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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16281 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, MARIA ES LO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisone di condanna del Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo è stato chiamato a rispondere, in relazione a tre episodi distinti nei relativi capi d'imputazione, del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione dei misuratori ENEL posti nei negozi di surgelati gestiti dallo stesso in via Ponte del Mare (rispettivamente ai n. 53, 27 e 39) a Palermo, eseguendo una manomissione dei misuratori di erogazione con a Penale Sent. Sez. 5 Num. 16281 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/03/2023 conseguente alterazione della lettura di consumo, al fine di trarne profitto impossessandosi dei Kwh indicati nei capi di imputazioni sottraendoli al detentore. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. Salvino Pantuso, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo il ZA lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c), in relazione all'art. 526 c.p.p., in quanto la decisione si sarebbe fondata sostanzialmente solo sulla scelta difensiva di rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento e sulla valutazione di esse mediante mere illazioni ipotetiche. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, primo comma, lett. d), in relazione all'art. 495 c.p.p., per mancata assunzione della consulenza tecnica della difesa, ossia di un atto istruttorio da ritenersi decisivo, escluso immotivatamente nel giudizio di primo grado dopo l'ammissione, con una scelta erroneamente giustificata anche dal giudice del gravame sulla scorta di un'implicita revoca per superfluità del mezzo probatorio nonché per la ritenuta irrilevanza di esso. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p., assumendo, per un verso, carenza logico-argomentativa risultante dal provvedimento impugnato quanto alle doglianze articolate in appello sulla ricostruzione dei tre fatti di reato ascritti nell'imputazione e, per un altro, rispetto alla non ritenuta estinzione dei reati per prescrizione pur a fronte della ritenuta equivalenza delle aggravanti ad effetto speciale alle attenuanti operata nel bilanciamento sin dal giudizio di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, in realtà, legittimamente acquisiti con il consenso dell'imputato nel corso del dibattimento nel giudizio dinanzi al Tribunale i verbali di intervento in loco dell'ENEL, la Corte territoriale ha fondato il proprio ragionamento, come già la sentenza di primo grado, con ampie e congrue argomentazioni, senza peraltro fare ricorso, a differenza di quanto peraltro genericamente dedotto dal ricorrente, ad alcun mezzo di prova contemplato a pena di inutilizzabilità. Piuttosto sembra che, attraverso il riferimento alla violazione processuale, il ZA abbia cercato di veicolare un vizio di motivazione della decisione in ordine all'individuazione della sua responsabilità per i fatti ascritti nell'imputazione. Tuttavia tale vizio evidentemente non ricorre poiché la Corte d'Appello ha vagliato ampiamente i 2 dati istruttori disponibili, anche alla luce dei motivi di appello, e non ha ritenuto di tenere conto, ai fini di una diversa decisione, delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nel corso del dibattimento, dichiarazioni che, in quanto pro se, non possono del resto essere considerate sul piano probatorio (cfr. arg. Sez. 5, n. 2929 del 5 novembre 2018 (dep. 22 gennaio 2019), Rv. 274588 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile. Per giurisprudenza costante di questa Corte la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, determina una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (ex ceteris, Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017 Ud. (dep. 29/11/2017) Rv. 271732 - 01; Sez. 5, n. 51522 dél 30/09/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 257891 - 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015 Ud. (dep. 06/03/2015) Rv. 263210 - 01). Orbene, come dedotto dallo stesso ricorrente, all'udienza del 14 giugno 2019, il Tribunale ha revocato l'ammissione del teste IN. CA e invitato le parti a concludere. In quella sede, la difesa dell'imputato avrebbe dovuto far valere la nullità dell'ordinanza di revoca del teste a discarico. La relativa doglianza è stata invece veicolata solo con i motivi di appello quando era ormai irrimediabilmente preclusa. Nel merito, peraltro, alla stregua di quanto evidenziato dalla Corte territoriale, la testimonianza del consulente tecnico di parte IN. CA sarebbe stata comunque irrilevante poiché, come attestato dalla stessa difesa del ricorrente, volta principalmente a dimostrare l'insussistenza dell'esposizione dei beni alla pubblica fede che era diversa da quella in concreto contestata. 3. La prima parte del terzo motivo è inammissibile poiché, con la relativa censura, il ZA cerca di ottenere da questa Corte, a fronte delle logiche argomentazioni addotte da due sentenze di merito, che in quanto conformi si saldano tra loro dando luogo ad un'unica motivazione complessiva, una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Vi è dunque che il motivo di ricorso non tiene conto della circostanza che il sindacato in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle 3 risultanze processuali (Sez. Un., 30 aprile 1997 (dep. 2 luglio 1997), n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). 3.1. Manifestamente infondata è poi anche la seconda parte del terzo motivo a fronte del consolidato orientamento di questa Corte nel senso che il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell'aggravante a effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, atteso che deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare (tra le molte, Sez. 5, n. 25962 del 3 marzo 2022 (dep. 6 luglio 2022), Rv. 283815 - 01; Sez. 5, n. 48891 del 20 settembre 2018 (dep. 25/10/2018) Rv. 274601 - 01; Sez. 5, n. 41784 del 27 maggio 2016 (dep. 5 ottobre 2016), Rv. 268271 - 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 marzo 2023 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, MARIA ES LO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisone di condanna del Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo è stato chiamato a rispondere, in relazione a tre episodi distinti nei relativi capi d'imputazione, del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione dei misuratori ENEL posti nei negozi di surgelati gestiti dallo stesso in via Ponte del Mare (rispettivamente ai n. 53, 27 e 39) a Palermo, eseguendo una manomissione dei misuratori di erogazione con a Penale Sent. Sez. 5 Num. 16281 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/03/2023 conseguente alterazione della lettura di consumo, al fine di trarne profitto impossessandosi dei Kwh indicati nei capi di imputazioni sottraendoli al detentore. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. Salvino Pantuso, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo il ZA lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c), in relazione all'art. 526 c.p.p., in quanto la decisione si sarebbe fondata sostanzialmente solo sulla scelta difensiva di rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento e sulla valutazione di esse mediante mere illazioni ipotetiche. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, primo comma, lett. d), in relazione all'art. 495 c.p.p., per mancata assunzione della consulenza tecnica della difesa, ossia di un atto istruttorio da ritenersi decisivo, escluso immotivatamente nel giudizio di primo grado dopo l'ammissione, con una scelta erroneamente giustificata anche dal giudice del gravame sulla scorta di un'implicita revoca per superfluità del mezzo probatorio nonché per la ritenuta irrilevanza di esso. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p., assumendo, per un verso, carenza logico-argomentativa risultante dal provvedimento impugnato quanto alle doglianze articolate in appello sulla ricostruzione dei tre fatti di reato ascritti nell'imputazione e, per un altro, rispetto alla non ritenuta estinzione dei reati per prescrizione pur a fronte della ritenuta equivalenza delle aggravanti ad effetto speciale alle attenuanti operata nel bilanciamento sin dal giudizio di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, in realtà, legittimamente acquisiti con il consenso dell'imputato nel corso del dibattimento nel giudizio dinanzi al Tribunale i verbali di intervento in loco dell'ENEL, la Corte territoriale ha fondato il proprio ragionamento, come già la sentenza di primo grado, con ampie e congrue argomentazioni, senza peraltro fare ricorso, a differenza di quanto peraltro genericamente dedotto dal ricorrente, ad alcun mezzo di prova contemplato a pena di inutilizzabilità. Piuttosto sembra che, attraverso il riferimento alla violazione processuale, il ZA abbia cercato di veicolare un vizio di motivazione della decisione in ordine all'individuazione della sua responsabilità per i fatti ascritti nell'imputazione. Tuttavia tale vizio evidentemente non ricorre poiché la Corte d'Appello ha vagliato ampiamente i 2 dati istruttori disponibili, anche alla luce dei motivi di appello, e non ha ritenuto di tenere conto, ai fini di una diversa decisione, delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nel corso del dibattimento, dichiarazioni che, in quanto pro se, non possono del resto essere considerate sul piano probatorio (cfr. arg. Sez. 5, n. 2929 del 5 novembre 2018 (dep. 22 gennaio 2019), Rv. 274588 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile. Per giurisprudenza costante di questa Corte la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, determina una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (ex ceteris, Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017 Ud. (dep. 29/11/2017) Rv. 271732 - 01; Sez. 5, n. 51522 dél 30/09/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 257891 - 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015 Ud. (dep. 06/03/2015) Rv. 263210 - 01). Orbene, come dedotto dallo stesso ricorrente, all'udienza del 14 giugno 2019, il Tribunale ha revocato l'ammissione del teste IN. CA e invitato le parti a concludere. In quella sede, la difesa dell'imputato avrebbe dovuto far valere la nullità dell'ordinanza di revoca del teste a discarico. La relativa doglianza è stata invece veicolata solo con i motivi di appello quando era ormai irrimediabilmente preclusa. Nel merito, peraltro, alla stregua di quanto evidenziato dalla Corte territoriale, la testimonianza del consulente tecnico di parte IN. CA sarebbe stata comunque irrilevante poiché, come attestato dalla stessa difesa del ricorrente, volta principalmente a dimostrare l'insussistenza dell'esposizione dei beni alla pubblica fede che era diversa da quella in concreto contestata. 3. La prima parte del terzo motivo è inammissibile poiché, con la relativa censura, il ZA cerca di ottenere da questa Corte, a fronte delle logiche argomentazioni addotte da due sentenze di merito, che in quanto conformi si saldano tra loro dando luogo ad un'unica motivazione complessiva, una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Vi è dunque che il motivo di ricorso non tiene conto della circostanza che il sindacato in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle 3 risultanze processuali (Sez. Un., 30 aprile 1997 (dep. 2 luglio 1997), n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). 3.1. Manifestamente infondata è poi anche la seconda parte del terzo motivo a fronte del consolidato orientamento di questa Corte nel senso che il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell'aggravante a effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, atteso che deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare (tra le molte, Sez. 5, n. 25962 del 3 marzo 2022 (dep. 6 luglio 2022), Rv. 283815 - 01; Sez. 5, n. 48891 del 20 settembre 2018 (dep. 25/10/2018) Rv. 274601 - 01; Sez. 5, n. 41784 del 27 maggio 2016 (dep. 5 ottobre 2016), Rv. 268271 - 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 marzo 2023 Il Consigliere Estensore