Sentenza 2 aprile 2015
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto da imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto avverso sentenza di appello emessa a seguito di impugnazione del solo Procuratore Generale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2015, n. 24608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24608 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 2460 8 / 1 5 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalibà e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA ☐ a richiesta di parte (imposto dalla legge IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI CONTI - Presidente-N. 508 - Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI - Consigliere - N. 46154/2014 REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO FIDELBO Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: K.O. N. II "omissis" avverso la sentenza n. 1540/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedraupelo che ha concluso per I rigetto del ucarss Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. вег O S C U R A T A FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 5 giugno 2013, il Tribunale di Milano ha condannato K.O. alla pena di anni quattro di reclusione in relazione ai reati di cui all'art. 574 cod. pen., commesso dal 19 febbraio 2010 al 2 marzo 2011 (così riqualificata l'originaria contestazione ex art. 574-bis cod. pen. sub capo A), ed all'art. 416 cod. pen. ( capo D), commesso nel marzo 2011. 2. Con decisione del 30 maggio 2014, a seguito di appello del P.G., la Corte d'appello ha riformato l'impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) della rubrica in quello previsto dall'art. 574- bis cod. pen., confermando nel resto l'appellata pronuncia.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'Avv. Manuel Sarno, difensore di fiducia di che ne ha chiesto l'annullamento per erronea K.O. interpretazione della legge penale in relazione all'art. 574-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente riqualificato in detti termini l'originaria contestazione (ai sensi dell'art. 574 cod. pen.), essendo assodato che l'amotio dei minori e la loro sottrazione al genitore affidatario è avvenuta in Germania e, quindi, dall'estero verso l'Italia, ipotesi non sussumibile nella fattispecie ravvisata in sentenza.
4. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
5. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.
6. Giova premettere come la sentenza oggetto di impugnativa sia stata emessa a seguito di appello del solo Procuratore generale presso la Corte d'appello e come, in accoglimento del ricorso, il giudice a quo abbia riformato l'impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) della rubrica - dall'ipotesi di cui all'art. 574 cod. pen. a quella prevista dall'art. 574-bis cod. pen. -, confermando nel resto l'appellata decisione ed, in particolare, l'entità della pena.
7. Alla stregua di quanto sopra, risulta di tutta evidenza l'insussistenza in capo al ricorrente in un concreto interesse a coltivare il presente ricorso, laddove l'impugnazione mira ad ottenere soltanto la riqualificazione giuridica della fattispecie senza nessun possibile riverbero positivo per la posizione dell'imputato, essendo stata confermata in appello la pena già irrogata in primo grado. Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge, di tal che il ricorso che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo non è pertanto rappresentativo di un 2 ва O S C U R A T A interesse giuridicamente rilevante (Cass. Sez. 1, n. 2705 del 01/12/1984, Tirino, Rv. 167747).
8. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 aprile 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Giovanni Conti D uk DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 GIU 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3