Sentenza 2 febbraio 2010
Massime • 1
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) - e non quello di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) - la condotta di colui che presenti ad un istituto previdenziale (nella specie INPDAP) istanza per ottenere l'erogazione di un mutuo agevolato corredandola con autocertificazione attestante falsamente la destinazione della somma richiesta a spese di ristrutturazione, trattandosi di contributi economico finanziari a sostegno della economia e dell'incentivazione di attività produttive erogati da un ente pubblico, che rientrano nel novero delle erogazioni di cui all'art. 316 ter cod. pen.. Ne deriva che, in tal caso, il reato di cui all'art. 483 cod. pen. risulta assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen. che ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2010, n. 18081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18081 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/02/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 184
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 42431/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TRAPANI, nei confronti di:
1) ZI CA N. IL 15/01/1963;
avverso la sentenza n. 1000/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAPANI, del 08/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Zappulla Vincenzo in sostituzione dell'avvocato Scaringi Agatino, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
RO LO, maresciallo dei Carabinieri, veniva accusato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 483 c.p. perché al fine di ottenere un mutuo di Euro 40.000,00 presentava all'INPDAP una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attestava falsamente essere già stati eseguiti lavori di ristrutturazione per il 10% delle spese preventivate presso la casa di proprietà sita in Erice.
Il GUP presso il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa in data 8 aprile 2009, dichiarava, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti del RO per insussistenza del fatto, sul rilievo che due false fatture allegate ad una domanda di mutuo non costituivano documenti autocertificabili.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Pubblico Ministero deducendo che il GUP aveva travisato i fatti perché la falsa attestazione concerneva la destinazione della somma richiesta a titolo di mutuo, dovendosi ritenere la certificazione fasulla prodotta come una condotta successiva finalizzata ad occultare la falsa attestazione contenuta nell'autocertificazione. La Corte di Appello di Palermo, con provvedimento del 28 ottobre 2009, dichiarava la propria incompetenza, essendo la sentenza ex art.425 c.p.p. soltanto ricorribile ai sensi dell'art. 428 c.p.p., e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per quanto di competenza.
Con memoria difensiva depositata il 28 gennaio 2010 RO LO contestava tutti gli argomenti proposti dal ricorrente. L'atto di impugnazione del Pubblico Ministero deve essere qualificato ricorso per cassazione perché avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. l'unico rimedio esperibile, in seguito alla modifica dell'art. 428 c.p.p. introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, ritenuta conforme alla Costituzione dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 242 del 24 gennaio 2009, è il ricorso per cassazione.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Pubblico Ministero di Trapani sono fondati nei limiti di cui si dirà.
In punto di fatto è rimasto accertato che il RO avesse presentato domanda all'INPDAP per un prestito per lavori di riparazione e restauri alle abitazioni di proprietà ed aveva corredato la domanda con una autocertificazione con la quale attestava che la somma richiesta, e poi erogata, sarebbe servita per la spese concernenti i lavori di ristrutturazione da eseguirsi presso una casa di proprietà, lavori, invece, mai eseguiti. La autocertificazione era corredata da due fatture false, che apparentemente erano state rilasciate per somme ricevute da una ditta a titolo di anticipo per i lavori da eseguire ed in parte già eseguiti.
La falsità in discussione nel presente procedimento, pertanto, non concerne le fatture, ma la falsa autocertificazione, come è stato posto in evidenza correttamente dal Pubblico Ministero ricorrente. Orbene nei fatti non è ravvisabile il reato di cui all'art. 483 c.p., ma quello di cui all'art. 316 ter c.p. dal momento che la falsa dichiarazione era preordinata ad ottenere la erogazione di un mutuo agevolato erogato da un istituto previdenziale, INPDAP, che è un ente pubblico.
Vi è stato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità concernente la definizione del concetto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato sviluppatasi principalmente per quanto concerne le richieste di ottenere la erogazione dell'indennità da reddito minimo di inserimento. Secondo alcune pronunce (vedi Cass., Sez. 6 penale, 11 maggio 2005 - 20 luglio 2005, n. 26919, CED 231865) il reddito minimo di inserimento, infatti, dovendo essere qualificato come erogazione di natura assistenziale, non poteva rientrare nella previsione normativa dell'art. 316 ter c.p., che faceva riferimento in via esclusiva ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico - finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive.
In senso contrario (vedi Cass., Sez. 6 penale 12 giugno 2006 - 13 ottobre 2006, n. 34437, CED 234873) la Corte di legittimità aveva rilevato che non vi era alcuna ragione per escludere le erogazioni di indennità di natura assistenziale dal novero di quelle considerate dall'art. 316 ter c.p., tenuto conto della formulazione letterale della norma.
Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite Penali (SS.UU. penali, 19 aprile 2007 - 27 aprile 2007, n. 16568, CED 235962) che hanno ritenuto che integra il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. la indebita percezione anche di erogazioni pubbliche di natura assistenziale.
Orbene, a prescindere dalla soluzione del contrasto, appare del tutto pacifico che la erogazione di un mutuo rientri nel novero delle erogazioni previste dalla norma in discussione, dal momento che la disposizione prevede espressamente le domande dirette alla indebita percezione di mutui agevolati erogati dallo Stato o da altri enti pubblici.
Del resto tali erogazioni costituiscono contributi economico - finanziari per il sostegno della economia e l'incentivazione di attività produttive.
Ma anche se si volessero considerare contributi di natura assistenziale essi rientrebbero ugualmente nella previsione dell'art.316 ter c.p. in virtù del principio enunciato dalle Sezioni Unite,
oltre che della chiara disposizione letterale.
Ciò posto non vi è alcun dubbio che il reato di cui all'art. 483 c.p., contestato all'imputato, risulti assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., dal momento che tale ultimo reato ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando cosi luogo ad un reato complesso (così Cass., Sez. 3 penale, 31 maggio 2006 -2 agosto 2006, n. 27598, CED 235091; SS.UU. penali, 10 aprile 2007 - 27 aprile 2007, n. 16568 citata). D'altronde appare sufficiente leggere l'art. 316 ter c.p. per convincersi della correttezza della soluzione adottata;
tale norma, infatti, punisce chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ... consegue indebitamente ... erogazioni.
Da quanto detto risulta che è errata la decisione impugnata non solo perché il fatto contestato al RO deve essere diversamente qualificato, ma anche perché il GUP non ha considerato che le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento della erogazione del mutuo concernevano sia le false fatture, sia la falsa dichiarazione che il mutuo sarebbe stato utilizzato per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, circostanze entrambe non rispondenti al vero. Per le ragioni indicate, quindi, il fatto contestato al RO deve essere qualificato come violazione dell'art. 316 ter c.p. e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto ex articolo 316 ter c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani per ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010