Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 03683/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rut SEZIONE PRIMA CIVITE BA HANDE NON REPRUTINE Composta dagli Ill.mi Sig. R.G.N. 13922/99 ROCCHI Presidente Dott. Alfredo Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.7739 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 1240 Rep. Ud. 05/12/2000 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 1 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 Odal Sig. per diritti L3002 ODDO ANTONELLO, nella qualità di Curatore del 14 MAR. 2001 IL CANCELLIERE FALLIMENTO DELLA ADRIANA COSTRUZIONI Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso l'avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e difeso CANCELLERIA FRANCESCO ALOSI, giusta mandato in calcedall'avvocato al ricorso;
ricorrente 00663637
contro
VAGLICA GIUSEPPE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 185/99 della Corte d'Appello di 2000 2292 PALERMO, depositata il 03/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Il Tribunale di Palermo con sentenza 8.2.1996 di- chiarò la inefficacia ai sensi dell'art. 67 L., F. del- l'atto di compravendita 26.7.1984 con cui la società Adriana Costruzioni s. r. l., dichiarata fallita il 18/19.X. 1984, aveva venduto a LI PP un ap- partamento sito in Palermo via Pianell 37, per il prez- zo di L.70.000.000, ritenuto sensibilmente inferiore al valore di mercato e condanno il convenuto al rilascio dell'immobile a al risarcimento del danno da occupazio- ne, così accogliendo la richiesta del curatore che ave- va proposto l'azione revocatoria, anche sotto il profi- lo dell'art. 67 cpv. L.F.. Il LI propose impugnazione, che la Corte di Appello di Palermo con sentenza 29.1.1999 accolse, giu- dicando congruo il prezzo contrattuale e pertanto di- tecnica disposta in primosattendendo la consulenza grado;
condannò la curatela fallimentare al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 2 Ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento con unico motivo;
non ha presentato difese LI PP. Motivi della decisione Denunzia il ricorrente la violazione e falsa appli- II ° comma L. F. e dell'art. cazione dell'art. 67, I° e 61 c.p.c., nonchè là omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Lamenta anzitutto l'omesso esame della corte di merito della domanda proposta sotto il profilo del- l'art. 67 cpv. L.F., mentre, con riguardo alla pronun- zia reiettiva dell'azione proposta in relazione alla previsione del I° comma n.1, deduce la erronea valuta- zione delle risultanze della consulenza tecnica di uf- ficio e la omessa motivazione sulle ragioni del dissen- so rispetto alle conclusioni peritali. La censura è articolata su tre distinti profili, in quanto prospetta: la violazione di norme sostanziali e processuali ( artt. 67 L.F. e 61 c.p.c.), con riferi- mento alla valutazione della domanda di revocazione, proposta in relazione alla fattispecie dell'art. 67 I° comma n.1 L. F., e cioè di prestazioni squilibrate tra ciò che è dato e ciò che è ricevuto;
il corrispondente vizio motivazionale;
l'omesso esame della domanda su- bordinatamente proposta, sotto l'aspetto contemplato 3 dal II' comma dell'art. 67 L.F. e cioè dell'atto onero- so in quanto tale, compiuto nell'ultimo anno precedente la dichiarazione di fallimento. Nessuna delle tre prospettazioni merita di essere condivisa. Quanto alla prima, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme invocate, nel momento in cui ha confrontato la fattispecie in esame con l'art. 67 L.F. 1° comma n.1, considerato che la norma prevede una notevole sproporzione, mentre il valore dell'immobile compravenduto era di poco (L. 74.956.000) superiore al prezzo pagato (L.70.000.000). Sul punto del resto il ricorrente si limita a lamentare la viola- zione della legge predetta, senza esplicitarne le ra- gioni, passando poi a discutere il dedotto vizio moti- vazionale, in relazione al dissenso del giudice di me- rito rispetto alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. Anche per tale verso la censura non ha pregio, poi- chè la corte di merito ha fornito adeguate ragioni del suo dissenso, giudicando astratte le conclusioni del c.t.u. e valutando in concreto l'immobile sulla base della qualità, della consistenza, del sito, dell'epocal del trasferimento e delle stesse indicazioni di quel consulente, del quale ha utilizzato il valore più basso 4 anziché la media - di quello assunto a parametro, proprio in virtù delle connotazioni ( appartamento di tipo economico e all'estrema periferia di Palermo) ac- certate in sede peritale. Conseguentemente la deduzione del vizio di motiva- zione si traduce in realtà in sollecitazione ad un rie- same delle risultanze istruttorie, sottratto al sinda- cato di legittimità una volta che la motivazione risul- ti sufficiente e congrua sul piano logico giuridico. Inammissibile è infine il terzo profilo della cen- sura. Se è vero, infatti, che con l'atto di citazione il curatore del fallimento della società Adriana Costru- zioni chiese la declaratoria di inefficacia dell'atto di cui trattasi, anche ai sensi dell'art. 67 cpv. L.F., costituendosi nel giudizio di appello proposto da Va- glica PP si limitò a resistere alla impugnazione, con cui l'appellante aveva lamentato la erronea valuta- zione dell'immobile, compiuta dal primo giudice, che aveva condotto all'accoglimento della domanda;
e con- cluse per il rigetto di quel gravame, mancando di ri- proporre anche nelle successive difese la domanda pre- detta, che era rimasta assorbita dall'accoglimento del- la principale. Dispone a riguardo l'art. 346 c.p.c. che "T le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate" e se la parte vit- toriosa in primo grado, qualora abbia proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata, è tenuta a riproporre espres- samente nel giudizio di impugnazione, in qualsiasi for- ma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice di appello la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nel- la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., non può quest'ultima domanda rivivere per il solo fatto che quella principale sia stata respinta dal giudice di appello ( Cass. 11929 e 1788/1998;10119/1996). Pertanto la doglianza secondo cui la Corte di Ap- "1pello avrebbe omesso l'esame della domanda revocato- ria proposta dall'attore anche sotto il profilo del II° کچھ comma dell'art. 67 L.F. è priva di ogni fondamento, a nulla giovando, a fronte del principio devolutivo del giudizio di impugnazione, che il curatore avesse in primo grado formulato la domanda sotto un duplice aspetto. Nulla va disposto con riguardo alle spese proces- suali, non avendo controparte presentato difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 6 Roma 5.12.2000 I Presidenteof Bach. Il Consigliere estensore Donato Plenteda ши ELLERIA C N 01 A C 20 IN R TA IL CANCELLIERE O SITA Nuoro M Maria Di Nuzzo 4 EPO 1 IL CANCELLIERE Have Of D gi, Maria Di Nuzzo g O Пиго Agenzia delle Entrate IP Ufficio di Roma 2 11 40000 06 B Iscritto a ruolo il 290000 Art. n. 7