Sentenza 14 novembre 2000
Massime • 1
La sospensione dei termini di custodia cautelare nel caso previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e cioè nelle more del deposito di motivazione non contestuale della sentenza, riguarda la fase del giudizio in atto e deve, pertanto, essere disposta dal giudice di tale fase, pur non conseguendo dal relativo provvedimento la posposizione della data di decorrenza dei termini della fase successiva, che resta fissata in quella della pronuncia di sentenza di condanna ovvero in quella dell'eventuale, sopravvenuta esecuzione della custodia nei confronti di soggetto che, all'atto di tale pronuncia, fosse in stato di latitanza. Ne consegue che la sospensione già disposta nei confronti dei coimputati detenuti non opera per il latitante catturato in pendenza del deposito della motivazione, salva la facoltà del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di adottare anche nei suoi confronti apposito provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2000, n. 34862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34862 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI FRANCESCO Presidente del 14/11/2000
Dott. CONZATTI ALESSANDRO est. Consigliere SENTENZA
Dott. MARINI LIONELLO Consigliere N. 5802
Dott. PERNA LA TORRE ERNESTO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BOTTALICO NICOLA Consigliere N. 29004/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NT nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza 17/05/2000 ex art. 310 c.p.p. del Tribunale di Reggio Calabria
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Alessandro Conzatti udito il Pubblico Ministero nella persona del A.G. Dr. Umberto Toscani che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto
In fatto e in Diritto
In data 12.02.2000 il difensore di OL ON depositava nella Cancelleria della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, autorità procedente nel processo "Olimpia 1" un'istanza di scarcerazione per intervenuto decorso dei termini massimi di durata della custodia cautelare.
Esponeva il difensore che il OL era stato condannato con sentenza 19.01.99 della Corte d'Assise alla pena di anni cinque di reclusione e che il termine di fase, tra in giudizio di primo grado e quello di appello in corso, era di un anno, trattandosi di pena inflitta non superiore ad anni dieci.
Esponeva altresì che al momento della pronuncia l'imputato era latitante e che tale condizione era stata interrotta il 12.02.99, data dell'arresto, ragione per cui il termine massimo di fase era scaduto il 12.02.2000.
Sosteneva infine la tesi che la circostanza che la Corte di Assise, nel riservarsi il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza, avesse, contestualmente alla lettura del dispositivo, sospeso i termini di custodia cautelare per il corrispondente periodo, non concerneva il OL, perché la condizione di latitanza, esistente al momento dell'adozione del provvedimento, non consentiva il decorso dei termini di custodia cautelare, e, non decorrendo, i termini non potevano neppure essere sospesi;
ne' il OL avrebbe potuto impugnare, per mancanza di interesse, il provvedimento di sospensione, in una data antecedente a quella dell'arresto.
Con ordinanza 17.02.2000, emessa ai sensi dell'art. 299 c.p.p., la Corte adita rigettava l'istanza.
Precisato che i termini di fase, sospesi per novanta giorni ai sensi dell'art. 304, 1^ comma, lett. b) bis, c.p.p., maturavano il 18.04.2000, l'ordinanza riteneva che il principio invocato, per cui occorreva adottare uno specifico ulteriore provvedimento sospensivo nei confronti degli imputati attinti dalla misura, ma precedentemente non detenuti in quanto latitanti, fosse applicabile unicamente nella fattispecie di cui al 2^ comma dell'art. 304 c.p.p., del tutto diversa per dato letterale e per "ratio legis" da quella di cui al 1^ comma, lett. b) bis, in quanto, trattandosi in quest'ultima di una situazione obbiettiva, la durata della carcerazione era procrastinata automaticamente per un periodo uguale nei confronti di tutti gli imputati sottoposti;
la soluzione opposta avrebbe creato infatti una situazione deteriore per coloro che, alla lettura del dispositivo, si fossero già trovati "in vinculis".
Il difensore del OL, proponendo appello, ribadiva la tesi per cui non era possibile sospendere un termine che non era iniziato a decorrere, ragione per cui mancava l'interesse e la legittimazione stessa del latitante ad impugnare il provvedimento sospensivo adottato nei confronti dei coimputati.
L'appello veniva rigettato con ordinanza 17.05.2000 del Tribunale delle libertà di Reggio Calabria.
Il Tribunale motivava il proprio convincimento in considerazione della natura obbiettiva della situazione che giustificava la sospensione (criterio nel frattempo adottato dalla Corte Costituzionale e dalla S. Corte di Cassazione in riferimento alla fattispecie di cui al 2^ comma dell'art. 304 c.p.p.), sussistente quindi anche nei confronti del latitante, successivamente arrestato. L'arresto realizzava unicamente, secondo l'ordinanza impugnata, la condizione cui era sospeso il decorso del termine custodiale, ma non era il presupposto del provvedimento ex art. 304 c.p.p., ne' della legittimazione ad impugnarlo.
In ordine a tale ultima questione, il Tribunale riteneva che, contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale che negava l'interesse dell'imputato latitante ad impugnare l'ordinanza di sospensione dei termini, una tale legittimazione sussistesse, e che la medesima potesse estrinsecarsi nei modi previsti dal combinato disposto degli artt. 309, 2^ comma, e 310, 2^ comma, c.p.p..
Ricorre il difensore del OL per l'annullamento dell'ordinanza, rinnovando gli argomenti sostenuti nelle precedenti fasi del procedimento e deducendo la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. b) e) c.p.p. in relazione agli artt. 303, lett. c) n. 2, 304, 1^ comma, lett. c) c.p.p.; in subordine, chiedeva rimettersi alle S.U. della Cassazione la decisione sul contrasto prospettato dal Tribunale.
Il motivo è fondato.
Si discute se tra i destinatari della sospensione dei termini disposta ex art. 304, 1^ comma, lett. c) c.p.p. si debba ricomprendere l'imputato libero o, come nel caso in esame, l'imputato che si è sottratto volontariamente alla custodia cautelare. Secondo un passo della motivazione della sentenza 238/97 della Corte Costituzionale, nelle ipotesi di cui al 1^ comma dell'art. 304 c.p.p. la sospensione consegue "pressoché di diritto"; anche questa S. Corte, nella prospettiva del "giusto processo" (su cui: Cass. 2413/91 rv 187657), ha concluso nel senso che la sospensione dei termini massimi di fase in pendenza del deposito della motivazione (salvi i limiti complessivi di cui al 6^ comma dell'art. 304) opera anche per gli imputati giudicati in stato di libertà al momento della lettura del dispositivo della sentenza e che sono stati assoggettati alla custodia cautelare nel periodo in cui non è stata ancora redatta la motivazione (Cass. 4306/98 rv 211414), principio poi esteso all'imputato latitante nella diversa ipotesi del 2^ comma dell'art. 304 (Cass. 4666/99 rv 214493; Cass. 565/99 rv 213084). Un tale indirizzo viene esteso in via interpretativa anche all'ipotesi di sospensione in esame, sulla considerazione che la causa di sospensione di cui alla lettera c) del 1^ comma dell'art.304 c.p.p. è di natura obbiettiva e pertanto opera indipendentemente dalle singole posizioni cautelari, nel senso che ciascuna di esse ne è inevitabilmente coinvolta (si veda la citata sentenza 238/97 C. Cost. che, in riferimento al 2^ comma dell'art. 304, esclude la legittimità di una richiesta del P.M. condizionata o comunque limitata ad alcuni dei coimputati).
Come corollario sul piano sostanziale, l'interpretazione suddetta ritiene che, anche nel caso di non detenzione dell'imputato al momento della pronuncia di condanna, alla sospensione dei termini della custodia cautelare corrisponda la sospensione dei termini di prescrizione del reato, ex art. 159 c.p. (Cass. 1036/98, Pozzi). Una diversa interpretazione della norma, orientata alla garanzia della libertà personale, sottolineando l'inviolabilità del principio di predeterminazione dei limiti massimi della custodia preventiva, ne deduce che lo stato di detenzione dell'imputato al momento della condanna è il presupposto sia della sospensione dei termini della misura cautelare (Cass. 4204/98 rv 211296, in riferimento al 2^ comma dell'art. 304), sia dei termini di prescrizione del reato (Cass. 12862/99 rv 214889). Ritiene il Collegio di aderire a questo secondo orientamento, che corrisponde a un'interpretazione della norma di stretto diritto. Deve anzitutto ricordarsi che la sospensione dei termini custodiali, per consentire il deposito della motivazione, riguarda la fase del giudizio in atto. Per la fase successiva, i termini massimi di custodia cautelare decorrono dal giorno della pronuncia della sentenza di primo grado (Cass. 4600/96 rv 206152), o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, non già dalla data di deposito della motivazione. Resta quindi ferma la competenza del giudice di primo grado ad emettere, anche dopo la sentenza, il provvedimento di sospensione, entro i termini determinati al momento della pronuncia, in forza della norma che ne proroga la competenza in materia cautelare fino alla trasmissione degli atti al giudice di appello, ex art. 91 d.a.c.p.p. (Cass. 4453/98 rv 210492). L'argomento, che fonda il convincimento del Collegio per una tale soluzione, rispetto all'orientamento contrario (per il quale la sospensione ex lett. c) pospone il decorso del termine custodiale della fase di appello, e ciò fino alla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione o fino al deposito della sentenza di primo grado o fino all'esecuzione della custodia:
Cass. 4666/99 rv 214493), si ricava dalla lettera della norma: il 1^ comma, lett. c) dell'art. 303 c.p.p., norma che disciplina la perdita di efficacia della misura costrittiva tra il primo e il secondo grado di giudizio, stabilisce, come termine iniziale interfasico, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o la sopravvenuta esecuzione della custodia, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello, non già il momento del deposito della motivazione.
In secondo luogo, osserva il Collegio che la durata della custodia cautelare è distinta dalla decorrenza degli effetti. Il primo termine è disciplinato dagli artt. 303 e seguenti del c.p.p., il secondo, dall'art. 297 c.p.p.. La sospensione riguarda la durata della custodia, non la decorrenza degli effetti, e pertanto non dipende dallo "status" (di libertà, custodia, latitanza) del singolo imputato nel processo. Il verificarsi dell'arresto nelle more del deposito della sentenza consente al primo giudice di emettere un provvedimento "ad hoc" relativo all'imputato latitante al momento della pronuncia successivamente catturato.
Deve inoltre escludersi un'automatica estensione all'ipotesi di cui al 1^ comma lett. c), che ci occupa, dei principi relativi all'applicazione del 2^ comma dell'art. 304 c.p.p.. Depone in tal senso una ragione di ordine sistematico. L'inserimento della lettera b. bis (poi c) nel 1^ comma dell'art. 304, operato con la legge 193/91, dimostra l'intenzione del legislatore di distinguere tale fattispecie da quella della sospensione per il tempo occorrente alla deliberazione della sentenza di primo o di secondo grado, prevista dal 2^ comma, nonostante che la deliberazione sia il logico presupposto per la stesura della motivazione;
inoltre la sua collocazione nel 1^ paragrafo, relativo alle cause di sospensione, di natura soggettiva e individuale, che non giustificano cioè l'applicazione generalizzata della causa di sospensione (arg. ex art. 304, 5^ comma, c.p.p.), porta a escludere l'automatismo configurato dall'ordinanza impugnata. La nuova ipotesi di sospensione risulta così indipendente sia dall'iniziativa o dagli interessi dell'imputato o del difensore (di cui alle lett. a e b), sia dalla richiesta del P.M. (di cui al 2^ comma), in quanto la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (il "quantum" della sospensione è limitato nel massimo ai parametri legali del deposito delle sentenze, per effetto del richiamo dell'art. 544, 3^ comma, c.p.p.). Per altro verso, contestualmente alla norma suddetta, il legislatore (legge 133/91) ha ritenuto di emettere una norma di interpretazione autentica del 2^ comma dell'art. 304 sulla possibilità di superare, per effetto della sospensione, i limiti di cui al 4^ comma dell'art.303 c.p.p. L'intervento dimostra, ma la ragione va ricercata nei principi costituzionali sui limiti alla libertà personale, che la sospensione dei termini custodiali è contenuta in una disciplina non estensibile, ne' applicabile in via analogica, per la quale vale un'interpretazione di stretto diritto.
Da tali argomenti si deduce che la "ratio" della norma in esame corrisponde all'interpretazione data dal ricorrente. La sospensione ha bensì un effetto obbiettivo e cumulativo, ma limitato alle situazioni individuali in cui la misura custodiale è già stata applicata.
L'ordinanza è, pertanto, annullata. Viene disposta la scarcerazione del ricorrente per decorrenza dei termini di custodia, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la liberazione di OL ON, se non detenuto per altra causa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2001