Sentenza 17 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2001, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
N 6784 01 Aula B REPUBBLICA ITALIANA di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G. 12851/1999 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 15286 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Fabrizio Miani Camevari Consigliere Ud.15.02.2001 dr. Arcangelo De Biase Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Banca di Roma, Società per azioni, con sede in Roma alla via Marco Minghetti n. 17, in persona del Presi- dente del Consiglio di Amministrazione e legale rap- presentante dr. Cesare Geronzi, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Paglia, e con questo elettivamente do- miciliata in Roma alla via Bruxelles n. 61 presso l'avv. Mario Miceli (studio Pessi), in forza di procura ad litem, conferita per notaio dr. Cesare Mariconda di Roma addi 16.06.99 repertorio n. 37317, 787 ricorrente;
CONTRO
ON LE, nato a [...] il [...], - 1 - elettivamente domiciliato in Roma al Largo Lazzerimi n. 7 c/o Gristina presso lo studio dell'avv. Ettore Zoppoli, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Benevento in data 24 febbraio - 30 marzo 1999, n. 248/99, n. 128/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere fifundis Donato Figurelli nella pubblica udienza del 15 febbraio 2001; udito l'avv. Antonio Paglia per la ricorrente;
udito l'avv. Ettore Zoppoli per il controricorrente;
udito il P.M.,. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. - 2 -- Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 3 novembre 1989 il signor LE AR adiva il Pretore di Benevento, quale giudice del lavoro, per sentir dichiarare il suo diritto ad ottenere la qualifica di funzionario (avendo egli svolto mansioni inquadrabili im tale qualifica) con condanna della Cassa di Risparmio di Roma al paga- mento delle conseguenti differenze retributive, del danno causato dalla svalutazione monetaria, oltre in- teressi di legge e spese di giudizio. рушив Esponeva, al riguardo, il ricorrente di aver lavorato dal 1966 alle dipendenze del Monte di Credito su Pegno r "ORSINI" di Benevento, poi fusosi com la Cassa di Rispar- mio nella Carimmo, successivamente assorbita dalla Cassa di Risparmio di Roma. Riferiva di aver ricoperto vari incarichi (contabile, responsabile dell'Agenzia di Piazza San Modesto, capufficio il cui grado gli era stato ricono - sciuto dal 1974 -, capufficio di Tesoreria e Pegni, conta- bile, rimanendo impiegato di I) e che gli erano stati attribuiti compiti particolari per le sue capacità (dal 1972 scorporare, nell'ambito delle costanti rate bimestra- li dei mutui concessi, la rata capitale da quella degli in- teressi;
presiedere alternativamente le aste per la vendi- ta dei pegni;
rielaborare e stendere i capitoli d'oneri per i runnovi dei contratti di appalto per i servizi di Teso- -3- reria e Cassa, negoziando direttamente le condizioni di contratto con gli interessati;
svolgere il servizio di tesoreria e cura dei rapporti relativi con la clientela;
contattare la Cassa nell'accettazione di alcuni fondi;
essere il punto di riferimento per i preposti alle varie agenzie;
firmare assegni e posta-giro a debito per una serie di conti correnti unitamente ad altri cinque fun- zionari). Costituaitosi il contraddittorio, la resistente contesta- va la domanda, chiedendone il rigetto.. Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusio- ni, il Pretore, con sentenza n. 563/97, dichiarava che per il lavoro svolto il AR aveva diritto alla quali- fica di funzionario dal 27 ottobre 1977; al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal 27 ottobre 1982; al danno causato dalla svalutazione monetaria ed agli interessi di legge sulle somme in tal modo rivalutate;
al- l'adeguamento del rapporto assicurativo, attraverso idonea integrazione contributiva;
condannava altresì la resistente. alle spese di giudizio. Il primo giudice, sul presupposto che in base al contratto collettivo (art. 1 CCNL dipendenti Casse di Risparmio) i parametri per la qualifica di funzion nario sono la responsabilità diretta e l'elevato grado di professionalità e che per l'art. 2 del Contratto integrativo asiendale del 27 novembre 1981 sono funzionari anche i capi dei Servizi presso la Direzione Generale, rilevava, da un lato, che già costituiva sufficiente motivo a fondamento del diritto vantato dal ricorrente l'aver ricoperto per cinque anni la carica di Capo Ufficio Tesoreria e pegni (1.745/38). Dall'altro, per completezza d'indagine, nell'esaminare i vari compiti svolti dal AR, così come risultanti dall'istruttoria (sostituzione nella reggenza di agenzie, acquisizione di nuovi clienti, esperienza in materia di te- soreria, presenza di trattative contrattuali sintomatiche di un rapporto diretto con la Direzzione), evidenziava il Preto- re la sussistenza dell'elemento della professionalità non solo elevata, bensì assoluta. Precisava, infine, il Pretore anche che il diretto rapporto che il ricorrente aveva con il superiore era espressione del parametro della responsabilità. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Banca di Roma S.p.A., subentrata alla Cassa di Risparmio di Róma, chieden- done la riforma, con il rigetto delle domande del AR in prime cure. Si costituiva l'appellato, resistendo al grava- me e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.. min 30 marzo 1999 il Tribunale Com sentenza in data 24 febbraio di Benevento rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che era lo stesso regolamento della Se- zione di Credito del Monte di Credito su Pegno Orsini, all'art.. 2,. a denominare l'unità come "sezione", mentre nell'art. 13 si individua come Ufficio Tesoreria e Pegni la struttura compe- - 5 tente cui era preposto il AR: e per affermare se ci si trovi in presenza di una sezione, ovvero di um Ufficio, bisogna necessariamente aver riguardo al criterio nominali- stico;
che il criterio della prevalenza non era applicabile nel caso di specie, perchè il AR, in quanto capo dell'Ufficio Tesoreria e Pegli, era responsabile della Sezio- ne Pegni;
che la qualifica di capo Ufficio Tesoreria e Pegni, ai sensi dell'art. 13 del citato Reg. prevede i relativi po- Fund teri: la responsabilità di tale settore, come è risultata in primo grado, assorbe ogni altro problema riguardante le sin- gole esplicazioni dei compiti;
che il non aver svolto le man- sioni ex art. 32 RD m. 1279/1939 non è stato posto a base del- la decisione pretorile e comunque è irrilevante per quanto sopra detto.. Aggiungeva il Tribunale che il Pretore aveva esaminato i vari compiti, cui era addetto il AR, perchè nel loro com- plesso rappresentavano l'articolata attività in cui si espli- cava l'elemento della professionalità. ; che il CCNL del 1987 ricalcava i precedenti CCNL degli anni 70 ed 80 per cui giu- stamente la qualifica era stata riconosciuta dal 1977; che an- che alla stregua della contrattazione aziendale non può disco- noscersi che i compiti del AR fossero propri di quel- li del funzionario (cfr. tra l'altro art. 3 contratto collet- tivo aziendale del 1989, dove espressamente si riconosce la qualifica del funzionario al Capo Ufficio ed il AR - 6- aveva svolto tale attività);B che significativo è il rinvio del C.I.A. del 1989 all'art. 20 del CCNL del 1987, per quanto mon espressamente regolato;
che irrilevante era che il posto nom fosse previsto im organico, come irrilevanti erano la questione sul potere di firma, nom posta a base della defi- sione pretorile, e l'eventuale lesione del principio di parità di trattamento. Avverso detta sentenza con atto notifianto il 18 giugno , приво 1999, la Banca di Roma S.p.A. ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato a due motivi. か Il signor LE AR ha resistito con controricorso notificato il 14 luglio 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa interpreta- zione della legge 10 maggio 1938 n. 745, art. 10%; R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, artt. 52-53, in relazione agli artt. 2095 e 2103 c.c.; art. 96 disp. att. c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) la ricorrente deduce che il Tribunale non ha dato risposta al motivo d'appello, implicitamente confermando che al Marcanto- mio competesse la qualifica di funzionario per essere stato Responsabile della sezione pegni ed ad essa preposto per cim- que anni, dal 1976 al 1981, im considerazione del dettato normativo di cui alla legge 10 maggio 1938 n. 745, art. 10, che è stato erroneamente interpretato, collegato a quello di -7- cui all'art. 2103 c.c.%;B che l'errore nel quale è incorso il Tribunale, sulla scia dell'altrettanto commesso dal Pretore, trova conferma nell'opposto insegnamento di cui a Cass. 2 settembre 1996 n. 8022, secondo il quale la qua- lifica di funzionario, im relazione all'inquadramento in categorie di lavoratori dipendenti, ha natura contrattua- le, essendo istituita e definita dai contratti collettivi di singoli settori produttivi, e quindi non fa riferimento a una nozione avente una valenza generale, e correlativamente deve escludersi che abbia diretta rilevanza ai fini della classificazione contrattuale del personale delle casse di risparmio, e delle inerenti conseguenze sul piano retribu- tivo e normativo, la norma dell'art. 52 r.d. 25 maggio 1939 m. 1279 dettata per i monti di credito su pegno ed appli- - cabile, in base al seguente art. 53 (diversamente dall'art. 10 1. 10 maggio 1938 n. 745, relativo alle sottoscrizioni delle polizze di pegno), anche alle casse di risparmio il quale stabilisce che l'incarico di dirigere le aste può essere affidato ad un funzionario del monte dei pegni. Aggiunge la ricorrente che il Pretore ha ritenuto di per sè sufficiente, al fine del riconoscimento della qualifica di funzionario, il solo svolgimento delle mansioni di re- sponsabile della sezione pegni, in quanto capo-ufficio teso- reria e pegni, relegando alla sfera della "completezza di indagine" ogni altro suo convincimento sulle mansioni svolte 8 - di fatto dal AR%; che, essendo stato il AR per cinque anni dal 1976 al 1981 capo ufficio Tesoreria e Pegni, aveva acquisito il diritto alla qualifica, im concor- danza com Cass. 5 novembre 1987 n. 8145; che il Tribunale incomprensibilmente aveva affermato: '...d) il non aver svolto le mansioni ex art. 32 RD n. 1279/1939 non è stato posto a base della decisione pretorile e comunque irrilevante per quanto detto..." Secondo la ricorrente non era stata data la prova che l'unità рудиль cui il AR era addetto fosse una"sezione"; che la mancata prova che il lavoro del AR presso l'unità Pegni fosse prevalente rispetto a quello della Tesoreria, osta va all'accoglimento della domanda, già sotto questo profilo, e rendeva imutilizzabile il principio affermato dalla senten- za della Cassazione n. 8145/87. La ricorrente richiama poi il testo dell'art. 10 legge 745/38e quello dell'art. 52 R.D. 25 maggio 1939 m. 1279- Attuazione della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamen- to dei Monti di credito su pegno -. Com il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362 ss. c.c., in relazione all'interpretazione del: A) Regolamento della Sezione di Credito su Pegno 15 settembre 1976 del Monte di Credito su Pegno "Orsini" Banca del Monte Benevento, art. 2; B) Regolamento interno per l'ordinamento ed il funzionamento - g - dei servizi del Monte di Credito su Pegno "Orsini" Banca del Monte Benevento 15 settembre 1976, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 10; C) Contratto normativo ed accordo economico aziendali in- tegrativi del CCNL e dell'accordo economico nazionale 24 settembre 1980 per i funzionari della Cassa di Risparmio Molisana Monte Orsini del 27 febbraio 1981, art. 2; D) Regolamento Interno della Cassa di Risparmio Molisana per l'ordinamento ed il funzionamento dei Servizi, appli- cabile dal 4 settembre 1987 artt. 39, 42, 48, 51; B) CCNL 16 dicembre 1987 dei funzionari delle Casse di Risparmio, art.l; F) Contratto Integrativo Aziendale 1989 della Cassa di Risparmio di Roma per i funzionari, art. I;
monchè omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia;
violazione degli artt. 2103, 2095 c.c., art.96 disp. att. c.c. (art. 360 mm. 3 e 5 c.p.œ.). Secondo la ricorrente il Tribunale ha ritenuto influenti talume prestazioni lavorative-posizioni nell'impresa, ri- 2 conducibili al AR, per dedumre che le relative mansioni sono peculiari della figura del funzionario, quale prevista dalle fonti di diritto comune ed hanno fatto così sorgere il suo diritto alla qualifica di fum- zionario;
ma il Tribunale non ha dato conto in maniera - 10 ·-QU corretta di quale connessione logico-giuridica possa ravvisarsi tra le previsioni contrattuali e le mansioni di fatto svolte dal AR al fine di inquadrare queste in quelle. Aggiunge la ricorrente che la qualifica di funzionario mon è definita dalla legge, ma dai contratti di diritto comune e talvolta dai regolamenti endoaziendali;
che Occorre valutare se i giudici "a quibus" abbiamo segui- to le regole legali di ermeneutica contrattuale nello individuare la figura del funzionario secondo la previ- sione degli strumenti vigenti presso la Banca;
che il pro- cedimento da seguire consta di tre fasi (Cass. 6 giugno 1990 m. 5401): a) individuazione dei criteri genemali ed astratti posti per l'inquadramento nelle singole catego- rie o qualifiche dalla legge, oppure, come nel caso, dal- la contrattazione collettiva;
b) accertamento delle man- sioni effettivamente svolte;
c) comparazione delle previ- sioni astratte com le mansioni concretamente svolte;
che tali criteri nom Hanno seguito i detti giudici, e pertanto la loro indagine è stata svolta im elazione dei camoni ermeneutici da applicare per cogliere il significato delle previsioni di tali strumenti e per realizzare il procedi- mento logico di verifica di cui sopra la cui sussistenza deve, però, andare immune da errori di diritto e da wizi di motivasione, per un'applicazione im linea con l'art. - 11 - 2103 0.0. Dopo aver esaminato i Regolamenti ed i Contratti sopra indi- cati da A) ad F),, la ricorrente deduce che è generalmente riconosciuto che il metodo per determinare i requisiti di appartenenza alle categorie legali, già demandato alle morme corporative ex art. 2095, 2° comma C.C.,, risulti era di pertinenza della contrattazione collettiva di diritto co- mune (Cass. 25 febbraio 1994 m. 1899) ● che si conviene lar- ☎mente,, altresì, anche im merito all'insindacabilità giu- diziale dei criteri di inquadramento stabiliti dalla con- trattazione collettiva im relazione alle diverse categorie ● qualifiche (Cass. 5 ottobre 1996 m. 87/27/); che la giu- risprudenza ha ormai da tempo chiarito che la qualifica di funzionario è di creazione esclusivamente contrattuale e quindi può essere attribuita soltanto in presenza dei re- quisiti specificamente stabiliti dalla contrattazione col- lettiva;
che il giudice nom può mai di proprie pervenire ad un creazione extracentrattuale della figura del funsie- mario,e deve pertante ritenersi vincolato esclusivamente dalla classificazione contrattuale di diritto comune, sensa peter ricorrere ad alcun altre criterio. Osserva la Corte che i due motivi vanno congiuntamente esa minati, essendo tra loro connessi, ed il ricorso è fondato. Il Tribunale avrebbe dovuto ripetere testualmente la fonte da cui desumere le mansioni proprie della qualifica di fun- 12- zionario;
dopo di che avrebbe dovuto elemcare le mansio mi svolte mella fattispecie e trarre dal raffronto la sussistenza o meno del diritto vantato alla qualifica. All'opposto il Tribunale ha preso in considerazione la legge m. 745/38, che nom contiene una specifica elenca- zione delle mansioni di funzionario, bensì um generico riferimento a tale figura, peraltro non ancora contem- plata come specifica qualifica. La qualifica di funzionario, infatti, im relazione al- l'inquadramento in categorie dei lavoratori dipendenti, Japmale ha natura contrattuale, essendo istituita e definita dai contratti collettivi dei singoli settori produttivi, e quindi non fa riferimento a una mosione avente valenza generale (Cass. 2 settembre 1996 n.. 8022). Nel caso di specie il Tribunale ha fatto generico rife- rimento ai CCME del 1970 e del 1980 (sempre senza peral- tre riportarli testualmente), benchè detti contratti mancassero agli atti, come affermato in ricorso (pag. 34) ed ammesso esplicitamente nel controricorso, che si appi- glia soltanto ad un contratto asiendale (peraltro anche esso nom riportato testualmente nella sentenza del Tri- bunale). Pertante in assensa del succitato necessario raffronto tra ben specificate fonti (im particolare di natura con- trattuale) con le mansioni effettivamente svolte, la - 13 - sentenza appare insufficientemente motivata, ed altresì erroneamente motivata, per quanto detto in relazione al riferimento alle fonti normative citate (legge n. 745/38). Anche per il periodo successivo al 1987 il Tribunale ha omesso di riportare la norma collettiva a suo avviso applicabile. Ne vale il richiamo fatto dal Tribunale al riferimento effettuato dal primo giudice all'art. 1 del CCNL del 1987, ed all'art. 2 del contratto integrativo aziendale del 27 novembre 1981, non bastando il richiamo ed il riassunto delle parti ritenute applicabili, stanti le precise contestazioni della Banca, bensi occorrendo l'integrale e testuale riferimento delle norme stesse, onde consentire l'accertamento della loro esatta appli- cazione. Il ricorso va pertanto accolto, com cassazione della sentensa impugnata e rinvio alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudisio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentensa impugna- ta e rinvia alla Corte di appello di Napoli, che provve- derà anche in ordine alle spese del giudizio di cassa- sione. -14- Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) Spylichen fraul Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) A uto F ulls fell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17 MAG 2001oggi, I IL CANCELLIERE D , O L L A 0 3 S 1 O 3 S B . 5 A I T T : R D , A N ' A A S L T E L 3 S P 7 E O S - D P I 8 - I M N S 1 I G 1 N O A E S D E A I E D G A T E G N , E O E O L T S R T E T I A S R I L I G L D E E R O D - 15 -