Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 21682
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La violazione alla disposizione dell'art. 24, comma primo, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), la quale stabilisce l'obbligo che le impalcature ed i ponteggi di servizio siano provvisti, su tutti i lati verso il vuoto, di un robusto parapetto costituito da uno o più "correnti" che siano paralleli all'intavolato ed il cui margine superiore non disti da questo più di un metro e di un tavola fermapiede aderente al tavolato stesso, può concorrere con la violazione del comma secondo del medesimo articolo, la quale impone che i "correnti" e le tavole fermapiede, non lascino una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. (La Corte ha osservato che la finalità delle prescrizioni consiste, per la prima, nel garantire che il margine superiore del parapetto sia alto abbastanza da prevenire cadute, per la seconda, che la distanza del margine inferiore del parapetto dal piano di capestio sia limitata, in modo da impedire che il lavoratore possa cadere per scivolamento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 21682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21682
    Data del deposito : 6 aprile 2004

    Testo completo