Sentenza 6 giugno 2007
Massime • 1
Il delitto di devastazione, saccheggio e strage richiede un duplice dolo specifico, consistente nella finalità di arrecare pregiudizio alla sicurezza interna della collettività ed in quella, subordinata ma strettamente connessa, di aggredire l'incolumità dei consociati o del loro patrimonio, per mezzo di una preordinata e programmata condotta criminosa. (La Corte ha precisato che la strutturale intenzionalità finalistica della condotta tipica rende incompatibile la forma del dolo eventuale, che postula l'accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2007, n. 25436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25436 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 06/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 681
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 16557/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria;
contro
LA CO BA, anche ricorrente;
avverso la sentenza 23/01/2006 della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Tindari Baglione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA BA UR veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e art. 285 c.p., perché in concorso con IL IT (deceduto) ed in numero superiore a tre persone, ignote allo stato nella qualità di mandanti, nella qualità di fornitore dell'esplosivo, a IL IT e persone rimaste ignote quali esecutori materiali, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commettevano strage facendo brillare una carica di esplosivo lungo la tratta ferroviaria Salerno - Villa San Giovanni in prossimità della Stazione di Gioia Tauro in concomitanza del passaggio del convoglio "Freccia del Sud" proveniente dalla Sicilia e diretto a Torino provocando, così, il deragliamento del treno e la conseguente morte di sei persone nonché il ferimento di numerosissime altre, in Gioia Tauro di Reggio Calabria il 22.7.1970.
La Corte d'Assise di Palmi con sentenza del 27 febbraio 2001 lo assolveva, perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo.
La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria con sentenza emessa in data 17 marzo 2003, in parziale riforma della sentenza predetta, su impugnazione dal Procuratore Generale, lo assolveva per non aver commesso il fatto.
Questa Corte di Cassazione su ricorso del Pubblico Ministero con sentenza del 13 gennaio 2005 annullava con rinvio la sentenza de qua. FATTO:
In sede di rinvio la Corte d'Assise d'Appello così ha ricostruito la vicenda processuale.
Il 22 luglio 1970, intorno alle ore 17,10, nei pressi della stazione ferroviaria di Gioia Tauro si era verificato il deragliamento di 12 delle 17 vetture del treno direttissimo passeggeri Palermo-Torino, che percorreva la tratta ferroviaria in direzione Sud-Nord. Il disastro aveva provocato la morte di sei persone ed il ferimento di numerose altre.
Per anni le indagini erano rimaste ferme in assenza di elementi utili, fino a quando erano intervenute le dichiarazioni del "pentito" IA UR, già appartenente alla cosca De Stefano, il quale, scelta la collaborazione con la giustizia, aveva, tra l'altro, reso dettagliate dichiarazioni sui legami che si erano stabiliti tra la 'ndrangheta ed il Comitato che gestiva i moti per "Reggio Capoluogo", il cui programma contemplava l'isolamento della Sicilia dalla Calabria, da attuarsi mediante vari attentati dinamitardi per i quali egli stesso aveva reperito l'esplosivo necessario per colpire sia le vie di comunicazione, e gli elettrodotti, e nei quali si inseriva l'attentato oggetto del presente procedimento.
Più particolarmente con le dichiarazioni rese nella fase delle indagini il 16 novembre 1994 UR aveva riferito sulla struttura organizzativa del COMITATO PER REGGIO CAPOLUOGO, finanziato da due industriali reggini e si era articolato in due gruppi, l'uno decisionale e l'altro operativo.
L'imputato aveva dedotto che ogni suo apporto aveva trovato ragione non nel sostegno ideologico alla destra eversiva, che gestiva i moti, ma nella sua condizione di "malandrino" della cosca De Stefano, aderente a quella fazione politica in vista dei vantaggi che avrebbe potuto trarre, qualora i capi della medesima avessero conseguito un'affermazione politica.
Aveva asserito che l'esplosivo gli era stato richiesto poco prima del suo arresto, avvenuto nei primi giorni di settembre del 1970, da IL e CI, i quali gli avevano riferito che serviva per vari attentati da fare ai piloni dell'energia elettrica ed al treno. Aveva aggiunto che s'era procurato il materiale sfruttando l'amicizia di tale ing. SE, che ne aveva disponibilità per l'impiego in una cava per l'estrazione del marmo, ottenendone 50 chilogrammi che il predetto professionista gli aveva consegnato a malincuore, avvertendolo che era la prima e l'unica volta che si prestava ad a simile operazione;
aveva effettuato la consegna nella consapevolezza che l'esplosivo dovesse essere utilizzato per compiere vari attentati nel contesto del già precisato programma di isolare la Sicilia attraverso l'interruzione delle vie di transito e dei collegamenti elettrici. La notizia dell'attentato al treno e delle drammatiche conseguenze che aveva avuto era stata da lui appresa mentre si trovava in un noto locale di Reggio Calabria con stupore e disappunto.
LA SENTENZA PRONUNZIATA DALLA CORTE D'ASSISE DI REGGIO CALABRIA IL23/01/2006 IN SEDE DI RINVIO.
La Corte del rinvio, dopo avere premesso che il concorso pieno di UR era già stato escluso dalla sentenza di primo grado definitivamente, ha rilevato che il Pubblico Ministero ha proposto l'impugnazione in ordine all'esclusione da parte del primo giudice anche dell'ulteriore ipotesi di una responsabilità dell'imputato ex art. 116 c.p., riconducibile al fatto che l'evento strage potesse essere da lui previsto usando l'ordinaria diligenza, quale possibile evoluzione non disomogenea ed atipica del più lieve reato da lui concordato con i suoi complici. A tale riguardo, la Corte territoriale ha ricordato che sul tema vi sono perplessità derivanti dalle dichiarazioni di UR. Quest'ultimo nel corso dell'interrogatorio avvenuto il 16 settembre 1994 in un primo momento aveva dichiarato di avere consegnato l'esplosivo per compiere attentati ad un treno e ad alcuni piloni e, dopo un intervallo dovuto al cambio della bobina da registrare, aveva affermato che gli erano stati indicati solo "attentati vari". La Corte reggina ha considerato tale mutamento della versione dei fatti come inattendibile, perché tardivo e non giustificato.
Malgrado tale conclusione quei giudici hanno, però, ritenuto di dovere escludere che gli esecutori perseguissero il dolo diretto di conseguire l'evento morte, considerandolo estraneo ad ogni logica interpretativa in base alla considerazione che esso era in insanabile conflitto con le direttive impartite dai dirigenti del COMITATO, ai quali premeva evitare che l'azione di destabilizzazione avvenisse attraverso spargimento di sangue, per non perdere il favore della popolazione reggina.
Hanno, però ritenuto che, pur volendo ipotizzare in tesi che gli esecutori volessero compiere una strage, in ogni caso sarebbe da escludere "la trasposizione di tale delitto a carico di UR per l'assoluta impossibilità da parte del medesimo di prevedere che nei complici sarebbe potuto maturare il perseguimento della finalità d'uccidere". Tale finalità di strage per UR costituirebbe comunque momento eterogeneo ed anomalo rispetto alla sua rappresentazione cognitiva ed impedirebbe di configurare il delitto di cui all'art. 285 c.p. ovvero art. 422 c.p.. La Corte del rinvio reputa, invece, di dovere giungere a diversa conclusione con riferimento al delitto di omicidio, in quanto sarebbe ipotizzabile a carico degli esecutori, ai quali UR ha consegnato l'esplosivo, l'accettazione dell'elevato rischio del verificarsi della morte di passeggeri, essendo tal eventualità sicuramente presente nella psiche di coloro che collocano un ordigno esplosivo su binari in esercizio all'arrivo di un convoglio ferroviario in un luogo che per le sue particolari caratteristiche (presenza di una curva all'uscita di una galleria a visibilità limitata con treni provenienti a velocità e con conseguente allungamento dei tempi di frenata) rende tal evento altamente probabile.
1) IL RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO.
Ricorre il Procuratore Generale deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 285 c.p.. La Corte di Assise d'Appello, rileva il ricorrente, ha ritenuto che i tempi di frenata risultavano allungati a causa della particolare collocazione dell'ordigno esplosivo in un luogo a visuale di per sè limitata ed ha anche ritenuto che il deragliamento del treno deve essere apparso agli esecutori come una conseguenza ineluttabile del loro comportamento e che quest'atteggiamento psichico - configurandosi nell'ambito del dolo indiretto o eventuale come accettazione del rischio di un evento certo o altamente probabile e non di semplice accettazione del rischio di un evento soltanto possibile - era idoneo ad integrare l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 285 c.p.. Il ricorrente rileva che contraddittoriamente la Corte di rinvio ha tuttavia escluso la sussistenza del dolo del delitto in questione, avendo ritenuto che nel delitto di cui al citato art. 285 c.p., l'elemento psicologico richiesto sarebbe costituito dall'intento di uccidere, specificamente perseguito dall'agente, e non semplicemente accettato, sia pure come sviluppo inevitabile di un'azione diretta a conseguire una diversa finalità.
Tale configurazione dell'elemento psicologico sarebbe corretto se riportato al reato di strage ed erroneo se riferito a quello di cui al menzionato art. 285 c.p., poiché in quest'ultimo sarebbe richiesto non lo specifico intento di uccidere, ma soltanto quello di attentare alla sicurezza dello Stato.
Aggiunge che la finalità perseguita dall'imputato e dai suoi correi era proprio quest'ultima, così come emerge anche dal complesso dei "MOTI DI REGGIO CALABRIA" (caratterizzati, all'epoca, da barricate, saccheggi, interruzione delle comunicazioni a Reggio Calabria): il Giudice di rinvio avrebbe, quindi, confuso l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 285 c.p., cui si riferisce la contestazione nel presente giudizio, con quello di cui all'art. 422 c.p.. Pertanto, non richiedendosi per l'ipotesi di strage ex art. 285 c.p., lo specifico intento di uccidere (come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata) il ventaglio delle plurime direzioni finalistiche, connaturate alla non univocità dei fatti diretti a portare la strage, costituirebbe proprio il nucleo soggettivo del delitto descritto nel capo di imputazione. Precisa, inoltre, che la dizione "...fatti diretti a portare la strage.." (art. 285 c.p.) è diversa da quella "atti diretti" ed indica che l'elemento psicologico del reato di strage va desunto non tanto e non solo dal singolo segmento di condotta posto in essere da ciascuno dei concorrenti, ma dalla valutazione globale del fatto medesimo che, pur se in modo equivoco, era concretamente volto a provocare una strage. 2) IL RICORSO DELL'IMPUTATO.
Ricorre anche il difensore, il quale rappresenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 129 e 627 c.p.p., nonché con riferimento agli artt. 110, 112, 116, 285, 422 e
575 c.p.. I giudici del rinvio avrebbero ritenuto in modo contraddittorio che sia configurabile l'omicidio plurimo, pur avendo affermato che l'attentato perseguiva soltanto la finalità di interrompere la linea ferroviaria e che era escluso ogni intento di provocare vittime, conformemente alla strategia del COMITATO PER REGGIO CAPOLUOGO, volta a compiere solo azioni dimostrative con esclusione di condotte comportanti spargimento di sangue. Aggiunge che, nel consegnare l'esplosivo, UR aveva fatto affidamento su tale finalità e sulla perizia di coloro che avrebbero materialmente operato. Tanto emergerebbe dallo sgomento dal quale era stato colpito, quando aveva appreso da IL e CI della disgrazia che era avvenuta. La Corte in sede di rinvio - aggiunge - ha precisato che la sentenza della Cassazione stabiliva la necessità di individuare il nesso di causalità psichica ai sensi dell'art. 116 c.p.. Ricorda che la sentenza impugnata pone in risalto che a carico del ricorrente non sarebbe configurabile alcun atteggiamento volitivo di dolo diretto o indiretto, poiché la consegna dell'esplosivo riguardava soltanto un'azione di sabotaggio, intesa a danneggiare la linea ferroviaria e non a provocare una strage, che era stata esclusa perché in conflitto con le direttive del COMITATO suddetto. Partendo da questa premessa la Corte del rinvio sarebbe giunta ad una conclusione contraddittoria, ritenendo l'omicidio plurimo, in base al rilievo che per quest'ultimo delitto non è necessario il dolo specifico.
Sarebbe, quindi, configurabile il dolo eventuale, derivante dall'accettazione del rischio del verificarsi della morte di una pluralità di persone a seguito della collocazione e dello scoppio dell'ordigno posto all'uscita da una curva, dove i treni procedono a velocità non commisurata alla previsione dell'assenza di un tratto di binario (a causa dell'evidenziata esplosione del menzionato congegno).
In particolare la Corte del rinvio da un lato avrebbe escluso che UR sapesse quale azione avrebbero compiuto le persone alle quali aveva consegnato il suddetto materiale e dall'altro ha, invece, ritenuto che UR doveva prevedere, conoscendo tutti i dettagli della fase esecutiva, che da quelle modalità potessero derivare sia pure eventualmente la morte di persone.
La Corte, così ragionando, avrebbe travisato la prova sulla conoscenza da parte dell'imputato delle modalità d'impiego dell'esplosivo e sarebbe giunta a conclusioni contraddittorie, da un lato affermando che la consegna era diretta a compiere un danneggiamento con esclusione della finalità stragista, dall'altro sostenendo l'esistenza della volontà d'uccidere sia pure sotto il profilo della prevedibilità del deragliamento di un treno e, quindi, della configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 575 c.p.. Assume che, al fine di ritenere la prova di tale volontà non sarebbe utile il ricordato verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato al Pubblico Ministero in data 16 settembre 1994. Nel corso dell'interrogatorio il ricorrente dapprima aveva affermato che l'esplosivo era stato consegnato per compiere un attentato a piloni che reggono i cavi dell'energia elettrica o ad un treno ovvero ad un traghetto è successivamente, aveva asserito che il materiale doveva servire a compiere un attentato ad un pilone di Villa San Giovanni. Asserisce che la tesi della Corte, secondo cui l'imputato avrebbe cambiato versione su suggerimento del difensore durante una breve pausa per cambiare la bobina della registrazione, sarebbe carente di prova. Aggiunge che proprio davanti alla Corte d'Assise d'Appello in sede di rinvio UR ha ribadito le ultime dichiarazioni. Si sarebbe dovuto, dunque, applicare l'art. 129 c.p.p., pronunziando sentenza di proscioglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
PREMESSA.
Giunti al quinto grado giudizio occorre, per rendere più chiara l'intera vicenda e la decisione adottata, sintetizzare al massimo la situazione processuale. UR è stato accusato inizialmente del reato di cui all'art. 285 c.p. (intitolato "Devastazione, saccheggio e strage").
La norma così recita:
"Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito".
Assolto nei due gradi di giudizio di merito (prima perché il fatto non costituisce reato e, poi, per non averlo commesso) il 13 gennaio 2006 questa Corte su impugnazione della Procura Generale di Reggio Calabria ha annullato con rinvio la sentenza d'appello. In particolare l'annullamento è stato disposto per la contraddittorietà in cui era caduto il giudice di secondo grado sul tema fondamentale dell'elemento soggettivo. Questa Corte, cioè, ha adottato una decisione c.d. aperta, rendendo legittima e doverosa una rivalutazione del profilo soggettivo dell'intera vicenda. Definitivamente accertato è stata l'avvenuta consegna - da parte dell'imputato - di cinquanta chili di esplosivo agli esecutori. La Corte del rinvio (così definita per brevità e chiarezza nel testo della presente motivazione) ha ritenuto che il reato inizialmente programmato fosse quello di cui all'art. 431 c.p., comma 2, "Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento". In particolare l'accordo era finalizzato a compiere un'azione di sabotaggio della linea ferroviaria: a tale scopo era indirizzata la consegna dell'elevato quantitativo di esplosivo.
La Corte reggina ha confermato la conclusione della sentenza di primo grado (e non posta successivamente in discussione nei diversi gradi) secondo cui a carico di LA non è configurabile lo specifico intento di uccidere.
Tale aspetto della decisione non è posto in discussione neppure dal ricorso del Pubblico Ministero, che ha, quindi, condiviso l'assunto delle Corti territoriali, secondo cui è da escludere che gli esecutori perseguissero il dolo diretto di conseguire l'evento morte, essendo questo estraneo ad ogni logica interpretativa in base alla considerazione che esso era in insanabile conflitto con le direttive impartite dai dirigenti del COMITATO, ai quali premeva evitare che l'azione di destabilizzazione avvenisse attraverso spargimento di sangue, per non perdere il favore della popolazione reggina. Partendo dal principio secondo cui il delitto contestato deve essere frutto, da parte di tutti i correi, di una precisa determinazione volitiva e non di un mero dolo eventuale, inteso come accettazione del rischio di compiere una strage, la Corte del rinvio ha escluso che nella specie possa ritenersi sussistente il delitto di cui all'art. 285 c.p.. IL RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO.
Qui s'incentra la censura fondamentale del ricorso della Procura, secondo cui le modalità esecutive (collocazione dell'ordigno su binari in esercizio al momento del sopraggiungere di un treno, che procedeva a velocità, all'uscita da una galleria) dell'azione erano tali da dovere rendere del tutto prevedibile che il deragliamento era inevitabile: sussisterebbe, quindi, il dolo eventuale, consistente nell'accettazione del rischio dell'avverarsi di un evento altamente probabile, anche se non specificamente voluto.
Il ricorrente sostiene, quindi, che nel delitto contestato di cui al citato art. 285 c.p., troverebbe applicazione la nota e ricordata figura giuridica del dolo c.d. eventuale.
Sul tema il collegio reputa in tema di strage che il fine di uccidere - proprio perché integra il dolo specifico del reato - non può mai essere surrogato da forme degradate come quella del dolo eventuale. La morte di una o più persone, cioè, deve sempre rappresentare lo scopo precisamente perseguito dall'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria determinazione, agendo anche a costo di provocarlo (in tal senso mass. n. 098906, 107624, 159147, 165722, 172768, 172976, 179466, 179714, 182307, 184126).
Il ricorrente, senza svolgere un particolare approfondimento sull'argomento, sostiene che il delitto di strage di cui all'art. 285 c.p., sarebbe diverso da quello di cui al citato art. 422 c.p.,
proprio in ordine all'elemento soggettivo, poiché il dolo sarebbe specifico soltanto in relazione allo "scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, mentre con riferimento alla residua parte della condotta si sarebbe alla presenza di un dolo generico, che ammette il profilo eventuale.
Il collegio reputa di non dovere accogliere la soluzione prospettata, ma di doversi adeguare alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che trova la sua massima espressione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1 ud. 18/03/1970(dep. 30/11/1970), la cui massima n. 115780 così è formulata:
Il delitto di strage politica previsto dall'art. 285 c.p., si differenzia da quello di strage comune soltanto per la presenza, nel primo reato, dell'elemento psicologico subspecifico (fine motivo), che segna la connessione tra l'azione e l'intento finalistico di recare offesa alla personalità dello stato, restando per il resto identiche le due figure delittuose nell'elemento obiettivo e nell'elemento subiettivo proprio del reato (dolo). In altri termini, la strage è reato comune (contro la pubblica incolumità) se l'agente non abbia avuto altro fine che quello di uccidere private persone diventa reato speciale politico (contro la personalità dello Stato) se l'intento dell'agente sia stato che l'evento si ripercuota sulla compagine statale come lesione alla persona giuridica dello Stato.
Tale decisione nei decenni successivi ha trovato conferma costante nelle seguenti sentenze indicate sinteticamente con il numero di massima: 137942, 172769, 172976 179466 196462.
Quest'orientamento, poi, non essendo intervenuta alcuna modifica normativa, potrebbe essere disatteso soltanto alla presenza di una puntuale critica da parte del ricorrente, che si è limitato, invece, ad un'affermazione interessante, ma priva di sviluppo ermeneutico, così come lo è il non citato indirizzo dottrinario (cui sembra inconsapevolmente ispirarsi l'esponente), che è, invero, del tutto isolato nell'intero panorama dottrinario sul tema degli attentati politici.
Alla condivisione di quest'indirizzo giurisprudenziale il collegio perviene per convinta adesione interpretativa. La norma in esame è inserita tra i delitti contro la personalità dello Stato ed in particolare nel capo secondo del titolo primo relativo a quelli contro la personalità interna dello Stato medesimo. La specifica statuizione serve a tutelare la sicurezza della popolazione, che è posta in pericolo dal compimento di uno dei tre fatti previsti dalla norma e consistenti nella devastazione, nel saccheggio o nella strage. Queste tre ultime condotte possono essere tra loro alternative, nel senso che è sufficiente per configurare l'ipotesi di reato anche la perpetrazione di una sola di esse, ma il fine di arrecare pregiudizio alla serena convivenza tra i cittadini sia sotto l'aspetto della mera incolumità individuale o fisica dei suoi componenti sia nella sua dimensione patrimoniale deve necessariamente sussistere.
In sintesi dall'intero dettato normativo s'evince che duplice deve essere il fine specifico che il soggetto attivo deve volere realizzare: da un lato deve essere guidato dalla precisa volontà volta a porre in essere uno o più dei tre fatti innanzi evidenziati e dall'altro essere sostenuto da una ulteriore puntuale determinazione volitiva diretta ad aggredire uno dei beni primari della convivenza sociale e, cioè, la sua sicurezza. Tali finalità, però, devono essere ben presenti nella sfera psichica dell'agente, che deve con determinazione tendere alla loro realizzazione. Ne consegue che una forma di volontarietà sostitutiva, surrogata o minore qual è quella in cui il soggetto agisce, pur prevedendo che l'evento possa verificarsi, non è compatibile con il dolo diretto e specifico, di cui l'intera azione deve essere manifestazione nelle due essenziali componenti: oggettiva e psicologica. L'intenzione precisa da cui deve essere spinto in modo fortemente volitivo il soggetto attivo è inconciliabile con una mera previsione di probabile o addirittura soltanto possibile realizzazione dell'evento.
L'agente deve volere attentare ed avere la precisa volontà di provocare una strage, senza che abbia rilevanza giuridica l'accettazione del rischio connesso con l'espletamento di talune condotte.
Solo se è ravvisabile nella fattispecie tipica la particolare figura del dolo c.d. generico, si può configurare il menzionato dolo eventuale, che è, invece, incompatibile con la specificità dell'elemento soggettivo.
In sintesi deve affermarsi che il delitto di cui all'art. 285 c.p., richiede la presenza di un duplice dolo specifico, consistente prioritariamente nella volontà di arrecare pregiudizio alla sicurezza interna della collettività e dal fine subordinato, ma congiunto, di aggredire l'incolumità dei consociati del loro patrimonio attraverso una preordinata e programmata condotta consistente nel saccheggio, nella devastazione o nella strage. Il dolo eventuale, invece, sussiste quando il soggetto attivo, pur prevedendo come probabile o anche meramente possibile il verificarsi di un risultato determinato dalla sua azione, ne abbia accettato il rischio. Consegue che nei delitti nei quali è normativamente richiesto come elemento indispensabile l'intenzionalità finalistica della condotta è incompatibile con la medesima l'attribuibilità a titolo di dolo eventuale, il quale per la sua stessa essenza comporta che l'agente tende ad escludere il conseguimento di un evento, limitandosi ad accettarlo solo in via ipotetica, pur se avverabile. In base alle esposte considerazioni in diritto il ricorso del Pubblico Ministero va rigettato, poiché è da escludere che nella specie sussista il delitto di cui all'art. 285 c.p.. La sentenza della Corte d'Assise di Reggio Calabria, qui impugnata è giunta, pertanto, a corrette conclusioni giuridiche, in linea con la coerente valutazione probatoria compiuta e con il principio di diritto formulato in maniera estremamente ampia nella sentenza d'annullamento pronunziata da questa Corte il 13 gennaio 2005, Che COSÌ lo Stabilisce: "Compito del giudice di rinvio è la precisa individuazione del nesso di causalità psichica che, come si è detto, secondo la dottrina e la giurisprudenza, rende punibile un evento eziologicamente ricollegabile alla condotta dell'agente". La Corte del rinvio ha reputato che la sistemazione dell'esplosivo sulla linea ferroviaria fosse stato frutto di un'azione compiuta con l'accettazione della probabilità che, a seguito della deflagrazione, potessero avvenire numerosi decessi e, cioè, con dolo eventuale e, conseguentemente, ha ritenuto configurabile l'omicidio plurimo. IL RICORSO DELL'IMPUTATO.
Parimenti da respingere è l'impugnazione di UR. Il gravame de quo è stato svolto sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p., lett. e), in quanto la motivazione sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria.
Ricorda l'esponente che la stessa decisione impugnata ha evidenziato essere escluso l'intento di provocare vittime in coerenza con la strategia del COMITATO PER REGGIO CAPOLUOGO.
Partendo da quest'affermazione, la Corte calabrese avrebbe dovuto pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, poiché mancherebbe il nesso eziologico tra il suo operato e gli eventi successivi. Quei giudici non avrebbero dovuto dare credito alla prima parte delle sue dichiarazioni, con riferimento alla conoscenza del programma di compiere l'attentato al treno, ma alla seconda versione, intervenuta alla ripresa dell'interrogatorio, nel corso del quale egli aveva precisato che la consegna era relativa ad "attentati vari". Il ricorrente nell'atto d'impugnazione interpreta tale termine nel senso seguente "senza alcuna concreta e specifica motivazione nel senso che si sarebbero posti in essere dei danneggiamenti". Il collegio reputa che le osservazioni del difensore sull'asserita mancata conoscenza della destinazione dell'esplosivo ad eseguire quest'attentato siano per un verso irrilevanti e per altro non consentite. Nel verificare lo sviluppo della causazione seriale e segmentata dell'evento in esame, occorre considerare che ogni azione umana volontaria deve essere presidiata da un vaglio intellettivo, anche se ridotto all'essenziale, in ordine ad un'anticipazione prognostica dell'esito della propria condotta, anche se in tesi estraneo alla determinazione volitiva;
all'agente è richiesto - invero lo sforzo minimo di prevedere in concreto quale pericolo possa derivare dall'azione che si sta per compiere.
La Corte calabrese ha ritenuto sussistente nel caso in esame a carico degli esecutori il dolo eventuale, perché il soggetto che colloca esplosivo sui binari ferroviari accetta il rischio del deragliamento e delle sue conseguenze mortali (così come avvenuto nella specie). Ha ritenuto che UR realizzando un segmento dell'intera condotta sia parimenti responsabile.
L'impostazione è corretta, poiché è evidente che una persona dotata di capacità intellettiva anche ridotta e di ordinaria normalità psichica si rende conto che la consegna di un rilevante quantitativo di esplosivo (prelevato da una cava dove gli effetti del brillamento delle mine ha visibili effetti devastanti finanche nella roccia), per eseguire "attentati vari", determina l'insorgere della Consapevole prospettazione dell'eventualità, ampia e concreta, che, nel corso delle suddette operazioni, si provochi la morte di uno o più soggetti: procedere parimenti, malgrado tale previsione, alla traslazione di siffatto materiale comporta la conseguente accettazione dell'elevato rischio connesso, che, pur se escluso in tesi, rimane sempre realizzabile in rapporto di stretta derivazione causale con l'azione posta in essere, finalizzata proprio all'esecuzione dei predetti attentati.
Ciò considerato, deve anche aggiungersi - per completezza espositiva - che i rilievi difensivi sull'assenza di consapevolezza della destinazione del prodotto ad eseguire un attentato al treno sono - per le evidenziate ragioni - non soltanto ininfluenti ai fini del decidere, ma anche non deducibili in sede di Legittimità: i giudici territoriali hanno ritenuto la piena attendibilità della prima versione resa dall'imputato nell'interrogatorio del 16 settembre 1994 ed hanno considerato non credibile la seconda parte della narrazione dell'accaduto, intervenuta dopo la sospensione del predetto atto, avvenuta per sostituire la bobina della registrazione in corso. La sentenza impugnata, infatti, ha dato pienamente conto delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha conferito credito alla prospettazione secondo cui LA conosceva l'uso che sarebbe stato fatto dell'esplosivo da lui procurato e consegnato a LV e CA, i quali secondo la dichiarazione iniziale dello stesso LA dovevano "fare un attentato a dei piloni ed al treno e poi volevano anche mettere bombe sui traghetti, ma questo non gli è stato consentito da ME CE. La Corte ha rilevato che tale versione è stata ribadita anche in altro successivo passo della narrazione - poi rettificata dopo un intervallo - nel senso che l'esplosivo serviva per attentati vari ed ha ripetuto il convincimento conseguito, ricordando che LA al Pubblico Ministero ha precisato di avere avuto conferma - dai due soggetti menzionati - che nell'attentato al treno era stato usato proprio il suo esplosivo. Trattasi, quindi, di un apprezzamento che non è censurabile in Cassazione, perché frutto di argomentata e logica motivazione desunta dalla dettagliata ricostruzione dell'intera vicenda sostanziale, esaminata alla luce delle dichiarazioni dell'imputato, depurate dalle parziali ritrattazioni non attendibili, e raffrontate con gli accadimenti concreti e con le successive confidenze dei correi.
Al rigetto del ricorso dell'imputato consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del P.G.. Rigetta altresì il ricorso di UR IA BA, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007