Sentenza 11 maggio 2000
Massime • 1
Il giudice ordinario che esercita la giurisdizione nei confronti dei militari per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, può altresì applicare, ai sensi dell'art. 222 cod. della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida militare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2000, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 11/05/2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. " SAVINO VITO Consigliere N. 2810
3. " BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " MARZANO FRANCESCO Consigliere N. 34006/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL AR n. il 14.08.1971
avverso la sentenza del 8.06.1999 G.I.P. Preture di Bolzano Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Tatozzi Gianfranco Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
L'8.6.1999 il Pretore di Bolzano applicava ex artt. 444 e segg. c.p.p., la pena di otto mesi di reclusione, condizionamente sospesa e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei nei confronti di AL AR imputato di omicidio colposo con violazione di norme relative alla circolazione stradale;
all'atto dell'incidente il prevenuto era in possesso di patente di guida militare e conduceva un'autovettura dei carabinieri. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il AL deducendo con il primo motivo la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 125, 138 e 222 l.d.s., il cui combinato disposto escluderebbe ogni competenza del giudice per la sospensione della patente di guida militare riservando ogni potere al riguardo all'autorità militare che aveva provveduto al rilascio della abilitazione.
Con un secondo motivo il AL deduce anche la mancanza di motivazione in punto di durata della disposta sospensione della patente.
2) Il ricorso è infondato.
Per l'art. 138 l.d.s. le Forze Armate provvedono direttamente, nei riguardi del personale in servizio, al rilascio, previo addestramento, individuazione ed accertamento dei necessari requisiti, di una patente militare di guida, che abilita però solo alla conduzione di veicoli comunque in dotazione alle Forze Armate;
sono pure previsti i termini e le modalità di conversione della patente militare in quella ad uso civile.
L'ultimo comma della suddetta disposizione prevede che chiunque essendo munito di patente militare guida un veicolo con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, c. 3, l.d.s. (sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente) e che alla sospensione della patente provvede l'autorità che l'ha rilasciata e cioè quella militare.
Dalla lettera degli artt. 138 e 125 l.d.s. e dalla disciplina sistematica relativa risulta che al rilascio delle patenti di guida militari per la conduzioni di veicoli militari provvedono esclusivamente, anche per l'inoltro della domanda di conversione, le autorità militari in luogo di quelle amministrative civili. Tali patenti abilitano alla conduzione di soli veicoli militari con esclusione di quelli con targhe civili;
in caso di conduzione di questi ultimi con patente militare l'infrazione è punita con le sanzioni previste dall'art. 125, c. 3, l.d.s. consistenti nel pagamento di una somma di denaro e con la sospensione della patente cui provvede comunque l'autorità militare.
Risulta pertanto evidente che la previsione della competenza dell'autorità militare è formulata con specifico riguardo alla infrazione amministrativa di cui all'art. 125 l.d.s. (guida con patente di categoria diversa) ed alla sanzione amministrativa accessoria in questa prevista.
Nulla autorizza a ritenere che la competenza dell'autorità militare abbia una portata generale estensibile ad ogni ipotesi di previsione di sospensione della patente militare. Tuttavia, qualora si intendesse attribuire all'ultima parte dell'art. 138 una portata generale, deducendola dalla riserva in favore dell'autorità militare di tutte le competenze amministrative in materia di rilascio delle patenti nei riguardi del personale in servizio, secondo il disposto del 3^ comma, la ripartizione delle competenze riguarderebbe le autorità amministrative civili, quali il Prefetto, ma non certo quelle attribuite all'autorità giudiziaria in relazione ad infrazioni del Codice della Strada che abbiano comportato danni alle persone (art. 222). In tali casi infatti la competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione della patente consegue incondizionatamente alla competenza giurisdizionale dipendente dall'accertamento del fatto reato;
ciò per ragioni di unitarietà nell'accertamento del fatto e nella valutazione dei comportamenti. La portata generale di tale attribuzione di competenze per connessione comporta che, nei casi previsti, all'applicazione della sanzione accessoria provveda comunque il giudice anche quando i relativi poteri spettino originariamente ad autorità amministrative o militari;
non si individuano ragioni ne' di carattere normativo ne' sostanziale per ipotizzare che la attrazione nelle competenze giurisdizionali di quelle amministrative riguardi solo le autorità civili e non quelle militari. L'art. 222 l.d.s. pone un principio di cui non può essere riconosciuta se non una valenza riguardante tutte le amministrazioni sia civili che militari purché sussistano i presupposti della infrazione da cui siano derivati danni alle persone. Se permane la giurisdizione ordinaria per reati colposi commessi da militare muniti di patente speciale non può che conseguirne anche la competenza per l'applicazione delle sanzioni accessorie;
la conservazione di questa in capo all'autorità militare sarebbe priva di basi normative e di sostanziali ragioni giustificatrici. 3) l'ulteriore motivo riguardante la omessa indicazione delle ragioni giustificative della determinazione della durata della sanzione accessoria, è manifestamente infondato posto che tale durata è stata determinata in misura prossima al minimo edittale previsto, (anziché al massimo, per cui è sufficiente l'implicito richiamo alla gravità del fatto cosi come risultante dalla contestazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2000