Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 17742
CASS
Sentenza 5 febbraio 2014

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In tema di astensione del giudice, l'espressione "svolge o ha svolto le funzioni di pubblico ministero" contenuta nell'art. 36 lett. f) cod. proc. pen. non determina un generale dovere di astensione da parte del giudice il cui coniuge sia pubblico ministero, mentre lo impone al giudice il cui coniuge sia PM nel medesimo procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un dovere di astensione del presidente del collegio giudicante in ragione delle funzioni di pubblico ministero esercitate dal coniuge in altro procedimento, sia pure connesso a quello in corso, nei confronti dello stesso imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 17742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17742
    Data del deposito : 5 febbraio 2014

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