Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 3
Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza possono essere irrogate senza il preventivo avviso, la cui inefficacia perciò non vizia la relativa procedura.
In tema di misure di prevenzione, gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità del soggetto sono necessariamente pregressi e non rileva una loro eventuale modifica intervenuta successivamente.
La condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11.01.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 239
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 14992/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) PP IE n. il 21.07.1952 avverso decreto del 10.02.1998 CORTE APPELLO di SALERNO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO Svolgimento del processo.
Con decreto del 10-2-1998 la Corte di Appello di Salerno confermava il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa città, con cui era stata applicata a AP NI la misura del soggiorno presso il comune di residenza ma, in accoglimento dell'impugnazione del P.G., gli imponeva l'ulteriore obbligo di non spostarsi da esso se non per i motivi, di cui all'art. 7 bis della L.1423/ 1956 e di non andare lontano dalla sua abitazione senza averne dato preventivo avviso all'autorità di P.S.
Entrambi i giudici di merito concordavano nel ritenere che gli elementi a suo carico non consentivano di ritenerlo stabilmente ed organicamente inserito nell'organizzazione camorristica, facente capo a NO NI o a AS SO, ma piuttosto soggetto a questa contiguo sia per gli atteggiamenti culturali e comportamentali sia per i rapporti di affari con esponenti del "clan", verso il quale rivelava una certa disponibilità.
Da questa valutazione di fatto facevano derivare la conseguenza giuridica della impossibilità di applicare ad un "concorso esterno" del genere le misure di prevenzione, previste per gli appartenenti ad un'associazione mafiosa dalla legge 575/1965, trattandosi di interpretazione analogica in "malam partem", ma si riteneva che il AP potesse rientrare egualmente in una delle categorie generali, indicate dall'art. 1 della L. 1423/1956. Tale diversa qualificazione dei fatti storici contestati non comportava alcuna violazione del principio di correlazione tra addebito e decisione, ma rendeva superabile l'eccezione difensiva sulla mancanza dell'avviso-diffida, previsto dall'art. 4 della L.1423/1956, in quanto per la procedura instaurata originariamente non era necessario e non diveniva indispensabile per la minore pericolosità sociale ritenuta sussistente nella sua conclusione. Avverso la suddetta decisione hanno proposto due distinti ricorsi in Cassazione i difensori dell'interessato, e l'avvocato D'Ambrosio ha eccepito la mancanza di una attuale pericolosità sociale, perché i giudici di merito, pur avendo escluso l'appartenenza del AP ad una qualsiasi organizzazione camorristica, gli avrebbero poi irrogato la misura in base a frequentazioni, giustificate dalle sue attività imprenditoriali e risalenti agli anni 1983-1988.
L'avvocato Spiezia ha invece contestato che una condotta, in astratto qualificabile come concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, possa automaticamente sostenere una prognosi di pericolosità, ai sensi dell'art. 1 della L. 1423/1956, eccependo la carenza di motivazione su tale punto poiché non sarebbero stati precisati gli elementi, in base ai quali il AP è stato qualificato soggetto pericoloso perché dedito a traffici delittuosi Si contestano, inoltre, la mancanza di ogni giustificazione sull'inidoneità della sola sorveglianza speciale, indispensabile per poter irrogare l'obbligo di soggiorno, l'immotivata applicazione degli ulteriori obblighi di non spostarsi dal comune se non per i motivi, di cui all'art. 7 bis della L. 1423/1956 e di non andare lontano dalla sua abitazione senza averne dato preventivo avviso all'autorità di P.S., trattandosi non di effetti automatici della misura scelta, ma di un potere discrezionale del giudicante, e l'illegittima omissione della preventiva diffida. Motivi della decisione.
Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. Esaminando specificamente le doglianze, prospettate nei due autonomi atti di impugnazione, si rileva che è stato innanzitutto contestato che una condotta, inquadrabile come concorso esterno in associazione mafiosa, possa essere posta a base della prognosi di pericolosità, ai sensi dell'art. 1 della L. 1423/1956, per cui si è ritenuto il AP dedito a traffici delittuosi. Tale censura non può essere condivisa, in quanto la Corte territoriale si è limitata a ravvisare nel caso di specie una pericolosità generica, laddove gli elementi in suo possesso e la stessa qualificazione di "concorso esterno", data alla condotta del prevenuto, ben avrebbero giustificato l'applicazione di una misura personale in base alla legislazione antimafia.
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente enunciato il principio che "in tema di procedimento di prevenzione, la condizione per l'applicabilità della misura personale, se non può prescindere dalla verifica di una pericolosità qualificata, anche in rapporto di attualità temporale, del proposto, deve ancorarsi ad un sostrato indiziario che disegni un quadro di ragionevole probabilità dell'appartenenza del proposto stesso ad associazioni di tipo mafioso Nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni, tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti cosiddetti 'concorrenti esterni', inteso il concetto di 'appartenenzà in senso lato, ben diverso da quello di 'partecipazionè alla associazione, come inserimento all'interno nella struttura associativa delinquenziale." (Sez. VI, 25-6-1997 n. 1120, Prisco ed altri, RV. 208.005) I collaboranti EL HI TR e EP IO hanno, invero, riferito dei rapporti del AP con NO NI, soprannominato "o E", capo di un clan operante nell'agro nocerino sarnese, e tali dichiarazioni sono state confermate da fotografie, che li ritraggono insieme, e dalle informative dei Carabinieri, secondo i quali proprio per tali rapporti nel 1993 venne incendiato da gruppi avversari un deposito di materiali della società, costituita dal prevenuto, e nel settembre 1995 l'autovettura Mercedes 250 di sua proprietà.
In base a tali ultimi rilievi, appare del tutto ingiustificata l'eccezione sulla mancanza di una attuale pericolosità sociale, perché i giudici di merito non hanno irrogato la misura solo in base a frequentazioni risalenti agli anni 1983-1988 ma anche per elementi, attestanti il loro perdurare in epoca recente.
Va, inoltre, tenuta presente la giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui "la sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto. (Fattispecie relativa alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza). (Sez. Unite, 14-7-1993 n. 6, Tumminelli, RV. 194.0639). Va precisato che la decisione, a cui fare riferimento, è solo quella del primo grado, dato il limite devolutivo dell'appello ed il divieto di un nuovo accertamento di merito, stabilito per la Cassazione, sicché gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità del soggetto sono necessariamente pregressi e risultano lontani nel tempo al momento del giudizio di legittimità. (così Cass. Sez. I, 17-1-1995 n. 4952, Zullo, RV. 200.325). Per quanto attiene l'eccezione relativa all'omissione della preventiva diffida, si rileva che l'art. 19 della L. 22-5-1975 n. 152 (come modificato dall'art. 13 della L. 3-8-1988) estende le disposizioni della L. 31-5-1965 n. 575 anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1 e 2 della L. 27-12-1956 n. 1423, ossia a quanti siano abitualmente dediti a traffici delittuosi o vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose. Tra le norme della legge 575 del 1965, che il suddetto richiamo rende applicabili al caso di specie, vi è anche l'art. 2, in base al quale le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza possono essere irrogate senza il preventivo avviso, la cui inefficacia perciò non vizia la relativa procedura. (si veda tra le altre decisioni confonni Cass. Sez. I, 11-10-1995 n. 4585, Tortora, RV. 202.509) Per quanto attiene, infine, alle doglianze sulla carenza di motivazione sull'inidoneità della sola sorveglianza speciale, indispensabile per poter irrogare l'obbligo di soggiorno e quello ulteriore di non spostarsi dal comune se non per i motivi, di cui all'art. 7 bis della L. 1423/1956 e di non andare lontano dalla sua abitazione senza averne dato preventivo avviso all'autorità di P.S., si osserva che si tratta di rilievi attinenti unicamente al merito, in quanto imporre tali limitazioni rientra nel potere discrezionale del giudicante.
La Corte territoriale, peraltro, ha spiegato come l'obbligo di soggiorno fosse necessario "avendo il prevenuto contatti con personaggi anche al di fuori del Comune di residenza e di abituale dimora e vantando amicizia con soggetti pregiudicati non inseriti in tale contesto" mentre per gli altri ha condiviso e riportato le argomentazioni del P.G., il quale aveva impugnato specificamente tale omissione nel provvedimento di primo grado.
L'impugnato decreto, quindi, appare compiutamente motivato ed esente da vizi di carattere logico o giuridico, valutabili in sede di legittimità; al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999