Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliato;
- ricorrente -
contro
LA FISPO S.P.A., in persona del rappresentante legale Sig. TE FA, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Migliorini di Padova unitamente all'avv. Pierdomenico Laudati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. Marco 1757;
- intimata -
avverso la sentenza n. 481/00 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, Sez. 1^ Civ., il 17 febbraio 2000 e depositata il 14 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Apice Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fispo S.p.A otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze, per una somma di lire 36.000.000 oltre a rivalutazione ed interessi, relativo alla restituzione delle somme corrisposte quale tasse annuali sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ritenute illegittime perché in violazione, dell'art. 10 della Direttiva CEE 69/335 del 17 luglio 1969.
L'Amministrazione proponeva opposizione eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Venezia e sostenendo la legittimità della tassa in questione.
Il Tribunale adito rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza l'Amministrazione interponeva appello davanti alla Corte di Appello di Venezia e, oltre a riproporre le eccezioni già avanzate in prime cure, chiedeva di ridurre l'importo del dovuto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 11 L. 448/98, comma primo, e di calcolare gli interessi al saggio del 2, 50% dal giorno della domanda giudiziale.
La società resisteva al gravame e, con appello incidentale, chiedeva, a parziale riforma della sentenza, l'imputazione a totale carico dell'Amministrazione delle spese di lite.
La Corte di Appello, con la sentenza n. 481/00 depositata il 13 marzo 2000, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'Amministrazione al pagamento della somma complessiva di lire 36.000.000, con gli interessi ex lege 29/1961 dalla domanda di rimborso al saldo.
Dichiarava compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio. Ricorreva per Cassazione il Ministero con due motivi. Non svolgeva attività difensiva l'intimata società. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il Ministero ha denunciato "ius superveniens: applicazione dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 448. Art. 360, n. 3 c.p.c.).", deducendo l'operatività dello ius superveniens introdotto dall'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 48 e la sua compatibilità con la normativa comunitaria. L'Amministrazione ha sottolineato inoltre come, non essendo possibile conoscere preventivamente quanti atti abbia provveduto ad iscrivere annualmente ciascuna società, risulterebbe ragionevole ritenere che, in media, siano stati non meno di tre atti, per cui debbano essere rispettati gli importi fissati in via forfettaria con riferimento ai vari tipi di società. Il ricorso è infondato.
Al riguardo è principio ormai pacifico che "In tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 - che ha fissato nuove misure di tale tassa e di quella di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi - è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a fronte di un servizio reso. Permane, invece, il contrasto con la menzionata direttiva quanto alla tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo" (Cass. 28 novembre 2001, n. 15081, Cass. 22 novembre 1996 n. 10344 e 29
agosto 1996 n. 7952, nonché la recentissima sentenza della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). La richiesta del Ministero ricorrente è pertanto illegittima, atteso che non c'è alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della società (cfr. Cass. 22 novembre 1996, n. 10344; Cass. 15081/01 cit.). Nè d'altra parte vengono menzionate negli atti processuali altre comprovate iscrizioni di atti sociali.
Con il secondo motivo il Ministero ha denunciato la "violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della L. 23.12.1998 n. 448 terzo comma in relazione alla misura degli interessi (Art. 360 n. 3, c.p.c). Trattandosi di controversia tributaria, secondo l'Amministrazione troverebbe applicazione la speciale legislazione relativa agli interessi di cui trattasi. In applicazione dello ius superveniens, pertanto, sulle somme da rimborsare sarebbero dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi, per effetto del D.M. 10 dicembre 1998, al tasso del 2, 50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso. Il motivo è infondato.
Il giudice a quo non ha applicato sul punto l'art. 2033 del c.c, ma ha stabilito la misura degli interessi ai sensi della legge 26.01.1961 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni: ha stabilito il saggio di interesse che la legge italiana prevede in via generale per i rimborsi concernenti le tasse sulle concessioni governative.
È in contrasto, infatti, con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario una norma nazionale che prevede sulle somme da rimborsare per tasse e tributi che lo Stato abbia riscossi indebitamente, in base a norma contrastante con la norma comunitaria, un tasso di interesse diverso e minore rispetto a quello vigente per i rimborsi derivanti da altre cause di indebita percezione (cfr. recente sentenza C. Giust. CE 10.09.2002, in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99, cit.). Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004