Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di riesame, difetta del presupposto del "periculm in mora" concreto e attuale, il sequestro preventivo ex art. 321, comma primo cod. proc. pen. di un mercato comunale, in ordine al quale sia stato configurato a carico degli amministratori il reato di cui all'art. 328 cod. pen. per le pessime condizioni igienico-sanitarie dei luoghi, finalizzato a impedire, con l'apposizione del vincolo, le ulteriori conseguenze del reato. (In motivazione, la Corte ha rilevato che il sequestro era inidoneo a garantire la soluzione dei problemi riscontrati nella struttura, mentre la libera disponibilità del bene poteva consentire l'esecuzione di lavori necessari a rimuovere il degrado ambientale).
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. III, 02/12/2022, (ud. 02/12/2022, dep. 23/01/2023), n.2627Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'appello presentato da M.L. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di M.F., ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare "Lido Orsetta" sito in località (Omissis) del Comune di Melendugno, gestito dalla società "L'Orsetta di M.L. s.a.s." di cui lo stesso era divenuto socio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 11002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11002 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO VA - Presidente - del 26/02/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 486
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 040075/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) DI ME RE N. IL 02/11/1944;
2) GR ZO N. IL 31/08/1944;
3) OR IO N. IL 22/04/1948;
4) EN AL N. IL 09/06/1971;
avverso ORDINANZA del 25/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv. RE Luigi Cesare che ha concluso per la conferma dell'ordinanza impugnata.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Campobasso, adito dal Procuratore della Repubblica in sede di appello, confermava l'ordinanza, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Larino nel procedimento penale a carico di Di DO MO, RE VI, RE VA e EN BA per il reato di cui all'art. 328 c.p.p., aveva rigettato la richiesta del medesimo P.M. di sequestro preventivo del mercato comunale di Termoli, che i NAS di Campobasso in cooperazione con il Servizio Veterinario dell'ASREM di Termoli avevano riscontrato in pessime condizioni igienico-sanitarie.
Condivideva il Tribunale i rilievi e le argomentazioni a sostegno del diniego, espresse dal G.I.P., sostenendo che il richiesto sequestro non impedirebbe l'aggravamento delle conseguenze della condotta, se non in via astratta e ipotetica, dovendosi presumere la ricorrenza di un successivo rifiuto da parte delle competenti autorità a porre in essere quanto loro imposto da ragioni di igiene e sanità. Mancherebbe, ad avviso del Tribunale, il periculum in mora, che deve essere attuale e concreto, e la misura si rivelerebbe troppo drastica e perniciosa per gli interessi di quelli che lavorano all'interno e che avevano segnalato il fenomeno di degrado.
Contro tale decisione ricorre il P.M., che nel chiedere l'annullamento ne denunzia la violazione o errata applicazione dell'art. 321 c.p.p., censurando l'iter argomentativo del giudice del riesame, cui erano evidentemente sfuggiti i principi dominanti in materia e cioè che il sequestro preventivo comporta necessariamente una prognosi proiettata verso il futuro, è strumento applicabile anche laddove il reato di cui si ravvisa il fumus è un delitto che si consuma con condotta omissiva, può essere adottato non solo per interrompere il protrarsi della consumazione del reato, ma anche per impedire che esso venga a produrre ulteriori conseguenze, può essere concesso indipendentemente dal fatto che la cosa pertinente al reato per cui si procede sia nella disponibilità degli indagati o di terze persone. Denunzia ancora la manifesta contraddittorietà della motivazione, laddove per un verso aveva affermato che non vi erano elementi per ritenere che il custode da nominarsi si adoperasse per porre rimedio al fenomeno e porre fine alla perdurante inerzia, e per altro verso ritiene di non dover porre rimedio a fronte del "periculum" che la stessa premessa del ragionamento portava a ravvisare come oltremodo concreto e attuale.
Osserva il collegio che il ricorso appare destituito di ogni fondamento e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. È evidentemente sfuggito all'organo di accusa ricorrente che i presupposti che possono dar luogo al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., sono costituiti oltre che dal "fumus commissi delicti" e dal
"periculum in mora", anche dalla pertinenzialità della cosa al reato. Nel caso in esame il P.M. nella sua dotta requisitoria ha egregiamente disquisito in ordine ai primi due presupposti, ma ha del tutto dimenticato di affrontare il problema della strumentalità del bene rispetto al reato contestato agli indagati, che invece è stato correttamente valutato sia dal giudice di prima istanza che dal giudice del riesame, i quali hanno escluso qualsiasi nesso strumentale tra l'area e la condotta omissiva ex art. 328 c.p., così come hanno escluso che l'apposizione del vincolo potesse impedire le ulteriori conseguenze del reato, sul rilievo logico, prima che giuridico, che il provvedimento di sequestro fosse inidoneo a garantire la risoluzione dei problemi presenti nella struttura e interrompere quindi gli effetti del reato, laddove invece la libera disponibilità del bene poteva permettere l'esecuzione di lavori necessari per risolvere i problemi del degrado ambientale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2009