Sentenza 16 ottobre 2003
Massime • 1
In materia edilizia la condanna ex art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 44 del T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), può essere oggetto di conversione della parte detentiva, ai sensi degli artt. 53 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso che il divieto di cui all'art. 60 della citata legge n. 689 è stato abrogato dall'art. 4 della legge 12 giugno 2003 n. 134; nuovo regime applicabile anche ai giudizi in corso ex art. 5, comma 3, della stessa legge n. 134.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2003, n. 44435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44435 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
Dott. Carlo GRILLO Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso Corte di Appello di Salerno:
nei confronti di
NT RA, nato il [...] a [...]. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Letta la relazione, in data 11/06/03, del P.G., in persona del dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per Accoglimento del ricorso del P.G. di Salerno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sala Consilina, sezione distaccata di Sapri, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NT ES in ordine al reato di cui all'art.20 lett. B) L. 47/85 (capo a) della rubrica, parte seconda), perchè
estinto ai sensi degli artt. 13 e 22 L. 47/85. Applicava la pena, ex art. 444 cpp, nei confronti del predetto NT, in ordine sempre alla citata contravvenzione ex L. 47/85 (capo a) della rubrica, parte prima), nella misura di gg. 14 di arresto ed Euro 2296 di ammenda;
convertiva, ai sensi degli artt. 53 e segg. L. 689/81, la pena detentiva in Euro 532, così determinando la pena complessiva in Euro 2828 di ammenda. Pena sospesa. Il PG della Corte di Appello di Salerno proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata ordinanza, deducendo che nella fattispecie non poteva disporsi la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, perchè trattandosi di reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica, sussisteva il divieto di cui all'art. 60, ultimo comma, L. 689/81. Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Salerno - cui erano stati inviati gli atti - con ordinanza in data 08/05/03, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per l'ulteriore corso.
Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta dell'11/06/03, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nei termini di cui in motivazione. Nelle more del ricorso è intervenuta la nuova disciplina di cui alla L. 12/06/03 n. 134 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14/06/03).
Orbene l'art. 4, citata legge, ha apportato modifiche alla Legge 24/11/1981 n. 689, tra cui l'abrogazione dell'art. 60. Detta norma disciplinava i casi di esclusione oggettiva dell'applicazione delle pene sostitutive, tra i quali rientravano i reati in materia edilizia ed urbanistica.
Venuta meno la predetta disciplina normativa di cui all'art. 60 L.689/81 - ai sensi dell'art. 4, 1 comma lett. c) citata L. 134/2003,
le cui disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso, ex art. 5, 3 comma stessa Legge - è da considerarsi legittima la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, così come determinata dal Tribunale di Sala Consilina, sezione distaccata di Sapri, nella sentenza impugnata. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto dal PG della Corte di Appello di Salerno.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso del PG di Salerno.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.