Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2016, n. 30941
CASS
Sentenza 8 giugno 2016

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Massime1

In tema di patteggiamento, il mancato avviso alla persona offesa dell'udienza prevista dall'art. 447 cod. proc. pen. non determina alcuna nullità dell'udienza o della sentenza emessa ex art. 448 cod. proc. pen., neppure dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della direttiva 2012/29/UE sulla tutela delle vittime di reato, in quanto la valutazione in tale udienza della sola congruità della pena esula dai poteri di intervento previsti per la vittima, alla quale è attribuito soltanto il diritto ad essere informata dell'eventuale, conseguente, scarcerazione.

Commentario1

  • 1Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024

    La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2016, n. 30941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30941
Data del deposito : 8 giugno 2016

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