Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 239
CASS
Sentenza 11 gennaio 1999

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Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza possono essere irrogate senza il preventivo avviso, la cui inefficacia perciò non vizia la relativa procedura.

In tema di misure di prevenzione, gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità del soggetto sono necessariamente pregressi e non rileva una loro eventuale modifica intervenuta successivamente.

La condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 239
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

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