Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2017, n. 50019
CASS
Sentenza 20 settembre 2017

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In tema di infortuni sul lavoro, in caso di subentro di un soggetto nella posizione di garanzia, a fronte di una situazione di rischio per i lavoratori riconducibile alla condotta attiva del predecessore, è configurabile la responsabilità del nuovo garante per non avere assolto all'obbligo di fornire misure di sicurezza utili ed efficaci. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità del successivo garante, il fatto che la modifica al sistema di blocco di un macchinario - causa delle lesioni riportate da un lavoratore - fosse stata apportata da altro soggetto, in epoca antecedente al suo subentro nella posizione di garanzia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2017, n. 50019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50019
    Data del deposito : 20 settembre 2017

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