Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2000, n. 34862
CASS
Sentenza 14 novembre 2000

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La sospensione dei termini di custodia cautelare nel caso previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e cioè nelle more del deposito di motivazione non contestuale della sentenza, riguarda la fase del giudizio in atto e deve, pertanto, essere disposta dal giudice di tale fase, pur non conseguendo dal relativo provvedimento la posposizione della data di decorrenza dei termini della fase successiva, che resta fissata in quella della pronuncia di sentenza di condanna ovvero in quella dell'eventuale, sopravvenuta esecuzione della custodia nei confronti di soggetto che, all'atto di tale pronuncia, fosse in stato di latitanza. Ne consegue che la sospensione già disposta nei confronti dei coimputati detenuti non opera per il latitante catturato in pendenza del deposito della motivazione, salva la facoltà del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di adottare anche nei suoi confronti apposito provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2000, n. 34862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34862
    Data del deposito : 14 novembre 2000

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