Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PP RM, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avv. Roberto Amodeo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14451 del Tribunale di Roma depositata il 11 aprile 2001 (R.G. n. 20782/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma in data 22 maggio 1997 RM CI proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l'assegno mensile previsto dall'art. 13 legge n. 118 del 1971, lamentando la sottovalutazione, da parte dal consulente tecnico di ufficio, e del Pretore che al parere dell'ausiliare si era riportato, delle patologie riscontrate a suo carico. Il Ministero dell'Interno si costituiva e resisteva al gravame. Il Tribunale, con pronuncia depositata il 11 aprile 2001, accertava, sulla base delle conclusioni della rinnovata consulenza di ufficio, una riduzione della capacità lavorativa dell'appellante in misura pari al settantacinque per cento a decorrere dal settembre 1998, ed accoglieva la domanda del CI, avendo ritenuto non contestata la ricorrenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 13 legge n. 118 del 1971. La cassazione di questa pronuncia è stata richiesta dal Ministero dell'Interno, che ha formulato un solo motivo.
L'intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 legge n. 118 del 1971 e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Addebita al Tribunale di avere riconosciuto il beneficio in questione senza accertare la sussistenza del requisito della incollocazione al lavoro, a cui il beneficio è condizionato per i soggetti di età inferiore ai cinquantacinque anni, come appunto il richiedente. Non rileva, ad avviso del ricorrente, la mancanza di contestazione sul punto, poiché il requisito socio-economico integra un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e quindi una condizione dell'azione, la cui mancanza può essere rilevata d'ufficio ed eccepita anche in sede di legittimità.
Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di diritto all'assegno di invalidità, per gli invalidi infracinquantacinquenni, deve ritenersi incollocato al lavoro non già l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico- fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessaria, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione, anche perché è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie.
Nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età (ma non i sessantacinque) e che quindi non abbia più diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, invece, il requisito della incollocazione coincide con uno di effettiva disoccupazione, che deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr., fra le più recenti, Cass. 24 gennaio 2003 n. 1096). Nella specie, non risulta alcuna prova del suddetto elemento costitutivo della fattispecie e il Tribunale si è limitato ad affermare che non era contestata la ricorrenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, senza compiere alcun accertamento circa la sussistenza, in particolare, del requisito della incollocazione al lavoro, per il quale non risulta che il CI avesse presentato al competente ufficio del lavoro alcuna domanda, che, come specificato nel controricorso, sarebbe stata presentata soltanto in epoca successiva al deposito della sentenza qui impugnata.
Nè può applicarsi il principio di non contestazione dei fatti costitutivi della domanda da parte del convenuto che vincola il giudice a ritenere sussistenti i fatti stessi e ad espungerli dal thema probandum (Cass. sez. unite 23 gennaio 2002 n. 761, Cass. 11 dicembre 2002 n. 17664, Cass. 15 gennaio 2003 n. 535), poiché la deduzione svolta dal Tribunale si riferisce alla mancata contestazione non di specifici fatti, della cui allegazione non vi è in atti alcun accenno, come sottolinea il Ministero ricorrente, ma all'applicazione della fattispecie legale invocata dall'assistibile senza che fossero stati, dedotte specifiche situazioni di fatto, che integrano i presupposti richiesti dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 per la concessione della prestazione.
Il ricorso va dunque accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rimessa per nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi esposti, considerando altresì che lo stato di incollocazione può intervenire anche in corso di causa (Cass. 28 marzo 2002 n. 4555), ma in tal caso determinando il perfezionamento della fattispecie una diversa decorrenza della prestazione. Al giudice di rinvio è demandato, inoltre, ai sensi dell'art. 385 cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004