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Sentenza 28 dicembre 2023
Sentenza 28 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/12/2023, n. 51467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51467 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NT OR nato a [...] il [...] CH SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato AIEZZA MARIO LUIGI del foro di FOGGIA è presente sia in qualità di difensore di fiducia di CH SI che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato PADALINO CHRISTIAN stesso foro, difensore di NT OR. Il difensore presente dopo aver illustrato i motivi di entrambi i ricorsi insiste nel chiedere l'annullamento della sentenza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 51467 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 28 ottobre 2022, confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Foggia che aveva condannato NT LO e CC ES per il reato di cui agli art.110, 56, 624 e 625 cod.pen; ed il solo NT anche per il reato di resistenza e lesioni commessi in danno di un pubblico ufficiale ( fatto commesso il 4 maggio 2019). 2.1 fatti sono così ricostruiti dai giudici di merito. A seguito di segnalazione di furto presso una tabaccheria, i due imputati erano stati sorpresi da personale della questura di Foggia intenti ad armeggiare davanti alla saracinesca, e si erano dati alla fuga alla vista degli agenti. I due indossavano, rispettivamente, un giubbotto nero (il CC) e un giubbotto AU (il NT). Il primo veniva immediatamente fermato dagli agenti, mentre il NT, che indossava il giubbotto AU, era stato ritrovato nascosto dietro un'autovettura. Dopo essere stato ammanettato a un polso, aveva spintonato con forza l'agente provocandone la caduta, poi era fuggito e veniva raggiunto presso la propria abitazione, ove era stato ammanettato ed aveva compiuto altri atti di resistenza in danno degli operanti. Nel frattempo un'altra pattuglia, ispezionando i luoghi circostanti alla tabaccheria, aveva ritrovato un passamontagna e un paio di cesoie riscontrando altresì che saracinesca era stata tagliata a 50 cm dal suolo. A seguito della denuncia del proprietario della tabaccheria, che aveva mostrato agli agenti operanti i video delle telecamere di sorveglianza, gli agenti avevano ulteriormente riscontrato che i due giovani (vestiti rispettivamente con giubbotto nero e AU a volto coperto) intenti ad operare sulla serranda del negozio erano i soggetti arrestati, ossia il CC e il NT. 3. La Corte territoriale, disattendendo i motivi di gravame, aveva confermato il giudizio di attendibilità degli agenti che avevano redatto il verbale di arresto, sulle cui dichiarazioni si era basato il fondamento dell'accusa, ed aveva escluso la applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. 4.Ricorrono per Cassazione i due imputati mezzo del proprio difensore di fiducia. 5. Ricorso NT. 5.1 Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva eluso la risposta al motivo di appello in cui si era denunciata la mancata acquisizione dei filmati di videoserveglianza, sui quali si era basata sia la denuncia della persona offesa proprietario della tabaccheria, sia la ricostruzione dei fatti da parte degli agenti. La sentenza era contraddittoria in quanto aveva fornito una risposta illogica in ordine ai rilievi mossi nell'atto di gravame, riguardanti il fatto che la persona offesa aveva dichiarato che il CC era il soggetto che indossava il giubbotto nero, di media statura e più basso del NT, che vestiva un giubbotto AU. La difesa del EC aveva dedotto, nel corso del giudizio e con i motivi di appello, come il predetto EC fosse invece più alto del NT. Sul punto, la Corte territoriale aveva argomentato in modo apodittico e totalmente insufficiente a soddisfare l'onere argomentativo, affermando che la differenza di altezza tra i due era minima. Ancora, la pronuncia aveva affermato che il CC avesse indossato due paia di pantaloni, sovrapposti, al fine di eludere i controlli delle telecamere di sorveglianza, ma detta affermazione era priva di riscontro. Ancora, la sentenza impugnata non aveva offerto la benché minima spiegazione al rilievo che il giubbotto nero indossato dal EC non era mai stato menzionato nel verbale di arresto. 5.2 Con il secondo motivo, l'imputato si duole del mancato riconoscimento della condizione di non punibilità prevista all'art. 131 bis cod pen. In proposito, era stata richiamata la circostanza del doppio pantalone, già oggetto di argomentate critiche alle quali la Corte territoriale non aveva risposto. Inoltre era stata invocata la predisposizione di mezzi quali la cesoia ed il passamontagna che non erano mai stati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. Inoltre non era stato considerato lo stato di incensuratezza del CC e la minima gravità della condotta. 5.3 Con il terzo motivo denuncia vizio di manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basato sulla insussistenza di comportamenti processuali apprezzabili, laddove era stato richiesto il rito alternativo. La Corte territoriale non aveva inoltre tenuto conto del fatto che si era trattato di una azione criminosa durata meno di dieci minuti, e quindi di contenuta gravità. 6. Ricorso CC ES. 6.1 1 Con il primo motivo, denuncia vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta identificazione di uno degli autori del reato nella persona dell'imputato. L'identificazione, infatti, era avvenuta sulla base dei filmati di videosorveglianza che non erano mai stati acquisiti in giudizio. Il Tribunale, infatti, aveva motivato l'affermazione di responsabilità sull'assunto che " gli operanti avevano contattato il proprietario della tabaccheria il quale aveva sporto regolare denuncia mostrando i filmati di videosorveglianza agli agenti di PG, i quali riconoscevano senza ombra di dubbio i soggetti arrestati". Orbene, detti filmati, non acquisiti al giudizio, non erano stati visionati né dal giudice, né dalla difesa. Sul punto la Corte territoriale aveva eluso la risposta al motivo di appello , ritenendo erroneamente che detti filmati non avessero decisivo rilievo probatorio. La sentenza era contraddittoria in quanto aveva fornito una risposta illogica in ordine ai rilievi mossi nell'atto di gravame, riguardanti il fatto che la persona offesa aveva dichiarato che il CC era il soggetto che indossava il giubbotto nero, di media statura e più basso del NT, che vestiva un giubbotto AU. La difesa del EC aveva dedotto, nel corso del giudizio e con i motivi di appello, come il predetto EC fosse invece più alto del NT. Sul punto, la Corte territoriale aveva argomentato in modo apodittico e totalmente insufficiente a soddisfare l'onere argomentativo, affermando che la differenza di altezza tra i due era minima. Ancora, la pronuncia aveva affermato che il CC avesse indossato due paia di pantaloni, sovrapposti, al fine di eludere i controlli delle telecamere di sorveglianza, ma detta affermazione era priva di riscontro. Ancora, la sentenza impugnata non aveva offerto la benché minima spiegazione al rilievo che il giubbotto nero indossato dal CC non era mai stato menzionato nel verbale di arresto. 6.2. Con il secondo motivo l'imputato si duole del mancato riconoscimento della condizione di non punibilità prevista all'art. 131 bis cod pen. In proposito, era stata richiamata la circostanza del doppio pantalone, già oggetto di argomentate critiche alle quali la Corte territoriale non aveva risposto. Inoltre era stata invocata la predisposizione di mezzi quali la cesoia ed il passamontagna che non erano mai stati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, ma del NT. Inoltre non era stato considerato lo stato di incensuratezza del CC e la minima gravità della condotta. 6.3 Con il terzo motivo denuncia vizio di manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basato sulla insussistenza di comportamenti processuali apprezzabili, laddove era stato richiesto il rito alternativo. La Corte territoriale non aveva inoltre tenuto conto del fatto che si era trattato di una azione criminosa durata meno di dieci minuti, e quindi di contenuta gravità. 7. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ambedue i ricorrenti, in quanto attinenti alle medesime doglianze, sono manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo, i ricorrenti si sono limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Va dunque rilevato che nessuna illogicità o contraddittorietà si coglie nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata, che argomenta diffusamente sulla piena idoneità delle circostanze descritte nel verbale di arresto a fondare il giudizio di responsabilità dei due ricorrenti, senza che assuma decisivo rilievo il filmato estratto dalle telecamere di video sorveglianza dell'esercizio commerciale ove era stato perpetrato il tentativo di furto. In particolare, la Corte territoriale rileva che dal verbale, che documenta con valore di atto irripetibile l'attività posta in essere dalla polizia giudiziaria nel preciso contesto spazio temporale in cui avviene l'arresto, risulta come: 1) due soggetti a volto coperto, uno vestito con un giubbotto nero con cappuccio, e uno con giubbotto AU, erano visti armeggiare presso la saracinesca della tabaccheria, risultata effettivamente tagliata all'esito di un successivo sopralluogo;
2) all'arrivo delle forze dell'ordine i due soggetti si erano dati alla fuga ed erano stati inseguiti senza mai essere persi di vista, per venire infine fermati;
3) il soggetto che indossava il giubbotto nero veniva fermato pressocchè immediatamente;
l'altro, con il giubbotto AU, aveva opposto resistenza e raggiunto presso la propria abitazione, ove veniva ammanettato. Sottolinea pertanto la Corte barese, senza alcuna illogicità, che la modalità di svolgimento dei fatti, così come descritta nel verbale di arresto, consentiva di giungere alla piena certezza della identificazione degli autori materiali del fatto negli odierni ricorrenti, posto che questi ultimi non erano mai stati persi di vista dagli agenti di PG, che li avevano colti in flagranza di reato, inseguiti e successivamente fermati. La sentenza impugnata rileva, senza alcuna aporia logica, che è proprio da queste circostanze che deve trarsi la prova della sicura identificazione degli imputati, mentre la documentazione estratta dalle videocamere di sorveglianza costituiva mero dato di ulteriore riscontro a quanto già verificato. Né è illogica la considerazione per cui l'elemento di fatto riguardante la statura degli imputati, enfatizzato nei motivi di appello, non assume rilievo decisivo, posto che i due erano stati visti mentre erano intenti ad operare sulla saracinesca della tabaccheria, quindi in posizione accovacciata e non eretta;
rileva poi la Corte, con argomentazione non apodittica, ma tratta invece dal dato documentale della visione fotografica dei due imputati, che non vi era una rilevante differenza di altezza tra i due. Infine, risulta pienamente congrua, logica e pertinente l'ulteriore argomentazione per cui, come emergeva dal verbale di arresto, il soggetto che non era stato immediatamente fermato ( il NT), durante l'inseguimento, era stato visto liberarsi di qualcosa, e proprio in quei luoghi erano state rinvenute le cesoie e un passamontagna di fattura artigianale. Parimenti non illogiche sono le argomentazioni rese dalla Corte territoriale in punto di attendibilità delle circostanze risultanti dal verbale di arresto, secondo cui il CC indossava due paia di pantaloni, uno sull'altro, circostanza verificata al momento dell'arresto dell'imputato: sul punto, i ricorrenti lamentano il mancato riscontro poiché non sarebbero state acquisite le immagini delle videocamere, mettendo in dubbio le risultanze documentali del verbale di arresto. Sul punto la sentenza impugnata rileva, con argomentazione immune da censure, come " della attendibilità del verbale di arresto non vi è ragione di dubitare, atteso che gli agenti erano ben consapevoli delle conseguenze del mendacio, non risulta che avessero ragioni di risentimento verso gli imputati o intenti calunniosi" (cfr. Sez. 5, n.23891 del 18/3/2019, Rv.27559-01; Sez.5, n.41848 del 17/5/2018, Rv.275132-01). 2. Venendo alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista all'art. 131 bis cod. pen, va rilevato che i giudici di merito hanno escluso il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiamando i canoni di cui all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla predisposizione dei mezzi per commettere il reato (passamontagna e cesoie) indicativi di una programmazione dell'azione criminosa, connotante il fatto come di certa gravità. Riguardo alla doglianza del CC, secondo cui detti mezzi sarebbero stati rinvenuti nella disponibilità esclusiva del NT, è agevole rilevare che, come emerge dal verbale di arresto, gli operanti danno conto di come ambedue gli imputati avessero il volto travisato e stesso operando sulla saracinesca, risultata poi tagliata. Orbene, è indirizzo consolidato di questa Corte che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). La motivazione è dunque pienamente congrua e rispettosa dei principi di diritto sopra enunciati. 3. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez.
4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato detti principi, osservando che nel caso di specie non erano ravvisabili elementi positivi, tale certamente non potendo essere la scelta processuale del rito abbreviato. 4. I ricorsi vanno conseguentemente dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma 15 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato AIEZZA MARIO LUIGI del foro di FOGGIA è presente sia in qualità di difensore di fiducia di CH SI che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato PADALINO CHRISTIAN stesso foro, difensore di NT OR. Il difensore presente dopo aver illustrato i motivi di entrambi i ricorsi insiste nel chiedere l'annullamento della sentenza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 51467 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 28 ottobre 2022, confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Foggia che aveva condannato NT LO e CC ES per il reato di cui agli art.110, 56, 624 e 625 cod.pen; ed il solo NT anche per il reato di resistenza e lesioni commessi in danno di un pubblico ufficiale ( fatto commesso il 4 maggio 2019). 2.1 fatti sono così ricostruiti dai giudici di merito. A seguito di segnalazione di furto presso una tabaccheria, i due imputati erano stati sorpresi da personale della questura di Foggia intenti ad armeggiare davanti alla saracinesca, e si erano dati alla fuga alla vista degli agenti. I due indossavano, rispettivamente, un giubbotto nero (il CC) e un giubbotto AU (il NT). Il primo veniva immediatamente fermato dagli agenti, mentre il NT, che indossava il giubbotto AU, era stato ritrovato nascosto dietro un'autovettura. Dopo essere stato ammanettato a un polso, aveva spintonato con forza l'agente provocandone la caduta, poi era fuggito e veniva raggiunto presso la propria abitazione, ove era stato ammanettato ed aveva compiuto altri atti di resistenza in danno degli operanti. Nel frattempo un'altra pattuglia, ispezionando i luoghi circostanti alla tabaccheria, aveva ritrovato un passamontagna e un paio di cesoie riscontrando altresì che saracinesca era stata tagliata a 50 cm dal suolo. A seguito della denuncia del proprietario della tabaccheria, che aveva mostrato agli agenti operanti i video delle telecamere di sorveglianza, gli agenti avevano ulteriormente riscontrato che i due giovani (vestiti rispettivamente con giubbotto nero e AU a volto coperto) intenti ad operare sulla serranda del negozio erano i soggetti arrestati, ossia il CC e il NT. 3. La Corte territoriale, disattendendo i motivi di gravame, aveva confermato il giudizio di attendibilità degli agenti che avevano redatto il verbale di arresto, sulle cui dichiarazioni si era basato il fondamento dell'accusa, ed aveva escluso la applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. 4.Ricorrono per Cassazione i due imputati mezzo del proprio difensore di fiducia. 5. Ricorso NT. 5.1 Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva eluso la risposta al motivo di appello in cui si era denunciata la mancata acquisizione dei filmati di videoserveglianza, sui quali si era basata sia la denuncia della persona offesa proprietario della tabaccheria, sia la ricostruzione dei fatti da parte degli agenti. La sentenza era contraddittoria in quanto aveva fornito una risposta illogica in ordine ai rilievi mossi nell'atto di gravame, riguardanti il fatto che la persona offesa aveva dichiarato che il CC era il soggetto che indossava il giubbotto nero, di media statura e più basso del NT, che vestiva un giubbotto AU. La difesa del EC aveva dedotto, nel corso del giudizio e con i motivi di appello, come il predetto EC fosse invece più alto del NT. Sul punto, la Corte territoriale aveva argomentato in modo apodittico e totalmente insufficiente a soddisfare l'onere argomentativo, affermando che la differenza di altezza tra i due era minima. Ancora, la pronuncia aveva affermato che il CC avesse indossato due paia di pantaloni, sovrapposti, al fine di eludere i controlli delle telecamere di sorveglianza, ma detta affermazione era priva di riscontro. Ancora, la sentenza impugnata non aveva offerto la benché minima spiegazione al rilievo che il giubbotto nero indossato dal EC non era mai stato menzionato nel verbale di arresto. 5.2 Con il secondo motivo, l'imputato si duole del mancato riconoscimento della condizione di non punibilità prevista all'art. 131 bis cod pen. In proposito, era stata richiamata la circostanza del doppio pantalone, già oggetto di argomentate critiche alle quali la Corte territoriale non aveva risposto. Inoltre era stata invocata la predisposizione di mezzi quali la cesoia ed il passamontagna che non erano mai stati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. Inoltre non era stato considerato lo stato di incensuratezza del CC e la minima gravità della condotta. 5.3 Con il terzo motivo denuncia vizio di manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basato sulla insussistenza di comportamenti processuali apprezzabili, laddove era stato richiesto il rito alternativo. La Corte territoriale non aveva inoltre tenuto conto del fatto che si era trattato di una azione criminosa durata meno di dieci minuti, e quindi di contenuta gravità. 6. Ricorso CC ES. 6.1 1 Con il primo motivo, denuncia vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta identificazione di uno degli autori del reato nella persona dell'imputato. L'identificazione, infatti, era avvenuta sulla base dei filmati di videosorveglianza che non erano mai stati acquisiti in giudizio. Il Tribunale, infatti, aveva motivato l'affermazione di responsabilità sull'assunto che " gli operanti avevano contattato il proprietario della tabaccheria il quale aveva sporto regolare denuncia mostrando i filmati di videosorveglianza agli agenti di PG, i quali riconoscevano senza ombra di dubbio i soggetti arrestati". Orbene, detti filmati, non acquisiti al giudizio, non erano stati visionati né dal giudice, né dalla difesa. Sul punto la Corte territoriale aveva eluso la risposta al motivo di appello , ritenendo erroneamente che detti filmati non avessero decisivo rilievo probatorio. La sentenza era contraddittoria in quanto aveva fornito una risposta illogica in ordine ai rilievi mossi nell'atto di gravame, riguardanti il fatto che la persona offesa aveva dichiarato che il CC era il soggetto che indossava il giubbotto nero, di media statura e più basso del NT, che vestiva un giubbotto AU. La difesa del EC aveva dedotto, nel corso del giudizio e con i motivi di appello, come il predetto EC fosse invece più alto del NT. Sul punto, la Corte territoriale aveva argomentato in modo apodittico e totalmente insufficiente a soddisfare l'onere argomentativo, affermando che la differenza di altezza tra i due era minima. Ancora, la pronuncia aveva affermato che il CC avesse indossato due paia di pantaloni, sovrapposti, al fine di eludere i controlli delle telecamere di sorveglianza, ma detta affermazione era priva di riscontro. Ancora, la sentenza impugnata non aveva offerto la benché minima spiegazione al rilievo che il giubbotto nero indossato dal CC non era mai stato menzionato nel verbale di arresto. 6.2. Con il secondo motivo l'imputato si duole del mancato riconoscimento della condizione di non punibilità prevista all'art. 131 bis cod pen. In proposito, era stata richiamata la circostanza del doppio pantalone, già oggetto di argomentate critiche alle quali la Corte territoriale non aveva risposto. Inoltre era stata invocata la predisposizione di mezzi quali la cesoia ed il passamontagna che non erano mai stati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, ma del NT. Inoltre non era stato considerato lo stato di incensuratezza del CC e la minima gravità della condotta. 6.3 Con il terzo motivo denuncia vizio di manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basato sulla insussistenza di comportamenti processuali apprezzabili, laddove era stato richiesto il rito alternativo. La Corte territoriale non aveva inoltre tenuto conto del fatto che si era trattato di una azione criminosa durata meno di dieci minuti, e quindi di contenuta gravità. 7. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ambedue i ricorrenti, in quanto attinenti alle medesime doglianze, sono manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo, i ricorrenti si sono limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Va dunque rilevato che nessuna illogicità o contraddittorietà si coglie nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata, che argomenta diffusamente sulla piena idoneità delle circostanze descritte nel verbale di arresto a fondare il giudizio di responsabilità dei due ricorrenti, senza che assuma decisivo rilievo il filmato estratto dalle telecamere di video sorveglianza dell'esercizio commerciale ove era stato perpetrato il tentativo di furto. In particolare, la Corte territoriale rileva che dal verbale, che documenta con valore di atto irripetibile l'attività posta in essere dalla polizia giudiziaria nel preciso contesto spazio temporale in cui avviene l'arresto, risulta come: 1) due soggetti a volto coperto, uno vestito con un giubbotto nero con cappuccio, e uno con giubbotto AU, erano visti armeggiare presso la saracinesca della tabaccheria, risultata effettivamente tagliata all'esito di un successivo sopralluogo;
2) all'arrivo delle forze dell'ordine i due soggetti si erano dati alla fuga ed erano stati inseguiti senza mai essere persi di vista, per venire infine fermati;
3) il soggetto che indossava il giubbotto nero veniva fermato pressocchè immediatamente;
l'altro, con il giubbotto AU, aveva opposto resistenza e raggiunto presso la propria abitazione, ove veniva ammanettato. Sottolinea pertanto la Corte barese, senza alcuna illogicità, che la modalità di svolgimento dei fatti, così come descritta nel verbale di arresto, consentiva di giungere alla piena certezza della identificazione degli autori materiali del fatto negli odierni ricorrenti, posto che questi ultimi non erano mai stati persi di vista dagli agenti di PG, che li avevano colti in flagranza di reato, inseguiti e successivamente fermati. La sentenza impugnata rileva, senza alcuna aporia logica, che è proprio da queste circostanze che deve trarsi la prova della sicura identificazione degli imputati, mentre la documentazione estratta dalle videocamere di sorveglianza costituiva mero dato di ulteriore riscontro a quanto già verificato. Né è illogica la considerazione per cui l'elemento di fatto riguardante la statura degli imputati, enfatizzato nei motivi di appello, non assume rilievo decisivo, posto che i due erano stati visti mentre erano intenti ad operare sulla saracinesca della tabaccheria, quindi in posizione accovacciata e non eretta;
rileva poi la Corte, con argomentazione non apodittica, ma tratta invece dal dato documentale della visione fotografica dei due imputati, che non vi era una rilevante differenza di altezza tra i due. Infine, risulta pienamente congrua, logica e pertinente l'ulteriore argomentazione per cui, come emergeva dal verbale di arresto, il soggetto che non era stato immediatamente fermato ( il NT), durante l'inseguimento, era stato visto liberarsi di qualcosa, e proprio in quei luoghi erano state rinvenute le cesoie e un passamontagna di fattura artigianale. Parimenti non illogiche sono le argomentazioni rese dalla Corte territoriale in punto di attendibilità delle circostanze risultanti dal verbale di arresto, secondo cui il CC indossava due paia di pantaloni, uno sull'altro, circostanza verificata al momento dell'arresto dell'imputato: sul punto, i ricorrenti lamentano il mancato riscontro poiché non sarebbero state acquisite le immagini delle videocamere, mettendo in dubbio le risultanze documentali del verbale di arresto. Sul punto la sentenza impugnata rileva, con argomentazione immune da censure, come " della attendibilità del verbale di arresto non vi è ragione di dubitare, atteso che gli agenti erano ben consapevoli delle conseguenze del mendacio, non risulta che avessero ragioni di risentimento verso gli imputati o intenti calunniosi" (cfr. Sez. 5, n.23891 del 18/3/2019, Rv.27559-01; Sez.5, n.41848 del 17/5/2018, Rv.275132-01). 2. Venendo alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista all'art. 131 bis cod. pen, va rilevato che i giudici di merito hanno escluso il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiamando i canoni di cui all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla predisposizione dei mezzi per commettere il reato (passamontagna e cesoie) indicativi di una programmazione dell'azione criminosa, connotante il fatto come di certa gravità. Riguardo alla doglianza del CC, secondo cui detti mezzi sarebbero stati rinvenuti nella disponibilità esclusiva del NT, è agevole rilevare che, come emerge dal verbale di arresto, gli operanti danno conto di come ambedue gli imputati avessero il volto travisato e stesso operando sulla saracinesca, risultata poi tagliata. Orbene, è indirizzo consolidato di questa Corte che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). La motivazione è dunque pienamente congrua e rispettosa dei principi di diritto sopra enunciati. 3. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez.
4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato detti principi, osservando che nel caso di specie non erano ravvisabili elementi positivi, tale certamente non potendo essere la scelta processuale del rito abbreviato. 4. I ricorsi vanno conseguentemente dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma 15 novembre 2023