Sentenza 12 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento dalla persona offesa danneggiata dal reato, in quanto soggetto non legittimato ad impugnare e nei confronti del quale la sentenza non esplica alcun effetto trattandosi di pronuncia che, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. (Fattispecie in cui il ricorrente, padre della vittima di un omicidio stradale, lamentava il mancato avviso dell'udienza di cui all'art. 447 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2018, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
0 1804-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2469/2018 Presidente- CARLA MENICHETTI CC 12/12/2018- MAURA NARDIN R.G.N. 37499/2018 ALESSANDRO RANALDI MARIAROSARIA BRUNO Relatore FRANCESCA PICARDI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IU ә avverso la sentenza del 17/05/2018 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc.pen. è stata applicata nei confronti di AT EN LZ la pena sospesa di anni 2 di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche e disposta la riduzione, unitamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 5, n. 3, cod.pen., per avere cagionato la morte di SA ME, in quanto, procedendo alla guida di un furgone, in una carreggiata unica a doppio senso, a velocità di 66 km/h, leggermente superiore a quella consentita (50 km/h), effettuava una manovra improvvida di inversione di marcia a sinistra in prossimità di un'intersezione, senza avvedersi del motociclo che sopravveniva, condotto dalla vittima, la quale decedeva a seguito dell'abbattimento al suolo e della quale, già nel capo di imputazione, così come in sentenza, si è prospettato il concorso di colpa.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il padre della vittima, deducendo 1) l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 90, terzo comma, 415-bis, 444, 447 cod.proc.pen. e 589-bis cod.pen., essendo stato omesso ogni avviso alle persone danneggiate, nonostante l'intervento in udienza e la specifica ә richiesta del difensore e pur dovendosi intendere il termine "parte" usato nell'art. 447, terzo comma, cod.proc.pen. come comprensivo anche dei danneggiati, i quali hanno uno specifico interesse ad essere coinvolti, non solo nella formazione dell'accordo, ma anche nell'accertamento del fatto, in cui può emergere (come appunto avvenuto nel caso in esame) un profilo di concorso di colpa;
2) l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in riferimento agli artt. 444, secondo comma, e 447 cod.proc.pen., non essendovi stata alcuna decisione circa la liquidazione del danno. Il ricorrente ha, inoltre, formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, atteso il contrasto tra gli artt. 90, terzo comma, 415-bis, 444 e 447 cod. proc.pen. e la direttiva dell'Unione Europea n. 29 del 2012, recepita nel d.lgs. n. 212 del 2015, essendo stato incluso l'art. 589-bis cod.pen. tra i reati per i quali può intervenire l'applicazione della pena su richiesta e per i quali non è previsto alcun coinvolgimento dei danneggiati (né in merito all'archiviazione, né in merito al patteggiamento), ed ha, altresì, chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale delle disposizioni de quibus e della 1. 119 del 2013 che, nella parte in cui non prevedono notifiche e comunicazioni alla persona offesa e non subordinano l'applicazione della pena al suo consenso, sono in contrasto con l'art. 24 Cost., che tutela anche il diritto di difesa delle vittime, a cui devono essere conferiti effettivi poteri soprattutto laddove nel procedimento possa essere accertato un eventuale concorso di colpa.
3.In data 21 novembre 2008 è pervenuta memoria dell'imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente.
4. In data 4 dicembre 2008 è pervenuta memoria di replica del ricorrente. -2- 5. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, come stabilisce l'art. 568, terzo comma, cod.proc.pen. L'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. attribuisce esclusivamente all'imputato ed al pubblico ministero il potere di proporre ricorso per cassazione, limitandone, peraltro, le possibili censure a quelle inerenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena e delle misure di sicurezza. Tuttavia, per quanto concerne la parte civile, l'art. 576 cod. proc.pen. dispone che può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, ivi compresa l'ipotesi del giudizio abbreviato quando vi ha acconsentito, sicché si è ritenuta J l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale il giudice abbia liquidato le, spese processuali in favore della stessa senza specificare le voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato, necessarie a consentire la verifica del rispetto dei minimi e massimi tabellari (Sez. 5, n. 30414 del 13/04/2011 Cc. - dep. 01/08/2011, Rv. 250574 - 01). Nel caso di specie è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta nel corso delle indagini preliminari ex art. 447 cod.proc.pen., per cui non vi è stata, in quanto inammissibile, alcuna costituzione di parte civile, nei confronti della quale non è stato adottato alcun provvedimento, neppure in punto di spese (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008 Cc. - dep. 23/12/2008., Rv. 241356 01; v. anche più recentemente Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017 - Cc. dep. 26/03/2018, Rv. 273156 -01). Il padre della vittima, che è il titolare, in base all'art. 90, ultimo comma, cod. proc.pen., delle facoltà e dei diritti della persona offesa, in quanto deceduta in conseguenza del reato, oltre ad essere soggetto danneggiato dal reato, non ha, dunque, alcuna legittimazione all'impugnazione del presente provvedimento, che, peraltro, nei suoi confronti non esplica alcun effetto, come precisa l'art. 445, comma 1-bis, cod.proc.pen., ai sensi del quale, salvo quanto previsto dall'art. 653 cod. proc.pen. riguardo al disciplinare, la sentenza di patteggiamento, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Del resto, come chiarito da Sez. 5, n. 30941 del 08/06/2016 Cc. dep. 19/07/2016, Rv. 267426 01, in tema di patteggiamento, il mancato avviso alla persona offesa dell'udienza- 3 prevista dall'art. 447 cod. proc. pen. non determina alcuna nullità dell'udienza o della sentenza emessa ex art. 448 cod. proc. pen., neppure dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della direttiva 2012/29/UE sulla tutela delle vittime di reato, in quanto la valutazione in tale udienza della sola congruità della pena esula dai poteri di intervento previsti per la vittima, alla quale è attribuito soltanto il diritto ad essere informata dell'eventuale, conseguente, scarcerazione.
3. Né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o per sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale. La questione pregiudiziale di cui all'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve avere ad oggetto l'interpretazione dei trattati o la validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, mentre non può riguardare la disciplina italiana, che, al contrario, deve essere interpretata ed applicata dal giudice nazionale conformemente al diritto dell'Unione europea, per cui il ricorrente avrebbe dovuto individuare una specifica disposizione della direttiva n. 29 del 25 ottobre 2012 suscettibile di essere interpretata nel senso di escludere la possibilità dell'applicazione della pena su richiesta relativamente al reato di cui all'art. 589-bis cod.pen. Al contrario, tale disposizione non risulta indicata nel ricorso né è stata individuata da questa Corte, tenuto conto che la citata direttiva mira ad assicurare che le vittime dei reati siano trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute, riconoscendo, tuttavia, che ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale possano essere diverse tra gli Stati membri (v. in particolare il considerando n. 20), sicché non risulta incompatibile con la disciplina comunitaria la normativa italiana che non consente il patteggiamento, per un delitto, peraltro, colposo, come quello in esame, senza subordinarlo al consenso della vittima. Pure la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata, atteso che la disciplina vigente non comporta alcun pregiudizio del diritto di difesa dei danneggiati dal reato, il cui diritto al risarcimento del danno può essere azionato in sede civile, ove nessun effetto espica la sentenza di patteggiamento, come espressamente precisato dall'art. 445, comma 1- bis, cod.proc.pen.
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al pagamento della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. -k-
P.Q.M.
HI inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Così deciso in Roma il 12 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Francesca Picardi DEPOSITATO CANCELLERIA IL FUNZIONARY 16 GEN 2019 Dott.ssa Irea oggi,. al pagamento delle spese processuali e ammende. Il Presidente Carla Menichetti CUDIZIARIO C ondo