Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
Essendo il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione a contraddittorio necessario, ma non a carattere contenzioso necessario, nel caso in cui l'Amministrazione non si costituisca ovvero non si opponga alla richiesta del privato non può ritenersi soccombente e dunque non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2008, n. 23929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23929 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
239 29 /08 79
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 30851/2006
Udienza
in camera di consiglio del 15 maggio 2008
Sentenza n.n. 1160
composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. MARINI Lionello
- Presidente
Consigliere 1. Dott. VISCONTI Sergio
Consigliere 2. Dott. D'ISA Claudio
3. Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere
- Consigliere 4. Dott. BLAIOTTA Rocco Marco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di
NZ MI, nata a [...] il [...]
avversO l'ordinanza pronunciata in data 22 marzo 2006 dalla Corte di
appello di Napoli;
RBC
1
- lette le conclusioni presentate dal pubblico ministero, in persona del
S. Procuratore Generale dott. Vito MONETTI, che ha chiesto rige ttarsi il ricorso
Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli accoglieva la domanda di MI NZ, assegnando alla medesima, a
titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 10 marzo all'8 settembre 2003 (giorni 178), la somma di euro 51.975,96. Richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte in tema di quantificazione dell'indennizzo, la Corte lo determinava nella misura
anzidetta, tenendo conto, oltre che del cd. parametro aritmetico,
dell'esigenza di riconoscere un'ulteriore riparazione dell'ammontare di
10.000,00 euro in considerazione della "non breve durata della detenzione" che "aveva certamente provocato un danno psichico e morale" alla richiedente, nonché "disagi di vario genere".
Osservava, inoltre:
- che la MANZI aveva precedenti giudiziari ed aveva inoltre riportato numerose condanne definitive per truffa, favoreggiamento personale, frodi tributarie ed altro;
- che, contrariamente a quanto asserito dalla stessa, non vi era prova dell'eco data dalla stampa alla notizia del suo arresto;
- che non poteva, pertanto, affermarsi che avesse subito un "danno
all'immagine";
- che la stessa NZ aveva dichiarato di essere u na casalinga.
Concludeva la Corte affermando che, quanto alle spese tra le parti, nulla doveva essere liquidato poiché il Ministero non si era costituito e non aveva contestato la pretesa indennitaria. 2. Avverso la predetta decisione ricorre per cassazione il difensore
dell'interessata. рви 2 2.1. Deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità
della motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla determinazione del quantum.
I "vecchissimi e lievi precedenti penali" non potevano "indurre a restringere i parametri solitamente adoperati per un equo indennizzo".
Quanto "alla risonanza sui mass media e sulla carta stampata"
...
dell'avvenuto arresto, la Corte avrebbe potuto invitare la richiedente a
"produrre le fotografie" di tali articoli.
2.2. Sostiene, poi, la difesa della richiedente che la Corte di appello avrebbe errato nell'omettere ogni pronuncia sulle spese e,
conseguentemente, nel non liquidare gli onorari difensivi.
3. Con memoria di replica per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dello Stato ha chiesto dichiararsi l'Avvocatura Generale
subordine, rigettarsi il ricorso, dovendo l'inammissibilità 0, in considerarsi condivisibili le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è infondato.
4.1. La Corte di appello ha offerto un quadro motivato, seppur succintamente, delle ragioni che l'hanno condotta alla determinazione della prestazione reintegrativa ritenuta equa.
Ha, in ogni caso, fornito una giustificazione adeguata della decisione finale, mentre la ricorrente ha insistito nella prospettazione di ulteriori voci indennizzabili con affermazioni puramente assertive.
Deve, in proposito, ricordarsi che tratto caratteristico dell'istituto è
che la liquidazione dell'indennità debba avvenire in via equitativa.
La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita hanno indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi,
lasciandogli, al contrario s'intende, entro i confini della
-
RBLY 3 ampia libertà di apprezzamento delle ragionevolezza e della coerenza
circostanze del caso concreto.
E la Corte di appello, nel caso in esame, ha fatto buon uso dei precetti di ragionevolezza e di coerenza.
A questo si aggiunga che il giudice non tenuto ad un'analitica
motivazione, tanto meno in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo, e dovendo tale sua conclusiva determinazione al riguardo essere valutata solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuto, come nella
specie è adeguatamente e congruamente riscontrabile.
4.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Come questa Corte ha da tempo avuto modo di affermare (Cass. S.U. 26
giugno 2002, Min. Tesoro in C. De Benedictis), il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario che si instaura con la notificazione della domanda, a cura della cancelleria,
al Ministero dell'economia e delle finanze ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto 1'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato rimettersi al giudice.
Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può
essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché
degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore
della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una
qualsiasi eccezione diretta a paralizzare 0 ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni о conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente se ne sussistono le condizioni,
dichiararle totalmente o parzialmente compensate.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
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Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s pese processuali.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente дв и щ Julle
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 GIU. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Mária Angelili
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