Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2002, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
c 69129 REPUBBLICA IT054 08 / 0 2e ес IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria omposta dagli Ill.mi. Sigg.rı Magistrati: ett. chele CANTILLO - Presidente - R.G.N. 6856/00 FICO Consigliere Cron. 16304 Dott. Nino Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Vittorio RACONESI - Rel. Consigliere Ud.21/12/01 - ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE C.C.. CORTE SUPREMA DI CASSAZION- ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 69-129 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE ISERNIA, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del Ministro p o tempore, elettivamente Richiesta copia studio domiciliato in ROMA VIA PORTOGHESI 12,DEI presso dal Sig. per diritti € 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta IL CANCELLIERE e difende ope legis;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio IE IA;
dal Sig. per diritti € intimato il avversO la sentenza 11. 57/99 della IL CANCELLIERE Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il2001 2762 03/03/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per essere manifestamente infondato. -2- La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione regionale del Molise n. 57/4/99 che, nel rigettare l'appello della Amministrazione stessa, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto a RA NO il diritto a detrarre dalla base imponibile le somme corrispondenti alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del 1984. L'intimato non svolgeva alcuna attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 21.12.01 Motivi della decisione La giurisprudenza di questa Corte ha ormai stabilito in maniera costante e ripetuta che "in tema di agevolazioni tributarie l'art. 3,secondo comma bis, del decreto legge n. 791/85, convertito con modificazioni in legge n. 46 del 1986 ( il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette,sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999,posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999, deve essere considerato come norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 1 7 sospesi "(Cass sez V n. 4945/00; Cass sez V n. 5230/00;Cass sez V n.8569/01). Del tutto difforme dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte testè enunciato, si rivela l'assunto difensivo della Amministrazione ricorrente,secondo cui la norma interpretativa dell'articolo 28 della legge n. 133 del 1999, nello stabilire che le somme dovute a titolo di imposte o contributi,il cui pagamento sia stato sospeso per gli eventi sismici, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, farebbe concludere che l'importo in questione dovrebbe essere considerato ai fini della determinazione della base imponibile. Il ricorso, pertanto, si rivela manifestamente infondato e va di conseguenza rigettato. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 21112.01 Il Cons.est. If Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 APR 2002 IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio IL CANCEL MÉRE Olandó Aswan