Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 11002
CASS
Sentenza 26 febbraio 2009

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Massime1

In tema di riesame, difetta del presupposto del "periculm in mora" concreto e attuale, il sequestro preventivo ex art. 321, comma primo cod. proc. pen. di un mercato comunale, in ordine al quale sia stato configurato a carico degli amministratori il reato di cui all'art. 328 cod. pen. per le pessime condizioni igienico-sanitarie dei luoghi, finalizzato a impedire, con l'apposizione del vincolo, le ulteriori conseguenze del reato. (In motivazione, la Corte ha rilevato che il sequestro era inidoneo a garantire la soluzione dei problemi riscontrati nella struttura, mentre la libera disponibilità del bene poteva consentire l'esecuzione di lavori necessari a rimuovere il degrado ambientale).

Commentario1

  • 1Cassazione penale sez. III, 02/12/2022, (ud. 02/12/2022, dep. 23/01/2023), n.2627
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'appello presentato da M.L. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di M.F., ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare "Lido Orsetta" sito in località (Omissis) del Comune di Melendugno, gestito dalla società "L'Orsetta di M.L. s.a.s." di cui lo stesso era divenuto socio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 11002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11002
Data del deposito : 26 febbraio 2009

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