Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2012, n. 10704
CASS
Sentenza 7 febbraio 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008 (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi) - per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati - ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. Ne deriva che la codificazione della c.d. 'clausola di equivalenzà avvenuta con il predetto D.Lgs. n. 81 del 2008 non ha introdotto alcuna modifica in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità penale concernente il datore di lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili ai fatti precedenti all'introduzione dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività della norma penale.

Commentario1

  • 1Infortunio nel ristorante, condanna titolare apparente e quello di fatto (Cass. 14196/2)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2021

    L'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. In tema di reati omissivi colposi la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purché l'agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto Corte di Cassazione sez. IV …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2012, n. 10704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10704
Data del deposito : 7 febbraio 2012

Testo completo