Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
Il successore universale del soggetto già costituitosi parte civile è legittimato ad intervenire a tale titolo nelle ulteriori fasi e gradi del processo per la prosecuzione dell'azione risarcitoria già proposta dal succeduto, senza che a tal fine sia necessaria una nuova ed autonoma costituzione di parte civile. (Fattispecie relativa alla successione tra enti pubblici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2010, n. 28111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28111 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 801
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 865/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS EN, n. a Molfetta il 21.7.1958;
avverso la sentenza in data 16 aprile 2009 della Corte di appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili e rigetto nel resto;
Udito per il ricorrente l'avv. Iannone Leonardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 23 gennaio 2006, il Tribunale di Trani condannava EN AS, con le attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione, in quanto colpevole del reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, per avere, quale cardiologo di turno dell'Ospedale Civile di Corato, indebitamente rifiutato di recarsi in ospedale nonostante il medico di guardia avesse più volte richiesto il suo intervento per assistere il paziente LE UR che versava in gravi condizioni per infarto del miocardio (in Corato, il 25 luglio 2001).
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la tarda sera del 25 luglio 2001, il medico di guardia presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corato, dott.ssa QU, rilevando sintomi di cardiopatia ischemica a carico di un paziente che si era ivi recato presentando forte dispnea e stato di malessere generale sintomatico, dopo avere praticato un elettrocardiogramma, aveva preso contatto telefonico con il cardiologo dott. Tosto Francesco, il quale, precisatole che quel giorno era in turno di reperibilità cardiologica non lui ma il dott. EN AS, le aveva comunque inviato per telefax un referto sulla base dell'elettrocardiogramma. Poco dopo, essendosi aggravate le condizioni del paziente, la dott.ssa QU aveva telefonato al AS, residente a [...], sollecitando un suo intervento presso il Pronto Soccorso. Il AS le aveva comunicato che a suo avviso la sintomatologia non era di competenza del cardiologo e l'aveva invitata a contattare un medico internista. Dopo alcuni minuti, essendo sopraggiunto un edema polmonare, la QU telefonava nuovamente al AS reiterando la richiesta di un suo intervento in ospedale, che però, al pari della prima, non veniva esaudita, avendole quello suggerito di contattare un anestesista. Dopo alcuni minuti, il paziente decedeva.
Rilevava a Corte di appello che la intervenuta la prescrizione del reato precludeva un esame nel merito del ricorso, pur precisandosi che era stata accertata la mancata presentazione in ospedale del dott. AS, cui, quale medico di guardia, era stata fatta presente una situazione di emergenza che richiedeva il suo intervento.
Quanto alle statuizioni civili, osservava la Corte di Bari che esse dovevano essere "allo stato" confermate, salva la "rivalutazione da parte del giudice civile competente".
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Leonardo Iannone, che denuncia:
1. Omesso esame del motivo di appello in ordine alle al mancato accertamento del danno sofferto dalle parti civili, che inoltre erano state confermate nonostante la intervenuta prescrizione senza alcuna specifica motivazione, in violazione dell'art. 578 c.p.p.. 2. Carenza assoluta di motivazione sul punto relativo alla estinzione del rapporto processuale concernente la domanda risarcitoria proposta dalla AUSL BAI, soppressa a far data dal 1 gennaio 2007, e a cui era succeduta l'Azienda Sanitaria Locale Provinciale di Bari che però non si era costituita.
Inoltre, non era stato accertato quale danno concreto avessero subito i congiunti dell'UR in relazione alla condotta omissiva addebitata all'imputato, considerata anche la pronta assistenza specialistica da lui prestata telefonicamente.
3. Difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese liquidate in entrambi i gradi alle parti civili.
Con un nuovo motivo, il difensore ha poi dedotto la violazione dell'art. 578 c.p.p., osservando che, malgrado la intervenuta prescrizione, in presenza di statuizioni civili, il giudice di appello non poteva non operare un'approfondita disamina delle emergenze processuali al fine di valutare se sussistessero gli estremi del reato contestato dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo. In particolare, su quest'ultimo profilo, avrebbe dovuto essere considerato che l'imputato non aveva opposto alcun rifiuto a presentarsi in ospedale e aveva puntualmente assolto ai suoi doveri indicando alla dott.ssa QU la terapia e gli accertamenti medici che il quadro clinico suggeriva.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, reiterato con il motivo nuovo, è fondato.
Infatti la Corte di appello, nel dichiarare la estinzione del reato per prescrizione, in luogo di esaminare il ricorso agli effetti della responsabilità civile, a norma dell'art. 578 c.p.p., ha erroneamente affermato che tale causa di estinzione del reato precludeva un esame nel merito del ricorso, soggiungendo incongruamente, da un lato, che le statuizioni civili dovevano essere "allo stato" confermate" e, dall'altro, che restava salva la "rivalutazione da parte del giudice civile competente".
Al riguardo deve infatti ribadirsi il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui il giudice dell'appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, è tenuto a pronunciarsi, in forza della citata norma, sull'azione civile: "deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi" (ex plurimis, in questi termini, Sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti). Malgrado tale evidente vizio, dall'annullamento in parte qua della sentenza non può conseguire l'effetto del rinvio davanti al giudice a quo, dacché, trattandosi dell'accoglimento di una censura attinente al capo relativo all'azione civile, l'art. 622 c.p.p. impone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Tale statuizione assorbe il terzo motivo di ricorso, relativo al dedotto vizio di motivazione in punto di liquidazione delle spese di lite in favore delle parti civili, nonché la parte del secondo motivo con cui ci si duole del mancato accertamento del concreto danno subito dalle medesime parti.
Va invece ritenuta infondata la censura contenuta nella prima parte del secondo motivo, relativa alla mancata costituzione di parte civile dell'Azienda Sanitaria Locale Provinciale di Bari, succeduta alla AUSL BARI già costituitasi parte civile, dato che il successore universale del soggetto costituito parte civile è legittimato a intervenire a tale titolo nel processo penale nelle ulteriori fasi e gradi per la prosecuzione dell'azione risarcitoria già proposta dal succeduto senza che occorra una nuova costituzione di parte civile, proprio in quanto subentra nell'intera situazione giuridica soggettiva di quello (v. in tal senso, sia pure con riferimento al previgente codice di rito penale, Cass., sez. 5, 25 ottobre 1974, Pinardi;
Sez. 3, 27 febbraio 1967, De Caro). Nel caso in esame, l'Azienda Sanitaria Locale Provinciale di Bari potrà dunque costituirsi nel futuro procedimento civile a norma dell'art. 110 c.p.c..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010