Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo, ai fini della liceità degli stessi è necessario, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, sia che si tratti di giochi nei quali gli elementi di abilità o trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, sia che gli stessi si attivino solo con l'introduzione di una moneta metallica di valore non superiore per ciascuna partita a cinquanta centesimi di euro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2005, n. 47254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47254 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/12/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2280
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 14817/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI OL N. IL 27/04/1963;
2) ED AL N. IL 27/10/1967;
avverso SENTENZA TRIB.SEZ.DIST. del 17/11/2004 di TIONE DI TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Izzo che ha concluso per: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 29 dicembre 2004, il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione, ha condannato PA RB e LT BA ciascuno alla pena di Euro 2.800,00 di ammenda, ritenendoli colpevoli dei reati di cui agli art. 113 c.p., R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 110, comma 7, lett. b), e art. 9, come modificato dalla L. 22 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3, della con decorrenza dal
01/01/2003, poiché in cooperazione colposa tra di loro istallavano e comunque consentivano l'utilizzo fino al 4 febbraio 2003, nel locale pubblico gestito dal secondo, di tre apparecchi da gioco non rispondenti alle caratteristiche previste dal art. 110 citato, comma 7, lett. b), in quanto consentivano una puntata superiore a cinquanta centesimi per partita e con modalità diversa dalla introduzione di una moneta metallica.
Con atto di appello, qualificabile, alla stregua di quanto stabilito all'art. 593 c.p.p., comma 3, e art. 568 c.p.p., comma 5, come ricorso per Cassazione e quindi pervenuto alla Corte ai sensi dell'ultima parte dell'articolo da ultimo citato, l'imputato RB censura la predetta sentenza, deducendo:
1) violazione di legge per avere il Tribunale erroneamente ricondotto il fatto accertato alla fattispecie contravvenzionale richiamata, senza accertare l'aleatorietà del gioco che le macchine indicate consentono ne' il lucro o la vincita conseguibile con esso e senza porsi il problema del ruolo di intrattenimento del giuoco in concreto.
2) violazione di legge, per non aver tenuto conto della disciplina transitoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 22, comma 4, alla stregua della quale la nuova normativa di modifica del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lett. b) sarebbe entrata a regime solo il 21 marzo 2003, mentre gli apparecchi istallati prima del 1^ gennaio di tale anno dovevano ritenersi leciti fino alla data del 21 marzo 2003, se rispondenti alla caratteristiche stabilite dalla L. n. 388 del 2000. Poiché il sequestro avvenuto 14 febbraio 2003 e la sentenza di condanna impugnata erano fondati sulla contestazione della attivazione degli apparecchi con gettoni, che nella vecchia formulazione dell'art. 110 (decreto citato) non era vietata, ne conseguirebbe che il fatto contestato non sarebbe punibile;
3) violazione di cui all'art. 606 c.p., comma 1, lett. b) ed e), per avere ritenuto la colpevolezza dell'imputato nonostante le contraddizioni dell'istruttoria dibattimentale, in particolare tra quanto indicato dagli agenti di P.G. in sede di sequestro e quanto poi dagli stessi dichiarato in sede dibattimentale, che avrebbe lasciato il dubbio se le macchine consentissero, per mezzo del gettone, il gioco con una puntata di 5 Euro ovvero accreditassero con un gettone di 5 euro dieci partite da 0,50 Euro l'una;
4) erronea applicazione dell'art. 5 c.p.;
5) immotivata erronea applicazione dell'art. 113 c.p.. Un ricorso analogo a quello del RB, fondato sui medesimi motivi è stato proposto dal coimputato LT BA e anch'esso è pervenuto a questa Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, in quanto qualificabile come ricorso per Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Col primo motivo si sostiene che il fatto accertato non sarebbe riconducibile alla fattispecie vietata dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, e successive modifiche (T.U.L.P.S.) in relazione a quanto stabilito al precedente comma 7, lett. b) del medesimo articolo, in quanto i giudici di merito non avrebbero accertato in concreto l'esistenza e l'eventuale prevalenza del requisito della aleatorietà del gioco sulla abilità del giocatore o sulla finalità di intrattenimento del gioco medesimo. Il motivo è infondato, in ragione del fatto che l'art. 110 citato, comma 7, nella versione introdotta a partire dal 1^ gennaio 2003 dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, richiede per la liceità del gioco con apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici non solo che si tratti di giochi "nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio", ma anche di giochi "che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a cinquanta centesimi di Euro" (cfr. Cass. 9 gennaio 2004 n. 295). Poiché nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto che negli apparecchi elettronici di cui alla contestazione il gioco si attivava con un gettone del valore di cinque euro, in tale dato correttamente ha individuato l'elemento costitutivo del reato in questione. Il motivo è pertanto infondato.
Anche il secondo motivo è fondato sull'erronea interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 22, comma 4. Tale articolo, dopo avere assoggettato, nel comma 1, ad un regime autorizzatorio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze la produzione, l'importazione e la gestione di tutti gli apparecchi e congegni di divertimento e di intrattenimento idonei al gioco lecito, aveva modificato, con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 38, comma 2, disciplinando le forme e modalità da seguire per il rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del nulla osta alla produzione, importazione e gestione degli apparecchi e congegni per i gioco lecito di cui all'art. 110 citato, comma 7 dell'art. 110. Al comma 3, l'articolo in parola modificava integralmente l'art. 110 citato, introducendo altresì il comma 7 nel testo in vigore dal 1^ gennaio 2003.
Infine, per quanto qui interessa, col quarto comma, l'articolo di legge modificava il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14 bis stabilendo, tra l'altro, le modalità di pagamento delle imposte sugli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 citato entro la data del 16 marzo di ogni anno.
Per la nuova categoria di apparecchi per il gioco lecito soggetto a regime autorizzatorio di cui all'articolo 110 citato, comma 7, istallati prima del 1^ gennaio 2003 (per quelli leciti secondo la normativa precedente, la L. n. 388 del 2000, art. 37, comma 2, modificando il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86 del aveva già previsto il nulla osta dell'Amministrazione finanziaria), la legge infine fissava al 15 febbraio 2003 il termine, poi spostato al 21 marzo 2003, per la denuncia al Ministero dell'economia e delle finanze per il rilascio dell'apposito nulla osta "a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute, previa dimostrazione nelle forme di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388 art. 38, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato art. 110 citato".
In definitiva, la norma della L. n. 289 del 2002 invocata non conteneva, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, alcuna deroga transitoria al nuovo regime stabilito per i giochi leciti di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, come riformato dalla medesima legge, ma si limitava a fissare per gli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 già istallati i termini per la regolarizzazione fiscale e per il rilascio dell'istituito nulla osta ministeriale (che non risulta acquisito dai ricorrenti). Anche il motivo in esame è pertanto infondato.
Manifestamente infondato è poi il terzo motivo, avendo il giudice di merito adeguatamente motivato in ordine all'accertamento, nell'istruttoria dibattimentale, del fatto che i cinque euro erano il valore di una singola puntata effettuabile con un gettone di pari valore. In ogni caso, poi, il motivo non avrebbe carattere decisivo, dato che comunque non è contestato che il gioco fosse attivato con un gettone e non con una moneta metallica.
Manifestamente infondato è altresì il motivo fondato sull'assenza di colpa, per il possesso di adeguate certificazioni di conformità da parte di pubbliche autorità e per ignoranza scusabile della legge penale, in ragione del fatto che secondo la sentenza impugnata tali certificazioni hanno a riferimento la normativa di legge pregressa e potendo comunque i ricorrenti, nel dubbio originato soprattutto dal rapido succedersi di leggi di modifica nella materia, astenersi, rispettivamente, dall'istallazione e dall'uso degli apparecchi "sospetti".
Infine, l'ultimo motivo, fondato sulla immotivata erronea applicazione dell'art. 113 c.p., è manifestamente infondato, in quanto la relativa considerazione non ha in alcun modo inciso sull'accertamento del fatto di reato connesso alla condotta di ciascuno degli imputati ne' sulla pena irrogata.
In ogni caso, la cooperazione (in realtà addirittura dolosa) tra i due imputati è implicita nella contestazione effettuata l'istituzione.
Concludendo, alla stregua delle considerazioni esposte, i ricorsi vanno respinti, con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2005