Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
La operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8 cod. civ. presuppone che in atti risulti la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore. Detta prova si concreta nell'accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10383 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA Sal Sig. Sele per diritti € 3.00 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1711'3 2002 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IL CANCELLIERE SEZIONE TERZA CIVILE 1 0 383/02 Agenzia Composta dagli Ill.mi gg.r R.G.N. 4157/99 Dott. Vittorio DUVA 99 FAVARA = Rel. Consigliere Dott. Ugo 27585 VITTORIA Consigliere Dott. Paolo 2075 Rep. TRIFONE Consigliere Dott. Francesco Ud.20/09/01 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig. ANN per diritti € 3,40 sul ricorso proposto da: # 17 LUG. 2002 RAS SPA, con sede in Milano, in persona dei dirigenti e IL CANCELLIERE legali rappresentanti Avv. C. Parenti e Avv. G. domiciliata in ROMA VIA DELLA Raiteri, elettivamente VITE 7, presso lo studio dell'avvocato D'AMELIO PIERO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GALANTINI GAETANO, CARLO F. GALANTINI i primi per Richiesta copia studio CTEdal Sig. delega in atti e l'ultimo per procura speciale per per diritti € 3 ilNO FI NA di Milano del 05/09/01 rep.n. 17 LUG. 2002 IL CANCELLIERE 99232; ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001
contro
Richiesta copia studio 1610 LO BE;
dal Sig. Fi per diritti € 310 il 17 LUG. 2002 1 IL CANCELLIERE intimato e sul 2° ricorso n 06678/99 proposto da: LO BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P MASCAGNI 154, presso 10 studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ERMENEGILDO BORGHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RAS SPA, con sede in Milano, in persona dei dirigenti e Avv. C. Parenti e Avv. G. legali rappresentanti domiciliata in ROMA VIA DELLA Raiteri, elettivamente VITE 7, presso lo studio dell'avvocato D'AMELIO PIERO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati GALANTINI GAETANO, CARLO F. GALANTINI i primi per delega in atti e l'ultimo per procura speciale per NO FI NA di Milano del 05/09/01 rep.n. 99232; controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 376/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile, emessa il 14/01/98 e depositata il 10/02/98 (R.G. 2917/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Carlo F. GALANTINI;
udito l'Avvocato Paolo VITUCCI;
2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 29.9.81 OG Ro- berto conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la RA assicuratrice per sentirla condannare al pagamento di tutte le provvigioni relative alle polizze stipulate nella zona di Varese. Assumeva l'attore in citazione di essere stato dal Maggio 1970 al Maggio 1981 agente principale della RA nella zona di Varese con esclusiva in 27 comuni e che nel corso di tale rapporto la inti- mata aveva violato il suo diritto di esclusiva stipu- lando direttamente polizze senza riconoscergli alcuna provvigione. Radicatosi il contraddittorio, la convenu- ta contestava la domanda della quale chiedeva il riget- to. All'esito della istruttoria, il Tribunale con sen- tenza del 28.3.94 condannava la RA al pagamento in fa- vore dell'attore della somma di lire 14.788.870, oltre rivalutazione ed interessi per provvigioni su polizze- vita stipulate da altri agenti, nonchè della somma di lire 25.394.598 con rivalutazione ed interessi per provvigioni sulla polizza-convenzione AerMacchi, nonchè della somma di lire 665.500 per indennità ex art. 29 3 I accordo collettivo agenti relativa al ramo-vita, oltre rivalutazione ed interessi. A seguito di impugnazione della RA, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 10.2.99 determinava in lire 6.770.000 pari a cinque provvigioni annuali il credito del OG che condannava a restituire alla RA la somma di lire 8.018.870, oltre rivalutazione ed interessi fino al pagamento da parte della RA. Confermava, nel resto, in sentenza dei primi giudici ponendo le spese a carico della RA nella misura dei due terzi e compensando un terzo delle stesse. Motivava, tra l'altro, la Corte che era da ritener- si provato che le 69 polizze vita non erano state as- sunte direttamente dalla proponente ma erano state concluse da altri agenti con la collaborazione di ispettori RA per cui si unaera in presenza di que- stione relativa ad agenti e non tra impresa preponente ed agenti. Ciò costituiva violazione del diritto di esclusiva. AerMacchi polizza convenzione la In ordine alla Corte riteneva non provato lache SU avesse contraente ER agito quale rappresentante della nella riconosciuta veste di broker. L'attività del bro- ker, assimilabile a quella di un mediatore, si realizza anche in quella accessoria di assistenza a favore 4 dell'assicurando, ma senza che ciò comporti istituzio- nalmente rappresentanza, cioè potere di sostituirsi all'assicurando nel compimento di attività giuridiche per conto di quest'ultimo con effetti diretti nella sua sfera giuridica. Da ultimo, i secondi giudici affermavano che la prescrizione quinquennale delle quote provvigionali de- corresse dalle singole date in cui annualmente il Bolo- gnini avrebbe dovuto percepire le quote stesse, onde DETRATTE LE annualità prescritte competevano al Bolo- gnini stesso le ultime cinque annualità anteriori alla data di inizio del giudizio, vale a dire lire 6.770.000, con conseguente restituzione di lire 8.018.700. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la RA affidandolo a due motivi. Ha resistito con controricorso il OG che, a asua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato due motivi ai quali con controricorso ha resistito la RA. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sen- cpc, tenza. Con il primo mezzo di impugnazione la RA, denun- 5 ziata la violazione degli artt. 62,113,115 cpc, 1362,1363,1748,2697 cc, nonché la insufficiente mo- 1 tivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erronea- mente affermato che le 69 polizze-vita siano state con- cluse da agenti limitrofi con la collaborazione degli ispettori della RA, così violandosi il diritto di esclusiva dell'agente-OG incaricato di stipulare contratti nella zona di Varese. Quanto precede, assume, ancora, la ricorrente, nella più evidente assenza di prove. Con altro profilo di censura la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto violato il diritto di esclusiva considerando l'attività di fiancheggiamento svolta dagli ispettori che non sa- rebbe stata, invece, determinante per la stipula delle polizze da parte degli altri agenti. La doglianza non ha fondamento. Nella motivazione della sentenza impugnata la corte milanese ha rilevato che andava, nel caso concreto, ap- plicata la normativa scaturente dall'accordo nazionale Agenti-Imprese assicuratrici, onde la collaborazione prestata dalla impresa preponente ad altri agenti ope- ranti in zone limitrofe finiva per risolversi in atti- vità di ausilio alle varie agenzie per incrementare il loro portafoglio nel territorio di esclusiva dell'ex agente con conseguente violazione del relativo diritto spettante all'agente stesso. Ora, la ricorrente cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità sollecita da parte di questa Corte una diversa valutazione delle prove, vale a dire un giudizio di merito precluso in questa sede. In effetti, il giudice di merito con in- sindacabile apprezzamento dei fatti ha ritenuto a mezzo anche della concordata consulenza tecnica, che vi fosse stata violazione del diritto di esclusiva spettante al OG sulla base di una duplice considerazione, la intestazione delle polizze-vita ad agenti limitrofi, le ammissioni sulla attività di collaborazione data agli CO-agenti dagli ispettori della RA. Tale accertamento stituisce, ripetesi, indagine di fatto riservata in via istituzionale al giudice del merito e non sindacabile in questa sede ove motivata logicamente e esauriente- mente, come nella specie. Conclusivamente, la Corte territoriale ha corretta- mente affermato che, nel caso concreto, le 69 polizze vita non erano state assunte in via diretta dalla pre- ponente ma dagli agenti limitrofi, ai quali erano inte- state, con la collaborazione degli ispettori della RA 1 il che costituiva violazione del diritto di esclusiva che legittimava il OG alla richiesta delle prov- vigioni. Con il secondo mezzo di annullamento la RA, denun- ziata la violazione degli artt. 1362,1363,1748,1753 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo, con riferimento, rispettiva- mente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto non ap- plicabile l'art. 7 dell'accordo nazionale non essendo stato provato il presupposto di esso, cioè che il bro- ker SU avesse agito quale rappresentante della assicurata ER. In particolare, la ricorrente de- duce che il broker doveva ritenersi un semplice "nuncius", onde la mancanza del potere rappresentativo sarebbe perciò irrilevante in capo al broker, attese anche le funzioni conferitegli dalla 1.792/84. La doglianza non ha fondamento. Nella motivazione della sentenza impugnata giudi- ci di seconde cure hanno rilevato che non era agli atti provato che la SU avesse agito quale rappresen- tante della ER nella riconosciuta veste di bro- ker, in altri termini che la prima si fosse sostituita nella seconda nel compimento di attività giuridiche per conto di quest'ultima con effetti diretti nella sua 8 sfera giuridica. Per conseguenza, la Corte del merito ha ritenuto lanon applicabile clausola dell'accordo nazionale nella quale si prevede che quando l'impresa conclude affari direttamente, le polizze siano assegna- te all'agenzia espressamente indicata dal contraente. La Corte territoriale ha correttamente applicato le di ermeneutica contrattuale laddove ha ritenuto norme che il broker non poteva designare Milano supportando la decisione adottata con congrua e logica motivazione, né la ricorrente prospetta, come sarebbe stato necessa- rio, i criteri di interepretazione male applicati onde la in definitiva,censura, unasi risolve in critica della ricostruzione della volontà contrattuale che, CO- me è noto, attiene al merito ed è, come tale, irricevi- bile in sede di legittimità. Va, quindi, disatteso anche il secondo mezzo e con esso l'intero ricorso principale. Con il primo mezzo del ricorso incidentale il Bolo- gnini, denunziata la violazione degli artt. 112 e 189 omessa motivazione su punto decisivo cpc, nonché la - della controversia con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia dato ingresso alla eccezione di prescri- zione dedotta in sede di gravame ma non riproposta alla udienza di precisazione delle conclusioni. La doglianza non ha fondamento. Dall'esame degli atti che questa Corte può compiere attesa la natura dell'errore denunziato si evince che la RA in sede di conclusioni chiedeva alla Corte di Appello l'accoglimento dei dedotti motivi e, di conse- guenza, anche quello riguardante la eccezione di pre- scrizione sollevata ai sensi dell'art. 2948 n.4 CC. Le- gittimamente, pertanto, i secondi giudici hanno esami- nato quanto dedotto dall'appellante sul punto. Con il secondo mezzo di annullamento il OG, denunziata la violazione degli artt.2947,2941 n.8,2946,2935,2948 n.4, nonché la insufficiente motiva- zione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art, 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto non applicabili le norme in tema di decorrenza e di sospensione della prescrizione. Deduce, in particolare, il ricorrente che la prescrizione non poteva decorrere dalla data di ma- turazione delle singole quote provvigionali. In concreto, non andava applicata la disposizione di cui all'art. 2948 n.4 cc, ma il termine di prescri- zione decennale. La doglianza non ha fondamento. Va premesso che affinchè ricorra la fattispecie prevista dall'art. 2941 n.8 è necessario che sussista 10 un comportamento doloso del debitore, cioè una attività diretta intenzionalmente ad occultare al creditore la esistenza della obbligazione e che tale comportamento abbia ingenerato una situazione obiettiva che precluda al creditore stesso la possibilità di fare valere il proprio diritto. Nella motivazione della sentenza impugnata secon- di giudici hanno evidenziato che sul decorso della pre- scrizione non rileva la impossibilità di fatto ad agi- re. Va, inoltre, rilevato che ai fini della operatività del numero 8 dell'art. 2941 cc occorre il fatto doloso del creditore diretto all'occultamento della esistenza del debito, in altri termini è necessario che vi sia in atti la prova del dolo che si concreta nell'accertamento che il debitore abbia creato una si- tuazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore. Mancando detta prova i giudici di seconde cure han- correttamente ritenuto con insindacabile valutazione no di fatto che la prescrizione iniziasse a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere e, quindi, dalle singole date in cui annualmente il Bolo- gnini avrebbe dovuto percepire le quote provvigionali con conseguente spettanza delle ultime cinque annualità anteriori alla data di inizio del giudizio dovendosi 11 1 applicare la prescrizione quinquennale prevista dal nu- mero 29484 dell'art. cc essendo pacifico che le prov- vigioni dovute e richieste dal OG non hanno ca- น rattere risarcitorio ma retributivo per cui soggiaccio- no alla prescrizione di cinque e non dieci anni. Va, conclusivamente, disatteso anche il secondo mezzo e con esso l'intero ricorso incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 cpc).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20.9.01. Il Presidente Il Consigliere est. Nú riaNiños's toura ilgo favarg IL CANC ERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T129.11 456T 3089 TOT. 160,17Depositata in Cancelleria Oggi, 47.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE A R E ROMA 2 26 MAG. 2004. A Registrato e- k 16252) (euro.....CEN 412 Danger 1