Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
Il credito dell'Inps relativo ai contributi assicurativi non versati soggiace, a norma degli art. 41, legge 30 aprile 1969, n. 153 e 55, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, al termine di prescrizione decennale che decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati, tenendo conto che l'art. 2, comma diciannovesimo, D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983) prevede la sospensione ("ope legis") per un triennio dei termini di prescrizione dei contributi dovuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6645 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INDUSTRIA GOMMA SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 838, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO CORDIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ATRIA, GIACOMO PANTALEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta procura speciale Notaio F. Lupo di Roma del 22/4/96, rep. n.27178;
contro
ER BA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 563/95 del Tribunale di MARSALA, depositata il 29/1/96 r.g.n. 1975/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/1/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato Antonino SGROI per delega Avv. Aldo Bartoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Marsala - Sezione distaccata di Castelvetrano, accogliendo la domanda proposta dal sig. NO CI nei confronti della Industria Gomma Sud s.r.l. e dell'INPS, dichiarò la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra detta società e lo stesso CI e riconobbe a costui il diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, del T.F.R. e dei contributi previdenziali ed assistenziali afferenti il periodo dal 22 giugno 1985 al mese di febbraio 1989.
Il Tribunale di Marsala, pronunziando sugli appelli, rispettivamente principali ed incidentale, proposti (i primi) dal CI - che aveva dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice per avere equiparato la prescrizione operante in materia di retribuzioni a quella relativa al T.F.R. ed ai contributi previdenziali - e dallo INPS, ed (il secondo) dall'Industria Gomma Sud s.r.l., riuniti i gravami, condannò la società, datrice di lavoro, al pagamento, in favore del CI, dell'importo attinente al T.F.R. con riferimento, però, al periodo ottobre 1977-febbraio 1989, nonché al pagamento, in favore dell'Istituto appellante, dei contributi dovuti per legge per il medesimo periodo.
Il giudice dell'appello fondò la sua decisione sulla considerazione che il rapporto di lavoro del CI era connotato dalla subordinazione, nonostante egli fosse stato - fino al 1984- 85 - socio della Gomma Sud;
che era esatto l'inquadramento dello stesso CI di impiegato di settimo livello, riconosciuto - sulla base del c.c.n.l. - dal Pretore;
che i crediti retributivi del lavoratore, il cui rapporto era assistito dalla stabilità reale, erano soggetti alla prescrizione quinquennale, decorrente in corso di rapporto, mentre la prescrizione (pure essa quinquennale), concernente il T.F.R., poteva decorrere soltanto "dalla data di cassazione del rapporto" e che i crediti contributivi si prescrivevano - secondo la previsione normativa di cui alla legge n.153/69 - nel termine di dieci anni, con l'aggiunta del periodo di sospensione triennale stabilita dall'art. 2, comma 19, D.L. n.463 del 1983. La cassazione della sentenza del Tribunale di Marsala in data 6 novembre 1995-29 gennaio 1996 è chiesta dall'Industria Gomma Sud s.r.l. con ricorso articolato in tre motivi.
L'INPS è presente soltanto con procura, mentre il sig. NO CI non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 e segg. Cod.Civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod.proc.civ., la società ricorrente sostiene che, per la qualificazione di un rapporto di lavoro (se autonomo o subordinato), non può prescindersi dalla volontà delle parti, che è il primo requisito, cui deve attenersi l'interprete.
Le parti avevano - in concreto - voluto un rapporto di natura autonoma, poiché l'oggetto delle prestazioni del CI era l'attività di consulenza chimica di studio e ricerca scientifica, finalizzata alla preparazione delle formule e/o ricette necessarie per la composizione di miscele di gomme idonee per la produzione di manufatti, impiegati dalla FIAT auto per la costruzione delle proprie autovetture. Non era, peraltro, emerso il vincolo della subordinazione, tanto più che il CI era iscritto - quale libero professionista - presso l'ufficio IVA, prestava la sua attività non esclusivamente a favore dell'Industria Gomma Sud, utilizzava mezzi propri e non era obbligato ad osservare alcun orario di lavoro. Il motivo è infondato.
È principio indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte, che ha anche chiarito che il libro quinto, titolo secondo, del codice civile tutela il "rapporto" e non il "contratto" di lavoro (con ciò
mostrando di affidare la tutela degli interessi del lavoratore prevalentemente a fonti autonome e sovrastanti la volontà delle parti: Cass. n. 7985/97), quello secondo cui - nella qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure come autonomo - sia necessario distinguere due ipotesi.
A)La prima è che le parti contraenti vogliano attuare un rapporto di subordinazione, di soggezione, cioè, del prestatore al potere di direzione del datore di lavoro ed eventualmente di inserimento del primo nell'organizzazione di impresa (del datore), ma per aggirare o celare la subordinazione - e con essa gli obblighi e gli oneri che la sua disciplina comporta -, dichiarino espressamente di volere un rapporto di lavoro autonomo oppure si esprimono in modo non chiaro. Nel primo caso, il contratto dissimulato prevale, ai sensi del secondo comma dell'art. 1414 Cod.Civ. su quello simulato;
nel secondo caso, le difficoltà di interpretazione delle dichiarazioni di volontà debbono essere superate a norma dell'art. 1362 cod.civ., che prescrive all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, ma di valutare anche il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto (v. Cass. n. 7885/97, cit.). B)La seconda ipotesi è che i contraenti abbiano voluto effettivamente un rapporto di lavoro autonomo, ma finiscano, poi, per non tradurre in atto la dichiarazione, in quanto durante lo svolgimento del rapporto stesso manifestino - attraverso fatti concludenti-eventuali modifiche o mutamenti della volontà negoziale già espressa, con conseguente mutamento del regime normativo. Nel rapporto di lavoro, anzi, gli atteggiamenti delle parti assumono rilevanza giuridica non tanto in sede di conclusione del contratto individuale, quanto nella fase in cui le prestazioni vengono scambiate, sicché è dal loro contenuto che è dato risalire al tipo negoziale nel quale la vicenda concreta deve essere inquadrata (v. anche: Cass. n. 10827/97; n. 3603/98;
n.5710/98).
Nell'una e nell'altra ipotesi spetta, dunque, al giudice di merito il rilievo, e la conseguente qualificazione giuridica, del comportamento tenuto dalle parti durante l'attuazione del rapporto di lavoro. Giudice di merito che, peraltro, ai fini di detta qualificazione, deve considerare che il rapporto di lavoro subordinato e quello di lavoro autonomo si distinguono per la presenza, nel primo, del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo la cui esistenza va apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr. per tutte: Cass. n. 5710/98; n. 3603/98;
n.326/96).
Ciò è stato fatto dal Tribunale, il quale, tenendo conto delle prove testimoniali (i cui punti più significativi ha opportunamente sottolineato), ha ritenuto che il CI, indipendentemente da quello che formalmente poteva apparire, di fatto ha prestato la sua opera alle dirette dipendenze della società ricorrente ed ha posto in evidenza che egli "non si è limitato allo studio e preparazione delle mescole per la produzione della gomma con responsabilità del solo risultato, ma.................si è pienamente inserito nel ciclo produttivo dell'impresa diventandone soggetto indispensabile, sottoposto ai poteri di controllo ex direttivi del datore di lavoro" (pag. 10 sent. imp).
Da tali elementi, complessivamente considerati, i giudici di appello - dopo avere escluso qualsiasi rilevanza a favore della sussistenza dell'autonomia ad altri elementi (quali la titolarità di una partita IVA o la mancanza di un orario di lavoro predeterminato per il CI) dedotte dalla datrice - hanno inferito la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, facendo esatta applicazione delle norme del codice civile, inutilmente invocate dalla società ricorrente e fornendo una corretta motivazione, che si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, nel denunciare nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione delle norme sulla prova (art. 437 cod.proc.civ.), in relazione all'art. 360, n.3, cod.proc.civ.,
nonché insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n.5, cod.proc.civ., la società ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente la prova acquisita in primo grado, non ammettendo la testimonianza "del teste Morrione". Il motivo è inammissibile.
Premesso che il Tribunale ha dato compiuta ragione della mancata ammissione - in appello - di quel teste, posto che questi "verrebbe a testimoniare riguardo alla genesi del rapporto di lavoro;
circostanza ovviamente irrilevante a fronte del concreto atteggiamento dello stesso nel tempo" (pag. 11 sent. imp.), appare evidente il profilo di inammissibilità, ove si consideri che la società ricorrente non ha adempiuto l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova testimoniale richiesta invano in appello. E ciò al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 3233/95 ed altre). Con il terzo ed ultimo mezzo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 432 cod.proc.civ. e dell'art. 2107 e segg. cod.civ., in relazione allo art. 360 n.3, cod.proc.civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5 cod.proc.civ.. La società ricorrente, inoltre, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2948, 2955 e 2957 cod.civ., in relazione allo art. 360, n.3, cod.proc.civ.. La ricorrente sostiene:
a)che il Tribunale ha erroneamente preteso di determinare l'orario di lavoro del CI in via equitativa o, in ogni caso, sulla base delle generiche dichiarazioni testimoniali. La valutazione equitativa delle prestazioni lavorative, prevista dall'art. 432 cod.proc.civ., ha carattere eccezionale e può essere utilizzata con valore accessorio ed integrativo, la sua applicazione presupponendo che sia determinabile l'an ed impossibile il quantum;
b)che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la prescrizione in ciascuna delle fattispecie in esame decorra non dalla maturazione della singola prestazione, bensì di volta in volta dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato e, con specifico riferimento al credito dell'INPS, dal momento in cui l'Istituto sarebbe venuto a conoscenza del dedotto rapporto;
c)che il momento di maturazione del T.F.R. deve essere collegato all'espletamento dell'attività lavorativa e non alla cessazione del rapporto medesimo;
d)che il diritto al pagamento degli emolumenti e, quindi, delle differenze retributive, soggiace al termine annuale di prescrizione ex artt. 2955 e 2957 cod.civ..
Il motivo è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile. È infondato per quanto concerne le censure sub a),b) e c). Quanto al profilo sub a), se è vero che il ricorso, da parte del giudice, alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cod.proc.civ. è consentito soltanto nell'ipotesi estrema dell'assoluta impossibilità di determinare altrimenti l'ammontare dovuto, pur nella certezza della sussistenza del diritto, dopo avere vanamente sperimentato ogni altro mezzo istruttorio idoneo ad una precisa quantificazione delle entità ad esso correlate ed in contestazione (cfr. Cass. n. 8927/95; n. 7269/96 ed altre); è altrettanto vero che il Tribunale ha fondato la sua decisione non sull'art. 432 c.p.c., ovvero su una valutazione equitativa per la determinazione dell'orario di lavoro, svolto dal CI, bensì sulle dichiarazioni rese al Pretore da tre testi.
In ordine alla censura sub b), osserva, preliminarmente, la Corte che il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro ha luogo durante il rapporto quando questo sia assistito dalla garanzia della stabilità, mentre resta procrastinato al momento di cessazione dello stesso quando si tratta di rapporto privo della stabilità e sempre che si tratti di crediti retributivi, che godano della speciale garanzia dell'art. 36 Cost. e non di diritti diversi, quale ad esempio quello ad una qualifica superiore (Cass.n. 9137/97; n. 5494/97 ed altre). L'obbligazione contributiva, che sorge all'atto delle condizioni previste dalla legge: assunzione di un rapporto di lavoro subordinato;
svolgimento di attività lavorativa autonoma;
iscrizione in un albo professionale;
ove non adempiuta soggiace, invece, a norma degli artt. 41 della legge 30 aprile 1969 n.153 e 55 del R.D.L 4 ottobre 1935 n.1827, al termine di prescrizione decennale che decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati (v. Cass. n. 154/89); termine che, peraltro, è prolungato per effetto del periodo triennale di sospensione (ope legis) della prescrizione come previsto dall'art. 2, comma 19, D.L. 12 settembre 1983 n.463, convertito in lege n.6381 del 1983 (cfr. Cass.n. 3901/92).
Circa la censura sub c), questa Corte ha chiarito che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione (Cass. n. 11470/97). Nella specie, il giudice di appello, dopo avere accertato che il rapporto di lavoro del CI era assistito dalla garanzia di stabilità reale, sicché la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, cod.civ. dei crediti retributivi allo stesso dovuti era decorso in costanza di rapporto medesimo, ha accolto la domanda del lavoratore relativamente al T.F.R., affermando esattamente che la prescrizione concernente detto trattamento "comincia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto" e, nell'accogliere altresì la domanda dell'INPS, che la prescrizione dei crediti contributivi nella fattispecie non verificatasi, è soggetta al termine decennale ex art. 41 legge n.153/69, nel quale "si innesta.....la sospensione triennale sancita dall'art. 2, comma 15, D.L. n.463/83". Allineandosi, in tal modo, all'opinione di questo Supremo Collegio. Quanto, infine, alla censura sub d), essa è inammissibile, in quanto: 1) la questione è stata dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità; 2) in ogni caso, la prescrizione presuntiva, che presenta la specifica peculiarità di determinare l'estinzione dell'obbligazione, ma che non può essere rilevata d'ufficio (Cass.n. 1448 del 1994), è incompatibile con l'eccezione di prescrizione -
quinquennale - dei crediti retributivi. Infatti, l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore (Cass. n. 1160/95), talché non può farla valere il debitore che - come nel caso in esame - neghi in radice l'esistenza del credito, facendo comunque valere nei confronti del medesimo l'eccezione di prescrizione ordinaria. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente, risultata soccombente, va condannata al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di cassazione, mentre nessuna statuizione in ordine alle spese nei confronti CI deve essere adottata, non essendosi lo stesso costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in £. 10.000, oltre a £.2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari. Nulla per le spese nei confronti di NO CI.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 1999.