Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
RE P U011 02 / 03 Aula A In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.5361/00 Dott. Bruno D'Angelo Presidente Putaturo Donati Viscido Consigliere Rel " Mario Balletti " Bruno " Rep. IT Cron. 2407 17 Maura La Terza " Saverio Toffoli 11 Ud.20/11/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del procuratore e rappresentante avv. Giancarlo dall'Amministratore Alvino, in virtù dei poteri conferitigli Delegato con atto per notar dott.Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep.n.56911, elett.dom.in Vittorio Roma, CCorso Emanuele che la II, n.326,presso lo studio dell'avv. Renato Scognamiglio rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 4799
CONTRO
IT SC;
INTIMATO 1 R per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza data 4 marzo 1999, n.251 (R.G.N.36/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20/11/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Velardi che ha concluso chiedendoSost.Proc. Gen.Dr.Maurizio l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo del 25 febbraio 1994 il ET del lavoro di Cosenza ingiungeva alla s.p.a. Ferrovie dello Stato il pagamento della somma di lire 3.210.020, oltre accessori, in favore del dipendente NZ AR,a titolo di indennità di utilizzazione (c.d. integrativo bis), istituita dal CCNL 1990/1992. Avverso detto decreto proponeva opposizione la datrice di lavoro deducendo che l'efficacia degli accordi sindacali relativi alla detta indennità era stata sospesa in virtù dell'accordo raggiunto il 3 novembre 1992,quale risultante dal comunicato congiuntamente sottoscritto dalle parti sociali. Lo AR, nel costituirsi in giudizio,chiedeva il rigetto della opposizione. Con sentenza del 9 maggio 1996 il ET rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e la decisione,su gravame della s.p.a. Ferrovie dello Stato, veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 4 marzo 1999. 2 - Società di Trasporti e La Società Ferrovie dello Stato Servizi per azioni ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito.La Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti Servizi per Azioni) ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 39 Cost. e degli artt. 1322,1372 e, ragione, 2077 C.C. nonché degli per quanto di e ss., 2113 artt. 1362,1363,1366,1965 c.c.,carenza motivazione su punti essenziali dellacontraddittorietà della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la pronuncia pretorile sulla base di una non condivisibile interpretazione dell'accordo del 3 novembre 1992 stipulato dai sindacati nell'ambito delle esigenze di risanamento dei bilanci aziendali e di contenimento della spesa. Tale accordo aveva,,in particolare, previsto la corresponsione delle competenze del c.d. integrativo bis, relativamente al periodo 1° giugno-31 ottobre 1992,e,dall'altro,la costituzione di una esaminare la possibilità diCommissione che avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione del beneficio con mezzi diversi dal denaro formulando sul punto proposte. Era quindi evidente, nel profilo letterale,l'intento negoziale di regolamentare l'obbligazione limitando nel tempo il pagamento della indennità con rinvio a un futuro accordo di ogni previsione in merito al periodo successivo. L'interpretazione era avallata sul piano logico 3 R poiché, se la società F.S. ed i sindacati avevano avvertito l'esigenza di disporre che il pagamento dell'integrativo bis si fosse avvalso di un mezzo sostitutivo del denaro, l'obiettivo mirato aveva implicato necessariamente la temporanea sospensione dell'obbligo di corrispondere le competenze integrative con l'erogazione di somme,in pendenza della disamina e proposizione di soluzioni alternative.Così come il Tribunale, sempre nel profilo interpretativo, aveva omesso il comportamento di valutare complessivo anche posteriore tenuto dalle parti le quali con l'accordo del 4 marzo 1994, intervenuto dopo oltre 15 mesi, nel darsi atto di avere in corso un negoziato per pervenire in modo uniforme alla novazione oggettiva degli accordi relativi al c.d. all'eventuale applicazione integrativo bis, anche in rapporto dell'art.2349 c.c., avevano chiaramente sottinteso che nelle more si era verificata e doveva permanere la sospensione concordata dell'erogazione delle competenze integrative. Un ulteriore contributo alla individuazione della volontà delle parti era dato dall'elemento sistematico in relazione alla diversità di soluzioni adottate per il periodo giugno-ottobre dell'anno in corso in cui il personale dipendente, per avere prestato la sua attività sotto il regime degli accordilavorativa sull'integrativo bis, aveva acquisito il diritto a percepirne l'ammontare per cui la società F.S. si era affrettata a porre in pagamento quanto dovuto a quel titolo. Né tanto meno l'impugnata sentenza aveva spiegato come la volontà delle parti sociali, impegnate nel grave compito di trarre in salvo le Ferrovie dello Stato dalle secche 4 finanziarie, avesse potuto attuarsi senza la sospensione immediata della erogazione di denaro delle competenze integrative. Non ha poi tenuto conto dei principi di diritto che regolano seconda parte della motivazione della sentenzala materia la che, in difetto di specifico potere delle organizzazioni sindacali, non aveva riconosciuto al CCNL del 18 novembre 1994 efficacia abrogativa del diritto degli appellanti a ricevere le retribuzioni integrative. Un nuovo contratto collettivo rapporto di può,infatti,modificare la disciplina collettiva del lavoro, con il solo limite degli effetti già prodotti dal contenuto collettivo precedente. Il motivo va accolto perché fondato. Questioni analoghe sono state già sottoposte al vaglio di questa Corte Suprema e decise con il rigetto dei ricorsi dei avevano respinto le loro domande lavoratori contro sentenze che febbraio 2000, n.1541;12 febbraio (Cass., 3 aprile 1999, n.3249;11 2000, n. 1583) ovvero con la cassazione di decisioni ad essi favorevoli (Cass.,5 giugno 2001, n.7609). E' pacifico che,se i diritti retributivi in 1992-dicembrediscussione, concernenti il periodo novembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al patrimonio dei lavoratori, il contratto collettivo 1994/1995 non sarebbe abilitato in quanto fonte normativa dei rapporti di lavoro, a disporne in senso recessivo. Il punto centrale della controversia involge, quindi, il contenuto e l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale а 5 manifestato con il comunicato congiunto del 3 novembre 1992.Orbene, risulta affetta dai vizi denunciati dalla parte ricorrente l'argomentazione del giudice d'appello che ha affermato natura programmatica dello stesso sul rilievo che le parti la avevano semplicemente concordato circa la necessità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto rinviando sul punto alla conclusione di futuri patti collettivi. Viene in primo luogo in evidenza la violazione del criterio interpretativo fondamentale consacrato dal primo comma soprattutto didell'art.1362 c.c., nella parte in cui impone indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti sulla base del testo dell'accordo anche eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale. Il Tribunale, infatti, nell'omettere completamente l'esame della parte dell'accordo in cui si contempla espressamente che "la società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relative al periodo 1° giugno-31 ottobre 1992 con ruolo paga del mese di novembre", ha compromesso la sufficienza e logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva con rinvio ad accordi futuri di ogni determinazione al riguardo. L'impugnata sentenza non ha, infatti, spiegato le ragioni per rapporto, è stato le quali, pur restando inalterato il specificamente previsto l'obbligo di pagamento con riferimento alle sole competenze maturate al 31 ottobre. Q 6 L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendono conseguentemente alla valutazione operata sulla seconda parte del testo negoziale laddove si era previsto di "esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di un risultato equivalente pagamento che assicurino ai lavoratori agli aumenti previsti,prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni", costituendo all'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse concludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, previsione poi smentita dal protrarsi del negoziato). Il Tribunale ha, invero, affermato che le parole usate dimostravano inconfutabilmente che le parti consideravano l'obbligazione pur sempre esistente e intendevano negoziare puramente e semplicemente sulle modalità di adempimento che avrebbe potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società. Nel profilo della violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti e dei vizi logici, certamente l'oggetto giuridico dell'accordo non avrebbe potuto riguardare l'istituto di cui all'art.1197 C.C. (prestazione in luogo dell'adempimento), il quale contempla che il debitore possa liberarsi dall'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso del creditore, precisando che in tal caso prestazione è l'obbligazione si estingue quando la diversa eseguita.La datio in solutum è, invero, legislativamente configurata 7 come contratto (solvendi causa) di natura reale quanto alla perfezione, assolutamente incompatibile come tale con un accordo inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che può concretare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c.). Ne discende che ritenere che oggetto dell'accordo fossero modi di adempimento dell'obbligazione relativa all'indennità di "utilizzazione", costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art.1367 c.c. poiché condurrebbe a negargli qualsiasi effetto, ancorchè limitato all'impegno di contrattare in futuro. Ma rileva soprattutto il mancato approfondimento degli aspetti relativi alla regolamentazione del rapporto nel periodo successivo al 31 ottobre 1992. In altri termini l'azienda era obbligata а continuare a pagare l'indennità sicchè era incorsa in inadempimento perdurato - fino alla nuova regolamentazione - о era autorizzata ad una mera sospensione, ma avrebbe poi dovuto corrispondere gli arretrati a coloro che non avessero accettato una prestazione in luogo di piuttosto l'accordo fissava alla data del 31adempimento? ottobre 1992 il termine dell'obbligo di pagare l'indennità demandando alla futura contrattazione il compito di individuare forme di compenso per la perdita dell'emolumento? Si tratta di aspetti che meritavano di essere valutati con l'indennità sarebbe riguardo principalmente alla previsione che anche in base ad stata pagata solo fino al 31 ottobre 1992, ma ulteriori elementi, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma,c.c. Il Tribunale, invero,al fine di ricostruire l'intento degli stipulanti l'accordo in data 3 novembre 1992, avrebbe dovuto considerare non tanto il fatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31 ottobre 1992 senza suscitare particolari e immediate reazioni, quanto gli accordi raggiunti e, in particolare, l'intesa 4 marzo 1994 con la successivamente quale si era dato atto che era sempre in corso il negoziato per pervenire "in modo uniforme alla novazione oggettiva degli accordi relativi al c.d. integrativo bis, anche in rapporto all'eventuale applicazione dell'art.2349 C.C. e soprattutto, nel rispetto del del contrattocriterio di cui all'art.1367 c.c., le previsioni collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti retributivi attinenti al periodo novembre 1992-dicembre 1994 costituisse una non consentita disposizione di diritti individuali di credito, ovvero rappresentasse, in attuazione dell'accordo del 1992, l'attribuzione ex novo di diritti dei quali i lavoratori non erano titolari (per la necessità di comprendere tra i "comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto" anche le trattative ed i successivi accordi collettivi (Cass., 5 giugno 2001, n.7609,cit.). Relativamente all'affermazione che il diritto dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato a percepire l'integrativo bis non era stato affatto cancellato dalla clausola del CCNL del 18 novembre 1994 con cui le organizzazioni sindacali avevano realizzato una transazione in difetto di uno specifico mandato, il giudice 9 d'appello avrebbe dovuto, infine, ricordare i principi giurisprudenziali affermati in subiecta materia. Secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, nel contratti collettivi,la nuovacaso di successione di regolamentazione avente carattere di generalità verso la categoria contrarie pattuizioni, quella sostituisce, salve precedente, indipendentemente dal suo carattere migliorativo ° peggiorativo per il lavoratore, senza che si determina situazione alcuna di diritto quesito dei singoli lavoratori, con il limite normale degli effetti già prodotti dal contratto collettivo precedente". Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve cassata con rinvio della causa ad altro giudice essere che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
e rinvia anche per le La Corte, accoglie il ricorso;
cassa spese alla Corte di Appello di Catanzaro. Roma, 14 febbraio 2002 Il Consigliere est. Мане Рибо рожать тобо Il Presidente Mare DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533 ESENTE DA N. 11-8-71 IL CANCELLIERE LEGGE Depositato in Cancelleria O DELLA 24 GEN. 2003 oggi, IL CANCELLIERE 10