Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2014, n. 6719
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Sentenza 22 maggio 2014

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Per la configurabilità della scriminante dell'uso legittimo delle armi occorre che si verifichino le condizioni di seguito indicate, in presenza della quali è da escludersi la responsabilità dell'agente per il verificarsi dell'evento più grave da lui non voluto, anche nei confronti di terzi estranei al reato: a) che non vi sia altro mezzo possibile; b) che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; c) che l'uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità.

La scriminante dell'uso legittimo delle armi è configurabile anche quando l'attività dell'agente è posta in essere nel corso della fuga dei malviventi, purché detta fuga non sia finalizzata esclusivamente alla conservazione dello stato di libertà ma, per le sue modalità, determini l'insorgere di pericoli per l'incolumità di terzi (Nella fattispecie è stata riconosciuta la scriminate, giacché i malviventi, nel corso della fuga, avevano continuato ad esplodere colpi d'arma da fuoco nonché preso in ostaggio tre persone).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2014, n. 6719
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6719
    Data del deposito : 22 maggio 2014

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