Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di astensione del giudice, l'espressione "svolge o ha svolto le funzioni di pubblico ministero" contenuta nell'art. 36 lett. f) cod. proc. pen. non determina un generale dovere di astensione da parte del giudice il cui coniuge sia pubblico ministero, mentre lo impone al giudice il cui coniuge sia PM nel medesimo procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un dovere di astensione del presidente del collegio giudicante in ragione delle funzioni di pubblico ministero esercitate dal coniuge in altro procedimento, sia pure connesso a quello in corso, nei confronti dello stesso imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 17742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17742 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI A. P. - rel. Consigliere - N. 385
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA PO - Consigliere - N. 29767/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CQ PO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta in data 15/03/2013, n. 400/2012;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2014, la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. Riello Luigi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 15 marzo 2013, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da SS PO tramite il difensore, avvocato Davide Giugno, nei confronti del Presidente del Tribunale di Enna, dott.ssa Mazza Elisabetta, investita del giudizio dibattimentale nei confronti dello stesso SS.
La Corte ha cosi motivato: la dichiarazione di ricusazione era stata proposta dal difensore senza allegare la procura speciale dell'imputato; la medesima dichiarazione era stata formulata dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 38 c.p.p., comma 1, e non era stata dedotta la prova che la causa di ricusazione fosse divenuta nota dopo la scadenza dei detti termini, così da rendere applicabile il comma 2 dello stesso art. 38; in ogni caso, la ragione della ricusazione era legata al rapporto di coniugio, per stessa ammissione del ricorrente, tra la presidente del collegio giudicante, d.ssa Mazza Elisabetta, e il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, dott. Luciani Stefano, che aveva diretto le indagini nei confronti del SS in procedimento connesso, ma non riunito ne' suscettibile di riunione a quello che vedeva come presidente la d.ssa E. Mazza, e, quindi, non ricorreva il caso di medesimo procedimento previsto dall'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. f), da ritenere di stretta interpretazione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il SS tramite il difensore di fiducia, avvocato Davide Giugno, il quale deduce violazione di norma processuale con specifico riguardo alla disposizione di cui all'art. 125 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione.
La procura speciale per proporre la dichiarazione di ricusazione era stata conferita personalmente dallo stesso imputato detenuto, SS, al suo difensore, avvocato D. Giugno, nel corso dell'udienza del 5 marzo 2013 davanti al Tribunale di Enna presieduto dalla d.ssa E. Mazza;
il ritardo nella trascrizione integrale del verbale d'udienza fonoregistrato e la lacunosa redazione del verbale in forma riassuntiva, che non avrebbe integralmente riportato la dichiarazione di ricusazione personalmente resa dal SS, con riserva di formalizzazione e deposito a cura del difensore contestualmente investito di procura speciale, non potrebbero ricadere negativamente sul ricorrente ed escludere la legittimazione del difensore, nella specie sussistente;
il termine per la dichiarazione di ricusazione sarebbe stato rispettato, posto che il SS, detenuto in custodia cautelare e sottoposto al regime restrittivo di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., partecipante al processo in videoconferenza, non aveva altro mezzo per conoscere il legame esistente tra il presidente del collegio e il pubblico ministero titolare delle indagini a suo carico nel procedimento connesso, se non le informazioni ricevute in carcere, non potendo dedurre tale notizia dagli atti processuali e avendo, comunque, proposto la ricusazione nella prima udienza dibattimentale del 5 marzo 2013, con formalizzazione e deposito di essa l'8 marzo, nei tre giorni successivi;
nel merito, infine, contrariamente all'assunto della Corte, l'istanza sarebbe fondata, poiché l'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. f), prevede come causa di ricusazione che un prossimo congiunto o il coniuge del giudice chiamato a decidere svolga o abbia svolto le funzioni di pubblico ministero, senza porre come condizione necessaria che tali funzioni siano esercitate nel medesimo procedimento, e, nel caso di specie, a fondamento dell'ipotesi accusatoria di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, a carico del SS, nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Enna, vi sarebbe lo stesso compendio di intercettazioni disposte e prorogate, proprio su richiesta del pubblico ministero distrettuale, dott. S. Luciani, nel procedimento connesso per omicidio, pendente in diversa fase e perciò non riunibile al primo.
Ne discenderebbe, secondo il ricorrente, l'illegittimità dell'ordinanza di inammissibilità impugnata, anche per omessa osservanza del procedimento, a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., previsto per la decisione sul merito della ricusazione dall'art. 41 c.p.p., comma 3, che avrebbe dovuto essere osservato, nel caso di specie, per l'insussistenza di condizioni di inammissibilità della relativa dichiarazione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 2 ottobre 2013, pur riconoscendo la fondatezza delle censure formali, ha concluso per il rigetto del ricorso, poiché la Corte di appello avrebbe correttamente rilevato la manifesta infondatezza della ricusazione nel merito, sulla base del principio che la causa di ricusazione, di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. f), postula che il pubblico ministero in relazione di coniugio col giudice abbia svolto o svolga le sue funzioni nello stesso procedimento e per il medesimo fatto, e non in un procedimento connesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, pur fondato nei rilievi pertinenti alla rituale proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte del SS personalmente, nell'udienza del 5 marzo 2013, con contestuale designazione del suo difensore, avvocato D. Giugno, per il formale deposito della medesima dichiarazione, tempestivamente eseguito il successivo 8 marzo, come si ricava dalla lettura dell'integrale trascrizione del verbale della suddetta udienza, è tuttavia infondato laddove denuncia l'illegittimità del rigetto nel merito della ricusazione senza instaurare il procedimento in contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., come previsto dall'art. 41 c.p.p., comma 3. La Corte ha, infatti, ritenuto la dichiarazione di ricusazione manifestamente infondata e, quindi, inammissibile, come rilevato de plano ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 2, poiché, in tema di astensione del giudice e quindi di ricusazione, per il rinvio operato dall'art. 37, comma 1, lett. a), ai casi previsti dall'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), l'espressione
"svolge o ha svolto le funzioni di pubblico ministero" riferita al coniuge del giudice investito del processo, di cui al suddetto art. 36, lett. f), non determina un generale dovere di astensione del giudice e, quindi, non abilita la parte a ricusarlo, quando il coniuge sia pubblico ministero in un diverso procedimento, sia pure connesso a quello in corso, mentre impone al giudice l'astensione e, quindi, legittima la ricusazione solo nel caso il cui il coniuge del giudice svolga o abbia svolto le funzioni di pubblico ministero nel medesimo procedimento (in senso conforme: Sez. 6, n. 28286 del 03/06/2003, dep. 01/07/2003, Rana, Rv. 226125). Nel caso di specie, è pacifico che il coniuge del presidente del collegio giudicante era investito di funzioni di pubblico ministero in un diverso procedimento nei confronti dello stesso imputato e attuale ricorrente, versante in una fase diversa e, quindi, neppure riunibile a quello già giunto in dibattimento con la presidenza del giudice ricusato, sicché legittimamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione anche nel merito per manifesta infondatezza.
2. Segue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014