Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
Sussiste la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. (esercizio del diritto di critica) nella condotta di un giornalista ambientalista che - nel corso di una trasmissione televisiva a difesa dei beni naturali - utilizza l'espressione "uomini squalo" nei confronti dei responsabili di speculazioni edilizie, considerato che, data per accertata la non rispondenza agli strumenti urbanistici dell'opera realizzata, il termine "squalo", ancorché aspro, non è volgare né paragonabile, nel contesto in cui è inserito, all'insulto gratuito o all'invettiva libellistica e nemmeno può considerarsi sproporzionato o sovrabbondante rispetto all'interesse preordinato a risvegliare nonché all'indignazione dovuta alla circostanza che l'autore di tale speculazione - che aveva aggirato le regole a presidio dei valori ambientali - era perdipiù un magistrato.
Commentario • 1
- 1. Definire “mafioso” un comportamento politico senza prove integra il reato di diffamazione: non è critica, ma aggressione verbale (Cass. Pen. n. 39047/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima La parola "mafioso" assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato. (Fattispecie relativa al commento critico, pubblicato su "facebook" dall'ex-sindaco di un comune siciliano, del comportamento tenuto dal sindaco in carica nella designazione dei candidati per le elezioni locali, comportamento definito dal ricorrente come "imposizione o agire mafioso" - Cassazione penale sez. V - 29/05/2019, n. 39047) Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2006, n. 29436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29436 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
29436/0 6 36 Sentenza n. 1419
Registro generale n. 37370/2005
Udienza pubblica del 6 luglio 2006 (n. 16 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Bruno Foscarini Presidente
Consigliere dott. Pier Francesco Marini dott. Andrea Colonnese Consigliere
Consigliere dott. Gennaro Marasca
Consigliere dott. M. Stefania Di Tomassi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di EP RO, n. il
9.4.1942 a Catania, avverso la sentenza in data 4.2.2005 della Corte d'appello di
Roma,
parti civili OT FU e RI LA.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava nei confronti di EP RO la condanna alla pena di 500 euro di multa e al risarcimento del danno liquidato in lire
25.000 euro in favore di ciascuna delle tre parti civili costituite, moglie e figlie della persona offesa OL LA, pronunziata il
17.11.2003 dal Tribunale della medesima città per il reato di diffamazione.
1.1. Al ON era stato contestato (ex art. 595, terzo comma, c.p.) che il 18.10.1997, nel corso della trasmissione televisiva "Linea Blu- vivere il mare", aveva mostrato le coste del Cilento, e un complesso edilizio realizzato in prossimità di Acciaroli, dicendo: «Poi è arrivato l'uomo del XX secolo, e tra gli uomini del XX Secolo anche quelli che io definisco uomini squalo, e ha cominciato a distruggere quello che per millenni era stato gelosamente conservato. Chi l'ha detto che le più gravi ferite al territorio nel nostro paese sono state realizzate negli anni sessanta e settanta? Quell'orrore che vedete alle mie spalle
è stato costruito nel 1985, quindi pieni anni '80, da un alto magistrato, da un consigliere di Cassazione, in spregio a tutte le leggi esistenti.
Quei mini appartamenti sono stati rivenduti a peso d'oro, esiste un'inchiesta della magistratura proprio in questo periodo, ma probabilmente tutto finirà in una bolla di sapone, rimarrà questa macchia indelebile in un promontorio per il resto selvaggio e bellissimo», e di avere con ciò offeso, «anche con l'attribuzione difatti determinati, la reputazione di LA OL, magistrato di
Cassazione, deceduto in data 6 settembre 1986 cui era da ricondurre originariamente l'immobile, con l'attribuirgli condotte speculative in violazione della legge e la pendenza di procedimenti, anche penali, in merito, in realtà già definiti favorevolmente al AR».
1.2. A ragione della propria decisione la Corte d'appello osservava che due dovevano ritenersi i passaggi del servizio televisivo capaci d'integrare la diffamazione: (1) l'uso dell'espressione "uomini squalo", riferibile anche al LA quale realizzatore dell'insediamento che veniva mostrato come scempio urbanistico e ambientale (di “quell'orrore"); (2) l'affermazione che all'epoca erano ancora in corso altri procedimenti
contro
OL LA e che poteva dubitarsi che tali procedimenti giungessero a conclusione, mentre nei confronti del LA il procedimento s'era concluso con l'estinzione del reato per morte e nei confronti dei coimputati con una sentenza d'annullamento senza rinvio della Cassazione. L'attribuzione del fatto determinato poteva quindi ritenersi sussistente per via del riferimento alla sottoposizione della persona offesa a procedimento penale.
2. Ricorre il ON per mezzo del suo difensore, denunziando l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 595 c.p. e il vizio di motivazione.
2.1. Afferma il ricorrente che la Corte di merito ha posto a fondamento della propria decisione una lettura della vicenda processuale affatto diversa rispetto a quella della sentenza di primo grado, totalmente astraendo tuttavia dalle obiettive risultanze processuali, motivando sulla base di mere illazioni e omettendo di rispondere all'atto d'appello.
2.1.1. In particolare, la sentenza impugnata omette di replicare alla deduzione difensiva che la proposizione "uomini squalo”, non era riferita direttamente al LA ma a tutti coloro che avevano contribuito allo scempio edilizio. L'espressione, per il contesto cui si riferisce, non trasmoderebbe i limiti della continenza.
2.1.2. Quanto alla parte dell'addebito relativa ai procedimenti penali a carico del LA, il ricorrente sottolinea che sarebbe stata non considerata, nella sua completezza, la prova documentale acquisita in appello, dalla quale emerge: (a) che la sentenza della
Cassazione non contiene alcuna affermazione di liceità del comportamento tenuto dalla parte lesa;
(b) che nel momento in cui venne irradiato il servizio televisivo era ancora "aperto” un procedimento penale concernente detto scempio. D'altro canto il fatto che la persona offesa fosse deceduta non faceva venire meno l'interesse sociale al fatto, vero, riferito.
2.2. Insiste inoltre il ricorrente nella doglianza relativa alla insussistenza dell'aggravante del fatto determinato, erroneamente ricondotta alla sottoposizione della persona offesa a procedimenti penali, perfettamente corrispondente a verità.
2.3. Denunzia infine la totale mancanza di risposta in ordine alla liquidazione del danno, effettuata dal primo giudice senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali è pervenuto alla quantificazione censurata con l'atto d'appello come non più discrezionale ma affatto arbitraria.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe le ulteriori censure.
Nonostante sia decorso il termine della prescrizione, la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto emerge infatti dagli stessi argomenti usati dalla Corte di merito posti a raffronto con quanto risulta dalla contestazione, dalla sentenza di primo grado (non smentita quanto a dati che si affermano accertati da quella impugnata), dalle deduzioni in punto di fatto prospettate con l'atto d'appello alla quale la sentenza impugnata non ha replicato e che possono darsi così per pacifiche almeno nella parte in cui trovano altresì riscontro nella memoria depositata per il gravame dalle parti civili.
2. Come s'è già detti nel Fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per due passaggi del pezzo giornalistico: (1) la definizione di "uomini squalo", riferibile anche a
OL LA;
(2) l'affermazione che all'epoca erano ancora in corso
contro
OL LA altri procedimenti, che difficilmente sarebbero giunti a conclusione. La prima integrava la diffamazione contestata perché non “continente"; la seconda perché non vera, giacché nei confronti del LA il procedimento s'era concluso con l'estinzione del reato per morte e nei confronti dei coimputati con una sentenza d'annullamento senza rinvio della Cassazione.
Occorre dunque premettere che dai documenti processuali prima richiamati emerge che l'edificazione definita un "orrore” era stata realizzata a seguito di licenza edilizia rilasciata nel 1977 al dott.
AR per la realizzazione di un villaggio turistico (p. 8 sent. Tr.); che la zona su cui insisteva l'opera era classificata "verde agricolo a vincolo idrogeologico" ai sensi del P.R.G. ed era già soggetta a
"vincolo paesaggistico" (p. 9 sent. Tr.); che i testi LL e
IA, rispettivamente Sindaco di Pollica e responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, avevano dichiarato che il complesso residenziale doveva ritenersi in contrasto con gli strumenti urbanistici e che a loro s'era rivolto per acquisire informazioni il ON prima d'irradiare il servizio (p 7. sent. Tr.); che il primo procedimento penale a carico del dott. AR, definito nei suoi confronti con la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato, avvenuta nel 1986, si concluse nel 1987 nei confronti dei coimputati con la loro
4 i assoluzione perché il fatto non sussiste sul rilievo che l'illegittimità della licenza edilizia non costituiva di per sé illecito (p. 3 memoria parti civili 24.11.2004, a conferma delle deduzioni difensive); che ripresi dopo tale pronunzia i lavori edificatori pendeva al momento dell'irradiazione del servizio altro procedimento penale, nei confronti delle figlie del dott. AR e del sindaco pro tempore, per l'omessa adozione di provvedimenti sanzionatori (p. 4 memoria sopra citata).
2.1. Dai documenti processuali emergeva dunque che il complesso residenziale "AR" (cosi lo chiama anche la sentenza di primo grado in più punti) non era compatibile con gli strumenti urbanistici generali in vigore al momento della sua realizazzione;
ottenne una licenzia d'edificazione e un nulla osta della sovrintendenza, ma i successivi amministratori locali, intervistati dal ricorrente, sostanzialmente se ne mostravano scandalizzati. Unica voce difforme riferita dalla sentenza del Tribunale quella del teste direttore dei lavori dopo il 1988, che aveva dichiarato che il manufatto era "in regola". A fronte di ciò, nulla osservando sulla sostanziale illegittimità della realizzazione edilizia e sulle deduzioni e produzioni a tale riguardo dell'appellante, né sulla riferibilità al AR del momento più significativo di tale illegittimità, l'ottenimento della licenza e del nulla osta della Sovrintendenza, la Corte d'appello afferma che l'espressione uomini "squalo", riferita al AR, trasmodava la continenza.
Ma l'affermazione non può essere condivisa, anche ad ammettere che la frase fosse effettivamente riferita anche al AR (circostanza negata dal ricorrente).
Osserva il Collegio che, come ricordava già Cass. sez. 5, sent. 2.
10151 del 23.4.1986, Emiliani, “continenza" vuol dire "proporzione",
"misura". La continenza formale che deve accompagnare l'esposizione del giudizio valutativo al fine di poterlo ricondurre al legittimo esercizio del diritto di critica, postula dunque una forma espositiva
"corretta" in quanto non sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Secondo la giurisprudenza di questa Corte le modalità espressive non devono essere perciò gratuitamente offensive, mere contumelie, mentre coloriture e toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale rientrante nel lessico usuale non possono considerarsi di per sé punibili, quando siano proporzionati e funzionali all'opinione da esprimere.
In realtà è già interna alla nozione di critica l'esigenza che essa
5 ད
པ s'esprima in un argomentato giudizio. Come meglio è stato detto, è la carica logica che è propria della critica ad impedire che essa sia ravvisabile nell'attacco immotivato o nello sfoggio di animosita personale.
Il termine “squalo", d'altro canto, sicuramente non è volgare né è paragonabile, nei contesto in cui è inserito, all insuito gratuito o all'invettiva libellistica. Per quanto aspro, il termine non è inurbano né sleale per mancanza di chiarezza;
nel linguaggio affaristico è in genere riferito ad operatori aggressivi o spregiudicati, ma non è sinonimo di malfattore, anche perché l'uso lato che se ne fa risente e dell'accezione dotta (ruvido, rozzo, aspro) e di quella corrente
(pescecane) della paroia.
Sicché, data per accertata la non rispondenza agli strumenti urbanistici dell'opera realizzata, o comunque verificata la plausibile convinzione che ii ON aveva acquisito di taie macroscopica difformità sulla scorta delle scrupolose ricerche eseguite in loco
(sicuramente rilevante perlomeno ex art. 59, quarto comma, c.p.)
l'appellativo "squalo nei confronti di coiui ii quale si riteneva l'ideatore di una speculazione edilizia quale quella in considerazione, utilizzato da un ambientalista nel contesto di una trasmissione a difesa dei beni naturali, non può considerarsi sproporzionato né sovrabbondante rispetto al valore dell'interesse che s'intendeva risvegliare né all'indignazione che poteva suscitare in quel contesto l'idea che proprio un uomo di legge fosse riuscito ad aggirare le regole a presidio di tale valore.
2.2. Quanto al fatto che contrariamente al vero il giornalista aveva detto che ai momento deil intervista erano ancora in corso procedimenti penali nei confronti del AR, la proposizione, così come riferita, non risulta pronunciata e sicuramente non è stata contestata. Dai capo d'imputazione emerge difatti che il giornalista ha fatto riferimento «a una inchiesta della magistratura proprio in questo periodo», avendo premesso che gli appartamenti erano stati rivenduti
(a peso d'oro). A stare aiia forma, dunque, non v'è cenno neile parole del ON al fatto che il AR alto magistrato che aveva iniziato a costruire fosse ancora vivo e tuttora indagato. A stare alla sostanza, invece, il fatto che ai momento deil'irradiazione dei servizio era pendente altro procedimento penale per illeciti connessi alla realizzazione del complesso "AR” era, per quel che s'è detto sopra, vero, e il fatto che indagate erano in realtà soltanto ie eredi di OL AR, poiché questo nel frattempo era morto, non incide sul contenuto di verità della notizia, consistente nell'annuncio che la vicenda giudiziaria non era ancora conclusa. Né può disconoscersi che il ON aveva anche aggiunto che "tutto" sarebbe però probabilmente finito "in una bolla di sapone", come risulta essere avvenuto.
Resta solo da dire che un ordinamento che riconosce valori
"multilivello" e la sanzione penale come estrema ragione, non può non riconoscere che il dissenso s'esprima anche su comportamenti che sono risultati penalmente non rilevanti.
3. La sentenza impugnata deve per l'effetto essere annullata senza rinvio perché il fatto è scriminato, ai sensi dell'art. 51 c.p., dall'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il ON non punibile perché il fatto non costituisce reato ex art. 51 c.p.
Così deciso in Roma il 6 luglio 2006
Il Consigliere estensore Il Presidente
Amari
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 25 AGO/2006 aunex IL CANCELLIERE C1
Carmela Lanzuise
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