Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI FR - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB IA ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato MARINA LUCIDI, che lo difende unitamente all'avvocato ER SPALLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR NE, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato MARISA PAPPALARDO, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MOLINARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1152/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 04/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato PAPPALARDO Marisa, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 3 ottobre 1991, accogliendo il ricorso proposto da NE PO, il Presidente del Tribunale di Piacenza autorizzava il sequestro giudiziario dell'autovettura BMW 320 I targata MI 22549V, a lui intestata presso il P.R.A., ma nella disponibilità di AN ER LL.
Con citazione notificata il 7 novembre 1991 il sequestrante conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Piacenza, il LL esponendo: a) che la MP RL di cui era amministratore aveva subito una truffa ad opera di tal FR LE, che era riuscito fraudolentemente ad ottenere la consegna di alcune autovetture tra cui quella sequestrata;
b) che egli era legittimo proprietario di tale autovettura benché essa fosse detenuta dal convenuto che non ne aveva mai acquistato la titolarità. Chiedeva pertanto la convalida della misura cautelare, l'accertamento del suo diritto di proprietà e la condanna del LL alla consegna del bene e al risarcimento del danno.
Costituitosi,il convenuto si opponeva alle avverse domande asserendo di aver acquistato la proprietà del veicolo da FR LE ed instando in via riconvenzionale per l'accertamento del proprio diritto e per la condanna del PO al risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con sentenza del 23 novembre 1995 il Tribunale convalidava il sequestro giudiziario, dichiarava che l'autovettura BMW 320 I era di proprietà del PO e rigettava la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno.
Proposti due autonomi atti di gravame dal MB, riuniti i procedimenti, disposta la comparizione personale delle parti ex art. 117 c.p.c., con sentenza del 4 novembre 1999 la Corte d'appello di Bologna rigettava le impugnazioni condannando l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione AN ER LL sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso NE PO.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia contraddittorietà e/o mancanza della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Ad avviso del ricorrente la Corte felsinea avrebbe interpretato in modo apodittico, arbitrario e soggettivo quanto esposto nella querela dal PO nella sua veste di ammnistratore della SNC MP non fornendo motivazione alcuna in ordine alle ragioni che l'avevano portato ad escludere che il rapporto con LE FR relativo all'autovettura oggetto di causa fosse qualificabile come vendita, in tal modo interpretando il contenuto della querela medesima ad esclusivo favore della persona fisica PO NE , soggetto formalmente diverso dal querelante amministratore della società, espressamente riconosciuta dallo stesso giudice estranea al giudizio.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1376, 1476 e 1477 cc per avere la Corte bolognese attribuito valore probatorio alla documentazione prodotta dal PO al fine di riconoscere a favore di questi la proprietà del veicolo (nonostante mai al PO NE fosse stato consegnato il bene dalla sua dante causa VA IO, che mai a sua volta ne aveva avuto il possesso, la detenzione o la concreta disponibilità).
Con il terzo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2644, 2683, 2684 cc e 6 R.D.L. 15.3.1927 n. 436 conv. In L. 19.2.28 n. 510, nonché contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice d'appello attribuito al PO la proprietà del bene, attesa l'efficacia probatoria della serie continua di trascrizioni, pur non esistendo in realtà in atti una certificazione od un estratto del PRA attestanti l'avvenuta trascrizione dell'atto di trasferimento del bene medesimo, essendo la produzione documentale del PO costituita dal solo foglio complementare della vettura "de qua", non fornito della valenza probatoria erroneamente e contraddittorimente attribuitagli, non avendo esso funzione e natura di mezzo di pubblicità a mente della richiamata normativa codicistica e speciale.
I tre motivi,da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione,non possono essere accolti.
Ha affermato la Corte bolognese che, come rilevato dal primo giudice, tramite la produzione del foglio complementare, dal quale risultava una serie continua di trascrizioni risalenti al proprio dante causa e da questo all'originario proprietario, il PO aveva dimostrato che l'autovettura oggetto di controversia era a lui pervenuta attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti risalenti a chi l'aveva acquistata a titolo originario. Per contrastare la valenza probatoria del documento il LL, attuale ricorrente, aveva sostenuto di aver acquistato il veicolo da FR LE e per superare l'obiezione che tale acquisto, se realmente avvenuto,sarebbe stato "a non domino" e quindi inidoneo al trasferimento della proprietà trattandosi di bene mobile iscritto in pubblici registri, aveva dedotto da averlo acquistato dalla società MP, ciò desumendo dalla denuncia querela presentata all'A.G. dal medesimo PO in data 4 gennaio 1989. Senonché, ad avviso della Corte felsinea, tale atto, descrivente il contenuto dei rapporti commerciali intrattenuti con il LE ed il comportamento del predetto,in cui erano anche ravvisabili estremi di illecito penale, non era univocamente interpretabile nel senso prospettato dal LL di qualificare cioè come vendite tutti i rapporti in questione.
Il tenore letterale e logico dell'atto medesimo, valutato nel suo complesso ed il meccanismo dei rapporti ivi illustrati inducevano piuttosto a ritenere che il PO consegnasse al LE gli autoveicoli perché, quale procacciatore d'affari, individuasse le persone interessate all'acquisto: se l'acquirente veniva reperito, si procedeva al trasferimento della proprietà, in caso contrario il bene veniva restituito anche dopo alcuni mesi.
Portando ciò ad escludere che il LE divenisse proprietario dei veicoli che riceveva in consegna, la denuncia in discorso, a giudizio della Corte del merito, non poteva essere utilizzata per dimostrare che la vendita del veicolo in favore del MB fosse stata effettuata da chi ne era proprietario e tale atto era comunque inidoneo ad inficiare l'efficacia probatoria della serie continua di trascrizioni risultante dalla documentazione prodotta dal PO.
Ebbene tale apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici, è insindacabile nell'attuale sede di legittimità e non contraddice di certo,contrariamente all'assunto del ricorrente, al principio secondo cui dette trascrizioni, pur non incidendo sulla validità ne' essendo requisito di efficacia dell'atto traslativo di autoveicolo - verificandosi l'effetto traslativo della proprietà a seguito del mero consenso delle parti - quali strumenti legali di pubblicità, sono comunque preordinate al fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo (v. tra le tante Cass. n. 7267/2000). Con il quarto mezzo si deduce,infine, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver la Corte del merito omesso la compensazione delle spese processuali, nella specie giustificata dal comportamento preprocessuale ed extraprocessuale del PO.
La censura non ha pregio avendo la Corte felsinea correttamente applicato, in tema di regolamentazione delle spese processuali, il principio della soccombenza e costituendo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la compensazione totale o parziale di tali spese facoltà discrezionale insindacabile del giudice del merito, nelle ipotesi richiamate dall'art. 92 secondo comma c.p.c.. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorse e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004