Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 1
In tema di responsabilità per incidente sul lavoro derivante dall'omissione di condotte dovute in forza di una posizione di garanzia, non si ha violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza quando, fermo restando il fatto storico addebitato, consistente nell'omissione di un comportamento dovuto, in sentenza sia stata individuata una diversa fonte (normativa, regolamentare o fattizia) dell'obbligo gravante sull'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2000, n. 10773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10773 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIANO BATTISTI Presidente del 28/06/2000
1. Dott. VINCENZO COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SALVATORE BOGNANNI Consigliere N. 1516
3. Dott. BENITO ROMANO DE GRAZIA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO LICARI Consigliere N. 39900/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AS ES n. il 28.02.1937
2) LL RO n. il 04.05.1924
avverso sentenza del 02.05.1999 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLARUSSO VINCENZO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel terminal dell'impianto interno della stazione ferroviaria di S. Palomba di Pomezia si verificava un incidente nel quale trovava la morte il manovratore TO MA. Costui stava effettuando l'agganciamento dei vagoni ad un convoglio ferroviario in formazione lungo un tratto di binario in curva che non lo rendeva visibile al macchinista consentiva e rimaneva impigliato con un piede tra i binari di un scambio venendo travolto dal convoglio che aveva ripreso la marcia.
Nel confronti del macchinista NI NI, di SC ES e di PA RO, rispettivamente direttore responsabile dell'impianto e legale rappresentante della S.G.T. S.p.A. veniva elevata rubrica di omicidio colposo.
Al NI era applicata la pena patteggiata mentre il SC ed il PA erano condannati dal Pretore di Roma alla pena di giustizia.
A costoro si addebitava di non aver attuato le necessarie misure di sicurezza ed, in particolare, la violazione dell'art. 182 del D.P.R. 547/55 (non aver predisposto un idoneo servizio di segnalazione per la manovra e non aver adibito un terzo uomo a coadiuvare il macchinista ed il manovratore date l'assenza di visibilità tra i due) consentendo, altresì, che i dipendenti effettuassero le operazioni di aggancio con i convogli in movimento.
Sul gravame degli imputati la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la condanna per omicidio colposo ritenendo sussistenti gli addebiti suddetti ed anche la violazione degli artt. 13 e 15 delle Istruzioni per il Servizio dei Manovratori (I.S.M.) che vietavano le operazioni di aggancio con i convogli in movimento e stabilivano l'obbligo di opportune segnalazioni acustiche e ottiche nelle manovre di agganciamento e sganciamento. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione.
Il SC espone sei motivi a propria firma. Entrambi, poi, si affidano a cinque motivi comuni a firma del difensore Avv. Sergio Scicchitano.
I. - I motivi del SC ES:
1) insussistenza della violazione dell'art. 182 del D.P.R. 547/55 (obbligo del terzo uomo) essendo nella specie pertinente in astratto il successivo art. 228 che, tuttavia, era da ritenersi inapplicabile in concreto perché derogato dalla normativa specifica prevista per le Ferrovie: la Corte di appello non aveva minimamente affrontato tale problematica posta dalla difesa nei motivi di appello, il che costituiva vizio della sentenza che, peraltro, non aveva applicato l'art. 182 avendo fatto discendere da altra fonte normativa l'obbligo del terzo uomo.
2) Le istruzioni sul Servizio del Manovratori erano state interpretate dalla Corte di Appello in modo errato, illogico e contraddittorio e da esse erano stati fatti forzatamente discendere obblighi non previsti: le segnalate carenza interpretative avevano comportato illogicità palesi nella motivazione in ordine alla necessità della presenza del terzo uomo ed alla posizione elle costui avrebbe dovuto assumere.
3) Non era mai stata contestata agli imputati la violazione dell'art. 15 I.S.M. per cui la sentenza era incorsa nel vizio di cui agli artt.521 e 522 c.p.p. 4) Illogica e contraddittoria era la motivazione quanto alla individuazione del nesso causale poiché, in definitiva, l'incidente no si sarebbe verificato solo se il macchinista non avesse posto in essere la condotta che effettivamente pose In essere e che non sarebbe stata evitata neppure dal rispetto del presunto obbligo di impiego del terzo uomo.
5) Una volta accertata la inesistenza dell'obbligo del terzo uomo ed essendo caduto l'altro addebito della effettuazione della manovra a convoglio in movimento, la sentenza non poteva, senza una più adeguata e puntuale motivazione, ribadire l'affermazione di responsabilità per una "culpa in vigilando" basata su regole diverse da quelle che erano state ritenute in primo grado.
6) La sentenza era logicamente viziata quanto alla dichiarazione di estinzione per prescrizione della contravvenzione all'art. 182, atteso che, se la fattispecie era stata ritenuta conferente al caso di specie, la sentenza che aveva (implicitamente) abbandonato l'applicabilità di siffatta ipotesi normativa era viziata quanto alla motivazione dell'omicidio colposo e se, invece, l'art. 182 era stato ritenuto inconferente, la formula del proscioglimento doveva essere quella più ampia di insussistenza del fatto.
II. - I motivi comuni.
1) Si ribadisce la erronea interpretazione delle I.S.M. circa il presunto obbligo di impiegare in ogni caso il terzo uomo. 2) Si sostiene (sembra) che gli imputati non fossero a conoscenza del fatto che la manovra veniva effettuata con i carri in movimento e senza la presenza del terzo uomo e si deduce - analogamente a quanto esposto nel quarto motivo del SC - che era stata la condotta abnorme del macchinista a causare in via esclusiva l'incidente che non sarebbe stato evitato in ogni caso dalla ininfluente presenza del terzo uomo proprio perché il LD non aveva atteso, prima di iniziare la marcia, di vedere il TO risalire sul marciapiedi in un punto visibile da lui o dal (l'eventuale) terzo uomo ed, ancor prima, aveva posto in essere un comportamento esorbitante, imprevedibile ed abnorme manovrando con i carri in movimento. 3) Il macchinista ed il defunto TO erano da considerarsi, per la loro esperienza e qualificazione, entrambi alla stregua di "preposti" dotati di autonome capacità e poteri di decisione ne' si poteva pretendere che i due imputati fossero costantemente presenti nel corso della manovre effettuate dai due.
4) Non era adeguatamente motivata la commisurazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi proposti - tranne specifici rilevi che saranno fatti a parte - possono essere congiuntamente esaminati poiché sviluppano difese tra loro coerenti ed intimamente connesse.
I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Innanzitutto non sussiste la dedotta violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata. Ai ricorrenti è stato contestato che, nonostante le specifiche condizioni ambientali che non consentivano l'avvistamento dell'agganciatore (deceduto) da parte del macchinista, si erano consentite le operazioni con i convogli in movimento e non era stato predisposto un idoneo servizio di segnalazione.
Si tratta esattamente dei profili di colpa in relazione al quali è stata ritenuta la responsabilità degli imputati e rispetto ai quali costoro si sono difesi, come chiaramente emerge sia dalla sentenza impugnata (e da quella di primo grado) sia dal complesso delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso.
E non ha rilievo che i giudici abbiano rinvenuto la fonte dell'obbligo di tenere la condotta imposta in una piuttosto che in un'altra norma o regola.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare al riguardo (Cass. Sez. IV 7.10.1999 n. 2467, Serra) che, al fine di stabilire se in materia di reati colposi sussista immutazione del fatto occorre far riferimento alla condotta colposa individuata nella contestazione (posto che nella specie non rilevano al riguardo gli altri elementi del fatto quali l'evento ed il nesso di causalità) e, rispetto ad essa, accertare se quella ritenuta in sentenza abbia apportato modifiche sostanziali alla consistenza della prima si da potersi ritenere che gli imputati siano stati condannati per un fatto diverso da quello contestato e dal quale non abbiano adeguatamente potuto difendersi.
Nel richiamato precedente questa Corte ha osservato che, in materia di incidenti sul lavoro in cui l'evento del quale l'imprenditore è chiamato a rispondere sia eziologicamente collegato alla omissione di condotte dovute in forza della sua posizione di garanzia, non si ha violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza quando sia rimasta inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nella imputazione, ma sia stata, bensì, dal giudice unicamente mutata o meglio individuata la fonte (normativa, regolamentare o pattizia) in base alla quale l'imp4nditte era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa, atteso che non può ritenersi che la ragione di imputazione dell'obbligo sia parte del fatto, inteso come realtà storica di modificazione del reale, e che incida, perciò, nella sostanza della fattispecie concreta, questa intesa come accadimento storico che si inquadra nella ipotesi astratta contemplata dalla norma incriminatrice.
Non vi è, insomma, immutazione degli elementi di fatto nel caso in cui il giudice, essendo comunque, prospettato nella imputazione l'obbligo di impedire l'evento, individui per la prima volta in sentenza la fonte dell'obbligo o lo faccia scaturire da una fonte diversa da quella originariamente prospettata poiché, in tal caso, non vengono alterati o modificati gli elementi ed i connotati della condotta che, restando la stessa, invece di violare un obbligo nascente da una determinata fonte indicata nella contestazione originaria (o anche non prospettata), sia considerata in contrasto con gli (stessi obblighi nascenti da un fonte diversa, la citi individuazione o (anche diversa) specificazione non assume valenza di elemento descrittivo del fatto.
Per essere più chiari: se all'imputato si contesta che egli, in base alla fonte X, era tenuto a porre in essere una determinata condotta la cui omissione ha prodotto l'evento, non si ha immutazione del fatto quando si accerti in sentenza che all'obbligo di tenere quella stessa condotta nasce dalla fonte Y.
2. Diventa, perciò del tutto sterile, al fini che ne occupano, la polemica che si innesta sulla applicabilità e sulla interpretazione della c.d. I.S.M. (Istruzioni per il Servizio di Manovra) poiché, quale che sia la fonte degli obblighi violati, resta sempre la qualificazione colposa della condotta omissiva posta in essere dagli odierni ricorrenti e ad essi contestata nell'originaria imputazione. Ed altrettanto frustraneo si rivela l'argomento che individua la norma violata nell'art. 228 piuttosto che nell'art. 182 del D.P.R. n.547/55. L'attenta lettura delle norme consente infatti di cogliere facilmente i profili di similitudine e di complementarietà tra le stesse e la adattabilità di entrambe al caso di specie: Ed, infatti, vuoi che si intenda il macchinista come conducente del mezzo che muoveva il resto del convoglio vuoi che si consideri il posto di guida del locomotore come il posto di manovra dell'intero convoglio, incombeva in entrambi i casi l'obbligo di consentire al macchinista stesso la visibilità dell'intera zona di azione (art. 182) o dell'intero percorso del convoglio (art. 228), il che è appunto quanto contenuto nella contestazione. Insomma la regola di condotta richiesta ai due prevenuti e da loro violata) era, intanto, quella di non consentire che la manovra di aggancio avvenisse con il convoglio in movimento e poi, soprattutto, quella di apprestare idoneo servizio di segnalazione affinché la marcia del convoglio potesse riprendere solo dopo che l'agganciatore si era posto fuori dai binari ed al riparo dalla linea di percorso - o di azione - della motrice e dei carri ad essa agganciati. E, del resto, era proprio quanto in precedenza si era già fatto (col ON ed il SC che avevano svolto, in alcune occasioni, funzioni di segnalatori, come emerge dalle pagg. 4 e 7 della sentenza, e dotando i dipendenti di apparecchi ricetrasmittenti) e come si fa normalmente oggi dopo l'incidente. E non v'ha dubbio che o la presenza del terzo uomo o la dotazione di adeguati strumenti potevano segnalare al macchinista se, prima della ripresa della marcia del convoglio, l'agganciatore si fosse portato in zona di sicurezza non potendo altrimenti la marcia essere intrapresa.
3. Nè può ritenersi che nella specie sussista interruzione del nesso causale tra le omissioni ascritte ai ricorrenti e l'evento a causa della condotta del macchinista che avrebbe compiuto una manovra imprudente venendo a costituire con la sua sola condotta causa esclusiva dell'incidente. Non può, al riguardo, non ribadirsi che il sistema di agganciamento (senza segnalatori e segnalazioni rientrava nella normalità dello svolgimento del lavoro per una "scelta tecnica" dettata da esigenze "di economia di mezzi" come candidamente ammesso del PA (cfr. pag. 5 sentenza impugnata). Al macchinista, che era totalmente all'oscuro della posizione dell'agganciatore, non restava altro che confidare - in base ad una propria regola di prudenza ed ai dettami della sua esperienza - che costui, trascorsi trenta secondi, avesse completato le operazioni di aggancio e si fosse messo in posizione di sicurezza.
Non si riesce, dunque, a cogliere quali condotte anomale, inattese, inopinabili, imprevedibili e deliberatamente elettive di rischio siano nella specie ravvisabili per escludere il collegamento causale tra la colpa concorrente dei prevenuti e l'evento.
E, a tutto concedere, anche se il macchinista avesse eseguito la sua manovra a carri fermi l'incidente non sarebbe stati evitato posto che il TO fini sotto le ruote del convoglio dopo che l'agganciamento era terminato ed il treno aveva ripreso la marcia (sebbene lenta) col solo inconveniente - ed è ciò che decisamente rileva - che l'operaio era purtroppo rimasto sui binari perché impigliato col piede nello scambio.
4. Quanto alla commisurazione della pena, la veloce censura proposta nell'ultimo motivo dell'Avv. Scicchitano si caratterizza come squisitamente di merito a fronte di una motivazione della sentenza di appello che, al riguardo, non può dirsi ne' illogica ne' contraddittoria.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione quarta penale - rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2000