Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
L'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio, pertanto, deve essere escluso in relazione a una questione - implicitamente o esplicitamente - assorbita in altre statuizioni della sentenza che è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio se riprospettata con specifica censura. (Nella specie, in un giudizio relativo all'impugnazione di un licenziamento, nella sentenza di primo grado il giudice aveva dichiarato assorbite nella pronuncia di inammissibilità della domanda ex art. 8 della legge n. 604 del 1966 le questioni relative all'illegittimità del licenziamento e al risarcimento del danno e, con i motivi di appello, non erano state formulate censure al riguardo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9545 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PP IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
HI PP, elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MALARA, che lo rappresenta e difende, giusta, delega in atti;
- ricorrente -
MAZZI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO DE GRANDIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 32/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 14/04/00 R.G.N. 229/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MALARA;
udito l'Avvocato FABBRI per delega DE GRANDIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SE NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso e rigetto del 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 20 febbraio 1996 il sig. SE UT ricorreva al RE-giudice del lavoro di Verona nei confronti della s.p. a. MA chiedendo venisse accertata la nullità, inefficacia e illegittimità del licenziamento, dalla stessa intimatogli il 28 marzo 1995, per ultimazione lavori nel cantiere, e fosse ordinato alla datrice di lavoro di reintegrarlo nel posto, con condanna della stessa a risarcirgli i danni in misura pari alle retribuzioni dovute dal giorno dell'illegittimo licenziamento a quello della sentenza di annullamento, e a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione.
Con sentenza in data 26 maggio 1998, il RE rigettava il ricorso e compensava le spese.
L'appello del lavoratore è stato respinto dal Tribunale - Sezione lavoro della stessa sede con sentenza 11 febbraio/14 aprile 2000. Ha ritenuto il Tribunale che non era stata raggiunta la prova del requisito dimensionale dell'impresa, indispensabile per l'applicazione dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori. Era irrilevante la circostanza che taluni soci avessero compartecipazioni in altre società del gruppo, restando distinta la personalità giuridica delle varie società, in assenza di prova di un intento di frode alla legge da parte delle società facenti parte del gruppo. Dall'esame dei libri paga e matricola delle medesime società non era risultato comunque superato il limite dimensionale prescritto per la tutela reale.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'UT con tre motivi illustrati con memoria ex art.378 c.p.c.. Resiste la s.p.a. MA con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di annullamento, il ricorrente denuncia omessa pronuncia e decisione su un punto decisivo della controversia e precisamente sull'illegittimità del licenziamento irrogato al sig. SE UT e sostiene che nell'impugnare la sentenza del RE aveva contestato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e aveva dedotto l'assenza di giustificato motivo del licenziamento;
aveva altresì contestato la determinazione dei requisiti occupazionali richiesti ai fini della tutela reale. Si duole, quindi, che il Tribunale, dopo avere negato che ricorresse il requisito dimensionale richiesto per la tutela reale, abbia omesso di pronunciare in ordine alla illegittimità del licenziamento perché intimato senza giusta causa, nonché sulla richiesta di risarcimento del danno e di versamento di differenze contributive, domande tutte proposte dall'appellante con l'appello. Sostiene che il richiamo nell'art. 18, primo comma, dello Statuto dei lavoratori della legge 15 luglio 1966, n.604 configura la reintegrazione come una conseguenza dell'accertamento preliminare dell'inefficacia del licenziamento medesimo e comporta che, in mancanza dei requisiti minimi dimensionali per il riconoscimento della tutela reale, sarebbe rimasta pur sempre la tutela generale e residuale di cui all'art.8 della legge 604 del 1966.
Erronea era l'affermazione del RE, confermata dal Tribunale, secondo cui, non essendo stata chiesta la tutela obbligatoria, non sarebbe stato possibile applicare di ufficio la tutela di cui all'art.8 della legge n.604 del 1966. Il datore di lavoro non aveva inoltre provato l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse (prova richiesta anche in caso di completamento dell'opera per la quale era avvenuta l'assunzione o di chiusura del cantiere).
Sostiene, infine, il ricorrente che, non essendo stata esaminata la questione della illegittimità del licenziamento, si sarebbe formato sul punto il giudicato implicito nel senso che il licenziamento fu illegittimo, del che chiede che questa Corte dia atto. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 18 Statuto dei lavoratori in combinazione con la legge 604166 e ripropone le doglianze circa la mancata applicazione dell'art.8 della legge ult. cit., una volta ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 18 Statuto dei lavoratori per mancanza del requisito dimensionale dell'impresa, e chiede che questa Corte dichiari l'applicabilità dell'art.8 cit. con tutti i provvedimenti consequenziali.
I due motivi, che per la sostanziale identità delle questioni coinvolte meritano trattazione congiunta, non possono trovare accoglimento.
Rileva la Corte come il RE, una volta accertata l'insussistenza del requisito dimensionale dell'impresa perché potesse farsi luogo alla tutela reale prevista dall'art.18 della legge 20 maggio 1970, n.300, abbia ritenuto che il ricorso dovesse essere rigettato in quanto il ricorrente non aveva domandato, in via subordinata, l'applicazione della tutela obbligatoria e non essendo consentito al giudice, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, applicare d'ufficio, la disciplina di cui all'art.8 della legge n.604 del 1966. Ha, a tale proposito, precisato che tutela reale e tutela obbligatoria costituiscono espressione di azioni diverse il cui esercizio è soggetto al principio della domanda. Ha, infine, rilevato che con ciò restava assorbita ogni altra questione. A fronte di tali affermazioni, non è stata proposta alcuna doglianza in sede di appello.
L'appellante non ha censurato, come, invece, avrebbe dovuto, le riportate affermazioni del RE, e neppure ha comunque chiesto, in via subordinata, nei motivi dell'appello o nelle conclusioni, che gli fosse riconosciuta la tutela obbligatoria, per la quale si sarebbe pur dovuta preliminarmente esaminare la questione della nullità, annullabilità o inefficacia del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo e si sarebbero dovute esaminare, di poi, eventualmente, le domande risarcitorie.
Pertanto, il lavoratore non può proporre in questa sede la questione se la domanda di tutela reale contenga in sè come minus la domanda di tutela obbligatoria, questione sulla quale si è formato un giudicato interno di segno contrario.
Rileva, ulteriormente, la Corte che la domanda di declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento trova giustificazione, sotto il profilo dell'interesse ad agire, in una domanda di tutela reale o obbligatoria, mentre in assenza di tale tutela, non è ammissibile una domanda volta alla mera declaratoria di illegittimità, per mancanza di un apprezzabile interesse (art.100 c.p.c.); infatti, sia le domande risarcitorie, così come sono state proposte, sia quelle volte alla regolarizzazione della posizione assicurativa che si assume pregiudicata dall'avvenuto licenziamento presuppongono una pronuncia ai sensi degli artt.18 dello Statuto dei lavoratori o dell'art.8 della legge ri.604 del 1966. Il RE ha ritenuto assorbite (dalla pronuncia di inammissibilità della domanda ex art.8 della legge n.604 del 1966 e quindi esse stesse pregiudicate da quella pronuncia) anche le questioni (ogni altra questione) della illegittimità del licenziamento e del risarcimento dei danni, senza che in proposito siano state formulate censure con i motivi di appello. D'altro canto, l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla effettiva mancanza di una decisione da parte giudice in ordinanza alla domanda che, ritualmente ed incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e pertanto deve essere escluso siffatto vizio in relazione a questione implicitamente o, come nel caso di specie, dichiarata esplicitamente assorbita dalle statuizioni della sentenza impugnata, e suscettibile di riesame nella successiva fase di giudizio, nella quale, tuttavia, deve, pur sempre, essere ritualmente riprospettata con specifica censura (cfr. Cass. 7 febbraio 1997, n. 830; 3 giugno 1991, n. 6248; 10 marzo 1971, n. 695; 18 novembre 1960, n. 3093). Pure la questione del c.d. repechage e cioè dell'eventuale possibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni da parte dell'imprenditore che lo ha licenziato (e che varrebbe ad escludere l'esistenza del giustificato motivo di licenziamento) è assorbita dalla ritenuta insussistenza del requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale e dall'affermata inanimissibilità della domanda di tutela obbligatoria. Nemmeno tale questione, inoltre, risulta proposta in primo grado o riproposta in appello. Giuridicamente incomprensibile perché in sè contraddittoria è l'affermazione del ricorrente circa un giudicato che si sarebbe formato su questione non esaminata dal giudice di merito (ultima censura del primo motivo).
Col terzo motivo di ricorso, si deduce contraddittoria e insufficiente motivazione sull'applicabilità nel caso di specie dell'art. 18 Statuto lavoratori sostenendosi, da parte del ricorrente, che il giudice di appello, nell'accertare la ricorrenza del requisito dimensionale, non ha tenuto conto dell'inserimento della s.p.a. MA in un gruppo di imprese con intreccio di partecipazioni e collegamenti reciproci, come sarebbe risultato dalla documentazione prodotta. Era risultata altresì la prassi aziendale di licenziare dipendenti che poi venivano riassunti all'estero, nonché la circostanza che la s.p.a. MA si era resa aggiudicataria di un appalto, previa sua dichiarazione per atto notarile di un organico medio superiore alle 200 unità per gli anni 1988 e 1990 e dell'obbligo legale di mantenere tale organico sino alla consegna dei lavori (ultimati il 6 aprile 1995, senza sue comunicazione di variazioni): il numero di 200 dipendenti doveva supporsi riferito al gruppo MA e ciò era la dimostrazione dei criteri di convenienza secondo cui la realtà giuridica veniva, di volta in volta, artificiosamente fatta apparire dalla parte datoriale. Il motivo è infondato.
Costituisce ius receptum il principio costantemente riaffermato da questa Corte secondo il quale la disciplina legislativa inerente all'attività di società tra loro collegate, desumibile dal codice civile e dalla legislazione speciale, non consente di attribuire all'attività di gruppo un valore giuridicamente unificante, sicché dall'unitarietà economica del gruppo imprenditoriale non può trarsi alcuna conseguenza per quanto attiene ai diritti ed agli obblighi relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche al fine di stabilire il requisito numerico per l'individuazione della natura della tutela, reale od obbligatoria, da riconoscersi ai dipendenti;
salva la possibilità di ravvisare un'unica titolarità del rapporto lavorativo in presenza di una prova specifica di una simulazione o di una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società mediante interposizioni fittizie o fiduciarie ovvero di una illecita interposizione di manodopera con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale ed effettivo destinatario delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. 10 novembre 1999, n. 12492, nonché Cass.23 agosto 2000, n. 11033 che ha escluso che siffatta ricostruzione normativa legittimi dubbi di legittimità costituzionale;
16 maggio 2000, n.6361; 11 novembre 1999, n. 12492).
Nel caso in esame, peraltro, non sono stati evidenziati nel ricorso (in particolare con trascrizione delle relative prove orali o documentali, in attuazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) le specifiche prove di siffatti elementi di frode alla legge e, per quanto attiene alle dichiarazioni, che il ricorrente assume fatte dalla s.p.a. MA in atto notarile, circa l'organico medio negli anni 1988, 1989 e 1990, e, l'obbligo in tal sede assunto di mantenere tale organico sino alla consegua dei lavori (ultimati nel 1995), dichiarazioni che si assumono rese ai fini dell'aggiudicazione di un appalto, occorre rilevare che non solo l'atto non è stato trascritto nel ricorso medesimo, sicché alla Corte non è dato riscontrare la decisività del suo contenuto ai fini della decisione di questa controversia, ma non è dato neppure accertare quale tipo di requisito numerico e in che modo raggiungibile (eventualmente, in via di ipotesi, anche con valorizzazione dei collegamenti societari) fosse stabilito nel bando di appalto.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P. T. M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001