Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9545
CASS
Sentenza 13 luglio 2001

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L'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio, pertanto, deve essere escluso in relazione a una questione - implicitamente o esplicitamente - assorbita in altre statuizioni della sentenza che è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio se riprospettata con specifica censura. (Nella specie, in un giudizio relativo all'impugnazione di un licenziamento, nella sentenza di primo grado il giudice aveva dichiarato assorbite nella pronuncia di inammissibilità della domanda ex art. 8 della legge n. 604 del 1966 le questioni relative all'illegittimità del licenziamento e al risarcimento del danno e, con i motivi di appello, non erano state formulate censure al riguardo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9545
    Data del deposito : 13 luglio 2001

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