Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2002, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO 【 TAI0 04 8 8/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMAȚI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Primo Presidente f.f. R.G.N. 4793/01 Cron.1126 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione Rep. 162 - Presidente di sezione Dott. Vincenzo CARBONE - CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Ud. 17/05/01Dott. Francesco - Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI PERS CHEMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Richiesta copia studio IL COLE 24 ORE Consigliere Dott. Francesco SABATINI dai Sig. per diritti Consigliere Dott. Enrico ALTIERI 17 GEN. 2002 R. CANCELLIERE Dott. Ettore GIANNANTONIO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE copia studio RichiestaRichiesta LETO LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA, lundi dal Sig. VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato per diritti 155 17 + って IL CANCELLIERE ALDO LUCIO LANIA, che la rappresenta e difende, giusta 7 delega in calce al ricorso;
155 L.3000 CANCELLERIA ricorrente contro 2001 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, 0H676838 252 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI UH080487 -1- CASSAZIONE;
- intimati avverso la decisione n. 278/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 15/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Aldo Lucio LANIA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento emesso in data 8 aprile 1999 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la cancellazione dell'avvocato Loredana Leto dall'elenco speciale degli Avvocati tenuto da quell'Ordine. In particolare il Consiglio riteneva l'illegittimità dell'iscrizione nell'elenco speciale dell'avvocato Leto a causa della natura privatistica del rapporto di lavoro instaurato il 27 marzo 1997 tra l'avvocato Leto e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.); ha ritenuto, inoltre, che l'avvocato Leto non potesse invocare la disposizione di salvaguardia dello status professionale prevista soltanto per coloro che fossero stati avvocati dell'I.N.P.G.J. al momento della trasformazione dell'Istituto da ente pubblico a ente privato e, cioè, al 1° gennaio 1995. La decisione del Consiglio dell'Ordine è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza depositata il 15 dicembre 2000.. In particolare il Consiglio Nazionale ha ritenuto che il privilegio che l'art. 3, lett. b, Legge Professionale, riserva agli avvocati dipendenti degli Uffici legali degli Enti pubblici, è un'eccezione ad un sistema di rigide preclusioni volte a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento della professione difensiva. Tale privilegio è conferito nel presupposto che l'avvocato dipendente di un Ente pubblico sia, più di ogni altro dipendente, libero nelle proprie scelte professionali ed affidabile nell'esercizio della professione, limitata alle sole faccende dell'Ente. Non può quindi procedersi in via estensivaSS equiparando, come richiesto dalla ricorrente, la funzione con la natura giuridica dell'Ente. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale l'avvocato Leto propone ricorso articolato in due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione all'art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. Assume che la trasformazione dell'I.N.P.G.I. da ente pubblico a fondazione privata non ha fatto venir meno il carattere pubblicistico dell'attività di previdenza e di assistenza svolta istituzionalmente dall'Istituto e non ha fatto, quindi, venir meno il diritto degli avvocati dell'istituto ad essere iscritti all'Albo speciale a norma dell'art. 3, lettera b) della legge professionale. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la incostituzionalità dell'art.. 3, comma 2 e 4, lettera b) e dell'art. 5 n. 2 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 in relazione agli articoli 3 e 4 della Carta Costituzionale. Assume che l'art. 5 n. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, così come interpretato dal Consiglio Nazionale, sarebbe incostituzionale in quanto creerebbe una disparità di trattamento tra i vecchi avvocati addetti all'ufficio legale dell'Inpgi ed i nuovi assunti da destinare alle stesse mansioni, in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Inoltre sarebbe viziato di incostituzionalità l'art. 3 della legge professionale laddove vieta ad una istituzione, quale l'I.N.P.G.I., essenzialmente ed esclusivamente pubblica, soggetta anch'essa alla vigilanza SS 2 dello Stato per le finalità pubbliche che persegue e limitatamente ad esse, a istituire un ufficio legale, legittimato a trattare le proprie "cause" ed i propri "affari". La norma sarebbe incostituzionale anche in relazione all'art. 4 della Carta Costituzionale per violazione del diritto al lavoro dei giovani avvocati che non possono accedere a tale Istituzione per potervi esercitare la professione forense, mentre quelli più anziani di loro, perché assunti prima del 1995, possono continuare ad esercitare. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati. L'art. 3 dell'ordinamento della professione forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36) dispone che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego retribuito pubblico o privato. Possono tuttavia essere iscritti in un elenco speciale annesso all'albo gli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera (art. 3, quarto comma, lettera b) del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 come modificato dalla legge 23 novembre 1939 n. 1949, articolo 1, n. 2). La ratio della norma, come ha già affermato questa Corte, consiste nella necessità di assicurare una piena autonomia alla professione forense;
una autonomia che potrebbe essere pregiudicata dai rapporti di dipendenza propri degli impieghi pubblici o privati (Cass. 11 aprile 1981 n. 2119). SS Per quanto riguarda la controversia in esame, occorre innanzitutto osservare che il legislatore ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la trasformazione di numerosi enti pubblici di previdenza e di assistenza, tra i quali è compreso l'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in associazioni o fondazioni senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato (art. 1, commi 1°, 2° e 3° della legge delegata 30 giugno 1994 n. 509). L'art. 5 n. 2 della legge prevede che il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente, all'atto della trasformazione in persona giuridica privata, conservi l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati, se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale dell'ente. Nel caso in esame è certo che il rapporto di lavoro tra l'avvocato Leto e INPGI è stato instaurato in data 27 marzo 1997 e, quindi, in epoca successiva alla trasformazione dell'ente da pubblico in privato. Ne consegue che l'avv. Leto è legato a un ente privato da un rapporto di lavoro privato incompatibile con l'esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 dell'ordinamento della professione forense. D'altra parte non può essere accolto il rilievo della ricorrente secondo la quale la trasformazione dell'INPGI da ente pubblico a ente privato non ha fatto venir meno il carattere pubblicistico dell'attività di previdenza e di assistenza svolta istituzionalmente dall'INPGI. Il permanere, infatti, dello svolgimento di una attività di carattere pubblico non fa venir meno la natura privata dell'ente, espressamente affermata dalla legge, e non fa venir meno la natura privata dei rapporti di lavoro sorti successivamente alla trasformazione;
ed è irrilevante il SS CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso 1 Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012 delle Entrate di Roma 2 versate € 161,77 serie 4 al n. 1359 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 dal 30/5/2002) fatto che l'ente operi in settori di interesse generale e sia quindi soggetto a limitazioni e controlli dell'autorità amministrativa (Cass. 6 agosto 1990 n. 7939). Parimenti non può essere accolto l'altro rilievo della ricorrente secondo la quale l'art. 5 n. 2 della legge n. 509 del 30 giugno 1994, così interpretato, sarebbe incostituzionale in quanto creerebbe una disparità di trattamento tra i vecchi avvocati addetti all'ufficio legale e i nuovi assunti da destinare alle stesse mansioni. Difatti la disparità di trattamento è giustificata dalla diversa situazione di chi è entrato nell'Istituto quando esso costituiva un ente di diritto pubblico e di chi è entrato quando esso era ormai divenuto un ente privato. I primi potevano nutrire legittime aspettative e ritenere di avere maturato diritti nei confronti di un ente di natura pubblica;
aspettative e diritti che gli altri non potevano ragionevolmente pretendere nei confronti di un ente ormai di natura privata. La norma tutela, quindi, le legittime aspettative dei primi, senza ledere alcuna giustificata aspettativa degli altri. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 109TOT/29,11
P.Q.M.
456T 20,66 La Corte rigetta il ricorso. TOT. 149,77 Così deciso in Roma il 17 maggio 2001 806512,0 II Presidente L'Estensore Store fro 161,72 Maveric -autono IL CANCEL Giovanni Giambatish Depositata in Caricelleria 17 GEN. 2002 J ELLIERE C1 LO Gambettista - -- -