Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
La sostituzione della pena detentiva breve irrogata con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 Legge n. 689 del 1991, non pregiudica l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la pena sostitutiva è a tutti gli effetti una sanzione penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 41442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41442 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1036
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022599/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'TO GI, N. IL 06/02/1969;
avverso SENTENZA del 07/01/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'annullamento s.r. della sentenza impugnata limitatamente alla mancata sospensione condizionale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 07/01/2005 la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza 24/09/2003 della Corte di Appello dell'Aquila limitatamente alla determinazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv., artt. 477 e 482 C.P. (così diversamente qualificato il fatto originariamente ascritto a GI D'AN ai sensi dell'art. 81 cpv., artt. 478 e 482 C.P.), ha determinato la pena, tenuto conto delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in mesi tre di reclusione, sostituita ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53 con la multa di euro 3.486,00. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputata, deducendo la violazione del divieto della reformatio in peius e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che già era stato riconosciuto con la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello dell'Aquila e che era stato reiteratamente richiesto dalla difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. La sostituzione della pena irrogata con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53 non comporta la impossibilità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la pena sostitutiva è pur sempre a tutti gli effetti "sanzione penale" per la quale rileva quanto disposto dagli artt. 163 c.p. e segg.; sicché, essendo stato tale beneficio già riconosciuto all'imputata con la sentenza 24/09/2003 della Corte di Appello dell'Aquila, annullata solo limitatamente alla determinazione della pena in relazione a fatto diversamente qualificato, deve necessariamente convenirsi con la ricorrente sulla non giustificata inapplicazione del beneficio in questione, che ha integrato una inammissibile reformatio in peius.
La sentenza impugnata deve sul punto essere annullata senza rinvio potendosi in questa sede applicarsi il beneficio ingiustamente pretermesso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che applica. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2005