Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10383
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Sentenza 17 luglio 2002

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La operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8 cod. civ. presuppone che in atti risulti la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore. Detta prova si concreta nell'accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10383
    Data del deposito : 17 luglio 2002

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