Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA CO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE VERRASTRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resisteste con mandato -
avverso la sentenza n. 944/00 del Tribunale di POTENZA, depositata il 06/10/00 R.G.N. 15/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al pretore di Potenza BI OR si doleva della revoca operata dall'Inps dell'assegno di invalidità di cui era titolare.
Espletata consulenza tecnica il pretore rigettava il ricorso ed avverso la sentenza l'assicurata proponeva appello. Il tribunale di Potenza, espletata una nuova consulenza tecnica, con sentenza del 20 settembre 2000 rigettava il gravame. Avverso questa decisione la soccombente ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi.
L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 RD.L. n. 636 del 1939, deducendo che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle analitica critica mossa alla consulenza tecnica.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince viceversa che il tribunale ha tenuto conto di tali critiche, dato che in essa si rileva che la consulenza d'ufficio è stata valutata anche alla luce ti tali critiche, per cui il motivo si risolve inammissibilmente solo in un diverso apprezzamento delle patologie lamentata dalla ricorrente.
Neanche ha pregio il secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole dei fatto che il tribunale non ha effetuato raffronti tra le condizioni di salute esistenti al momento della concessione dell'assegno e quelle esistenti al momento della revoca. Infatti sempre dalla sentenza risulta un quadro patologico bene definito e non rilevante, mentre la ricorrente, in violazione dei principi di autosufficienza ed autonomia del ricorso per Cassazione, nulla di preciso dice sulle condizioni preesistenti, facendo inammissibilmente riferimento ai precedenti scritti difensivi afferenti alla causa di merito.
Con un altro profilo del motivo in esame la ricorrente effettua un riferimento ad un giudicato determinato dalla sentenza n. 37 del 1993 del tribunale di Potenza, con la quale sarebbe stato riconosciuto il suo diritto all'assegno di invalidità ma, di nuovo, in violazione dei principi di autosufficienza e di autonomia suddetti, nulla dice sul contenuto di tale sentenza, facendo un inammissibile riferimento al fascicolo di parte.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va liquidato per le spese del giudizio di Cassazione avendo l'Inps depositato solo procura e non avendo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004