. Il TO respingeva Resisteva l'amministrazione. l'opposizione. Il primo giudice dichiarava infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 63, comma secondo, del- la legge n. 428 del 1990, sotto il profilo di cui all'art. 3 della carta fondamentale. Riteneva infatti che la minore sanzione prevista per il mancato inoltro 2 della documentazione suddetta rispetto all'inoltro in ritardo (primo e secondo comma dell'art. 63 predetto) non dà luogo ad una irragionevole severità nei confron- ti di un comportamento meno grave giacchè la legge pre- vede al predetto secondo comma la possibilità di irro- gare tra il minimo di L.
4.000.000 ed il massimo di 40.000.000 di lire, così da rendere concretamente pro- porzionata la pena alla gravità della infrazione. Oltre a ciò il pretore ritiene che all'omesso inoltro della documentazione fa riscontro la garanzia per la ammini- strazione costituita dalla responsabilità del soggetto che l'inoltro ha omesso. Respingeva altre argomentazioni non più rilevanti perchè non riproposte in questa sede. Ricorre per Cassazione con quattro motivi il Miran- dola. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo ed il secondo motivo del suo ricor- che in quanto connessi vanno esaminati insieme, il So, DO lamenta anzitutto la violazione dell'art. 63 comma secondo della legge n. 428 del 1990. Sostiene che il TO non si è accolto che la premessa della sua eccezione di incostituzionalità è che la corretta in- terpretazione della legge in epigrafe esclude che il ritardo nell'inoltro della documentazione e della modu- 3 listica di cui si tratta, relativa all'esonero dal pre- lievo, possa essere punito come o più del mancato inol- tro. Su tale punto invece il TO non si sarebbe soffermato omettendo pertanto di motivare. Peraltro, sostiene il ricorrente nella secondo do- glianza, se invece la motivazione dovesse essere intesa nel senso che il TO respingendo la predetta ecce- zione ha adottato la interpretazione della legge che si contesta, avrebbe commesso anzitutto un errore esegeti- co, quindi più che mai dovrebbe essere rilevata la in- costituzionalità dallo stesso giudice non ravvisata. 2) Osserva il collegio che il TO non ha affat- to trascurato l'interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente a proposito della norma dell'art. 63 della legge n. 428 del 1990. Essa infatti è stata respinta unitamente alla susseguente eccezione di incostituzio- nalità, quale negato presupposto della stessa. Ciò con- duce alla infondatezza della prima censura di mancato esame di una questione decisiva. Vengono quindi in esame la censura di cattiva in- terpretazione della legge e la riproposta eccezione di incostituzionalità. Va pertanto rilevato che i prelievi di corresponsa- bilità, che costituiscono una delle risorse finanziarie della Ce. introdotti dal Reg. del Consiglio n.2727 del 4 1975, riguardano la quasi totalità dei cereali prodotti nella Comunità ed immessi nel mercato, (art. 1 del dm n. 242 del 1989). Per la loro riscossione concreta è predisposto l'obbligo in capo ai cosidetti primi acqui- renti (art. 2 e 3 dm citato), ovvero a coloro i quali acquistano direttamente dai produttori, di trattenere ل ے sul prezzo di acquisto l'importo relativo, e di curare che all'atto della consegna della derrata venga compi- lata una dichiarazione ed una modulistica conforme ai modelli allegati al dm. Tale documentazione tra l'altro deve accertare la qualità soggettiva di quel particola- re piccolo produttore che è esonerato dal prelievo e rispetto al quale dunque il primo acquirente è a sua volta esentato dal trattenimento dell'importo predetto (art. 12). Ferma restando l'obbligatorietà delle comu- nicazioni tempestive e rituali agli organi di control- lo. E' dunque evidente che in capo al primo acquirente tenuto anche al versamento del prelievo così acquisito è posto un obbligo di comunicazione la cui regolarità e tempestività assicurano il controllo effettivo sulla contribuzione. La legge del 1990 quindi all'art. 63, comma secon- do, dopo di avere al comma precedente introdotto per il primo acquirente che omette la acquisizione del prelie- 5 vo l'obbligo di corrisponderlo egli stesso e la sanzio- ne da L.
2.000.000 a L. 20.000.000, prevede la sola sanzione da 1. 4.000.000 a L. 40.000.000 per la ipotesi mancata ottemperanza, nei termini e con le modalità previste, all'obbligo di inoltrare agli organi di con- trollo le dichiarazioni e la modulistica previste dal DM citato. E' dunque la legge che con la ampia dizione "non ottemperano nei termini e con le modalità prescritte" a stabilire una sanzione tanto per il mancato ottempe- ramento quanto per l'ottemperamento irregolare o intem- pestivo, (cass. n. 2467 del 2001). Pertanto è errata la censura di violazione della legge che il ricorrente nuove al TO a cagione del- la critica interpretazione della legge, dal momento che il giudice invece ha ben inteso la chiara lettera della norma in parola. Quindi è manifestatamente infondata la conseguente questione di costituzionalità della norma stessa, così interpretata. 2a) Il giudizio di non manifesta infondatezza in questione dovrebbe promanare secondo il ricorrente dal- la evidente irragionevolezza prodotta, pressoché auto- maticamente, dal confronto tra le previsioni del primo e de l secondo comma dell'art. 63 della legge. Ma tale evidenza non sussiste affatto, anzi il confronto che il 6 ricorrente suggerisce ne dimostra la piena ragionevo- lezza. Il ricorrente dimentica che spetta al legislatore, ancorchè, come nella specie, secondario, di stabilire anche attraverso la previsione di sanzioni, la gradua- toria delle ragioni organizzative della soddisfazione di un interesse generale. Pertanto è del tutto ragione- vole ritenere che tanto il ritardo quanto la omissione dell'inoltro possano risultare dannose per il controllo tempestivo ed efficace sulle quantità di cereali immes- si nel mercato, presupposto della effettività della ri- sorsa finanziaria. Ne può ritenersi, come sembra sostenere in via di principio il ricorrente, che sempre e comunque la omis- sione dia luogo ad una lesione più grave di quella pro- dotta dal ritardato inoltro. infatti la tipologia dei soggetti tenuti all'inoltro in quanto rientranti nella categoria dei primi acquirenti di cui all'art. 2 del dm n. 242 del 1990, evidenzia anche la pericolosità del ritardato inoltro. Se infatti tale illecito compiuto da parte della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (ex AIMA) atteso il regime di certificazioni cui un en- te di diritto pubblico è tenuto, non impedisce la rico- struzione dell'itinerario di una operazione, il solo ritardo nell'inoltro da parte di un commerciante, tanto 7 più se accompagnato dalla dichiarazione di esonero, può dare luogo a difficoltà ricostruttive molto grandi. A prescindere dunque dalla considerazione svolta dal pretore il quale rileva che nei confronti del man- cato inoltro la susseguente responsabilità personale del primo acquirente tranquillizza le ragioni dell'erario, il collegio ritiene che non si possano comparare in astratto situazioni diverse ma invece che si debba considerare, come ha fatto il TO, che la previsione di una pena più alta nel minimo e nel massi- mo a proposito sia del ritardo che del mancato inoltro deve essere riguardata nel contesto della possibilità di graduare le sanzioni così da adeguare in concreto la pena alla gravità della lesione, evitando di fatto quell'effetto automaticamente irragionevole cui il ri- corrente cenna ( cass. n. 2467 del 2001). 3) Con il terzo motivo il DO lamenta la vio- lazione dell'art. 3 della legge n. 698 del 1981. So- stiene che erroneamente il TO ha ritenuto la sus- sistenza di una colpa per il predetto ritardo benchè la serie di decreti ministeriali precedenti il dm n. 228 del 1990 dimostri la perplessità della stessa Pubblica Amministrazione circa la definizione del ritardo in questione. Con il quarto connesso motivo che va esaminato in- 8 sieme al terzo il ricorrente lamenta la violazione de- gli artt. 112 e 115 cpc. e 3 della legge n. 689 del 1981 conseguenti alla mancata ammissione di mezzi di prova sulla circostanza della incertezza interpretativa in questione, in particolare da parte delle associazio- ni di categoria (ancora la citata cass. n. 2467 del 2001). 3a) Osserva il collegio che non rileva a sostenere la assenza di colpa la storia dei decreti antecedenti quello in esame. Conta piuttosto il dettato di quest'ultimo, la cui chiarezza esclude la scusabilità invocata. La sentenza impugnata ha motivato in questo senso sul punto con ciò implicitamente dando conto del- la mancata istruttoria. I due motivi sono infondati. 4) Il ricorso deve essere rigettato. Non deve darsi I pronuncia sulle spese dal momento che l'intimata ammi- L L 9 O 8 B 6 nistrazione non ha svolto attività in questa sede. E . e E l N a N , n O 1 I e
P.Q.M.
8 Z p A 9 a 1 R - T m 1 S e I La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 1 t G - s i E 4 s R 2 l . A a 20 febbraio 2002. L D e h E 3 c T 2 i f N Il Consigliere estensore Il Presidente i . E d T S o E R m A Antonio Saggio Giuseppe Maria Berruti 体に NE Prime Deposi 7009 9 il IL CANCEANCELLIERE L