Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
La violazione alla disposizione dell'art. 24, comma primo, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), la quale stabilisce l'obbligo che le impalcature ed i ponteggi di servizio siano provvisti, su tutti i lati verso il vuoto, di un robusto parapetto costituito da uno o più "correnti" che siano paralleli all'intavolato ed il cui margine superiore non disti da questo più di un metro e di un tavola fermapiede aderente al tavolato stesso, può concorrere con la violazione del comma secondo del medesimo articolo, la quale impone che i "correnti" e le tavole fermapiede, non lascino una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. (La Corte ha osservato che la finalità delle prescrizioni consiste, per la prima, nel garantire che il margine superiore del parapetto sia alto abbastanza da prevenire cadute, per la seconda, che la distanza del margine inferiore del parapetto dal piano di capestio sia limitata, in modo da impedire che il lavoratore possa cadere per scivolamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 21682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21682 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 06/04/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 636
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 47700/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIVA Mario, n. a Lucca il 24/10/1936;
avverso la sentenza 17/9/2003 del Tribunale monocratico di Vicenza. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienze la relazione del Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del NI TO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.9.2003 il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica affermava la penale responsabilità di Riva Mario, quale di titolare di impresa individuale edile, in ordine alle contravvenzioni di cui:
- agli artt. 24, 1 comma, e 77, lett. a), del D.P.R. n. 164/1956 (per avere allestito ponteggi alti più di due metri con un solo corrente intermedio e senza tavole fermapiede);
- agli artt. 24, 2 comma, e 77, lett. c), del D.P.R. n. 164/1956 (per avere allestito ponteggi in modo che l'unico corrente lasciava una luce maggiore di cm. 60 rispetto al piano di calpestio);
- agli artt. 386 e 389, lett. c), D.P.R. n. 547/1955 (per non avere munito di un'adatta cintura di sicurezza un dipendente esposto a pericolo di caduta dall'alto - acc. in Vicenza, via Lago di Alleghe, l'11.10.1999) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo condannava alla pena complessiva di euro 1.400, 00
di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Riva, il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza di motivazione:
- l'insussistenza delle violazioni al D.P.R. n. 164/1956, perché le disposizioni contestate "non possono ritenersi applicabili ad un ponteggio in fase di smontaggio e sul quale non è impiegata manodopera essendo terminati i lavori";
- l'impossibilità di considerare concorrenti le contestate violazioni al 1 e 2 comma dell'art. 24 dello stesso D.P.R. n. 164/1956;
- la inconfigurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 386 e 389, lett. c), del D.P.R. n. 547/1955, "stante la equivocità degli elementi di fatto considerati";
- l'incongrua determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Il primo ed il terzo motivo di gravame sono inammissibili, poiché introducono censure in punto di fatto della sentenza impugnata. H giudice del merito, infetti, con motivazione adeguata:
- ha accertato che i lavori non erano terminati, che parte del ponteggio era stata smontata ma che la restante parte (raggiungente un'altezza di oltre sei metri) veniva tuttavia utilizzata per le opere di completamento e di rifinitura del manufatto;
- quanto alla contestazione di non avere munito di un'adatta cintura di sicurezza un dipendente esposto a pericolo di caduta dall'alto, razionalmente non ha dato credito alle argomentazioni difensive di mera occasionalità, tenuto anche conto che l'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 impone al datore di lavoro di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza e non essendo stato dimostrato che l'operaio avesse agito deliberatamente in violazione di istruzioni effettivamente impartite e non avesse utilizzato un mezzo di sicurezza di cui era stato fornito (la cintura di sicurezza non è stata rinvenuta in cantiere e non esistevano punti fissi ai quali essa si sarebbe dovuta agganciare). Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
2. Le contestate violazioni al 1 e 2 comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 164/1956 ben possono concorrere.
Ai sensi del 1 comma, infatti, "gli impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie, che siano ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di mt. 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato".
Ai sensi del 2 comma, inoltre, "correnti e tavole fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri".
Le due norme, in sostanza, per quanto riguarda i correnti, dispongono rispettivamente che il margine superiore di essi (o di esso) sia alto abbastanza da evitare il pericolo di cadute per scavalcamento e che gli stessi (o lo stesso) non lascino altresì uno spazio sottostante che esponga il lavoratore a cadere per scivolamento. Nella specie: risulta accertata l'assenza assoluta di tavole fermapiede e l'unico corrente parallelo all'intavolato, lasciava, rispetto al piano di calpestio, una luce in senso verticale maggiore di 60 centimetri.
Conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con sentenza del 27.4.1985, inoltre, la condotta omissiva non risulta frazionata in relazione a parti dello stesso ponteggio.
3. La pena, infine, è stata determinata con corretto riferimento all'oggettiva entità dei fatti accertati ed alla personalità dell'imputato.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004