Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2013, n. 2295
CASS
Sentenza 15 ottobre 2013

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Massime1

La fattispecie prevista dal comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, così come modificata dall'art. 2, comma primo, lett. a) del D.L. n. 146 del 2013, costituisce un'autonoma ipotesi di reato e non più una circostanza attenuante e di conseguenza non sono più applicabili, nei suoi confronti, i criteri di bilanciamento delle circostanze previste dal comma quarto dell'art. 69 cod. pen.

Commentario1

  • 1Un nuovo profilo di illegittimità nella disciplina della recidiva e
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Con la sentenza n. 205, del 17 luglio 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità del quarto comma dell'art. 69 c.p., avuto ovviamente riguardo al testo introdotto con la cosiddetta legge ex Cirielli. La norma censurata dispone, com'è noto, che la recidiva reiterata non possa essere dichiarata subvalente rispetto a circostanze concorrenti di segno attenuante, con ciò provocando, specie in alcuni casi particolari, gravissimi squilibri sanzionatori. A partire dal 2012, la Consulta ha sindacato negativamente la scelta operata dal legislatore, senza tuttavia pervenire all'eliminazione in toto del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2013, n. 2295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2295
Data del deposito : 15 ottobre 2013

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