Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 1
In materia di estradizione, qualora il procedimento penale in Italia per lo stesso fatto sia stato archiviato per mancanza di querela non ricorre alcuna preclusione alla sentenza favorevole all'estradizione, in quanto il decreto di archiviazione non contiene il giudizio sul fatto per il quale l'estradizione è stata richiesta, ma si limita a prendere atto che l'azione penale non può essere promossa in Italia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2005, n. 27853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27853 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 16/06/2005
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 1185
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 12724/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF AD;
contro la sentenza 15 dicembre 2004 della Corte d'Appello di Milano. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Udito per il ricorrente l'avvocato PISAPIA Giuliano. RITENUTO IN FATTO
1. RO SA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte d'Appello ha espresso parere favorevole alla sua estradizione verso la Germania per rispondere del reato di truffa.
2. Nei due atti di ricorso lamenta la violazione dell'art. 9 della convenzione europea di estradizione e dell'art. 54 della convenzione di Schengen, in quanto il ricorrente per lo stesso reato era stato già perseguito dall'Autorità italiana e prosciolto con decreto di archiviazione per difetto di querela.
3. Deduce ancora che alla richiesta di estradizione non è allegata la prescritta relazione sui fatti addebitati e che la decisione è stata adottata dalla Corte d'Appello in composizione diversa da quella che aveva disposto le indagini e le acquisizioni istruttorie poi effettivamente utilizzate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento.
Accogliendo nell'art. 9 della convenzione europea di estradizione e nell'art. 54 del trattato di Schengen il principio del divieto del bis in idem, l'Italia s'è impegnata a rifiutare l'estradizione ove vi sia stato un giudicato per i fatti per cui questa è domandata e si è riservata il potere di rifiutare la medesima estradizione "se le autorità competenti hanno deciso di non istaurare procedimenti.... per i medesimi fatti".
2. Nessuna delle due ipotesi è pertinente al decreto di archiviazione per mancanza di querela. Non la prima perché con tale decreto non si è giudicato sul fatto per cui l'estradizione è stata richiesta, ma si è semplicemente preso atto che l'azione penale non poteva promuoversi in Italia. Non la seconda perché il decreto di archiviazione per mancanza di querela non corrisponde alla decisione discrezionale di non dar luogo all'azione penale, cui ha riguardo la convenzione (si pensi, per esempio, a procedimenti nei confronti di minori), ma è una semplice presa d'atto della carenza di un presupposto previsto dalla legge. E ciò senza aggiungere che il potere del rifiuto, in questa seconda ipotesi, dato il suo carattere eminentemente discrezionale, non spetta all'autorità giudiziaria.
3. Nè la mancanza di una valida querela in Italia è ostativa all'estradizione sotto il profilo della doppia incriminabilità, in quanto è insegnamento costante di questa Corte quello per cui in ordine alla sussistenza delle condizioni per cui l'azione penale può essere promossa si deve aver riguardo solo all'ordinamento della Parte richiedente e non a quello della Parte richiesta.
4. Ancora infondati sono gli altri due motivi.
La relazione di cui si lamenta l'assenza è invece contenuta nelle pagine 5 e 6 poste a corredo della richiesta di arresto da parte della Pretura di Monaco di Baviera.
L'atto che la Corte d'Appello avrebbe richiesto in composizione diversa è l'informativa sull'archiviazione del procedimento a carico del ricorrente, informativa che poteva acquisirsi de plano e fuori udienza.
5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2005