Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2013, n. 43987
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Sentenza 28 febbraio 2013

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In tema di infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 2087 cod. civ., il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore, anche quando l'attività richiestagli sia di breve durata. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro per il decesso dell'operaio incaricato, dopo l'ultimazione dei lavori, di rimuovere il cartellone contenente la descrizione dei lavori di cantiere, posto ad oltre tre metri di altezza rispetto al sottostante terreno, in assenza di impalcature e senza che gli fossero stati forniti di altri mezzi di protezione).

L'altezza superiore a metri due dal suolo, tale da richiedere particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (che ha di fatto sostituito l'art. 16 del d.P.R. n. 164 del 1956, ponendosi, però, in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2013, n. 43987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43987
    Data del deposito : 28 febbraio 2013

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