Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2001, n. 7586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7586 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 Disciplinore I 1 7586 /0 1 Z / 4 N A / - R 6 cotero T R 2 B P RLICA ITALIAN S . A I I R . L C N G L P S . E I I A L D R OPOLO . P D L I B A E C A D D S A E SUPREMA DI CASSAZIONE I 0 I I 1 E S Oggetto 3 D N R T 1 E E N S . T I Procedimento disciplina- E SEZIONE TERZA CIVILE E N A A re nei confronti di un N M notaio. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO -- Presidente R.G.N. 18933/00 Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Cron. 17459 Dott. Francesco SABATINI Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud. 02/03/01 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NT, elettivamente domiciliato a ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SERGES, difeso dall'avvocato FERDINANDO PINTO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LI;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati 2001 avversO la sentenza n. 1984/00 della Corte d'Appello 433 di LI , I Sezione civile emessa 1'8/6/2000, 1 depositata il 19/07/00; R.G. 64/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/03/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha chiesto si dichiari improcedibile l'azione disciplinare, con le pronunce di legge. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello del 28.2.2000, il notaio Antonio Formisano (incolpato di dodici contravvenzioni all'art. 2 R.D.L. 166/37 commesse tra il 15.2 e 1'8.10.96 e di una contravvenzione all'art. 51 n. 8 della L. 89/13 commessa il 14.10.96) chiedeva la riforma della sentenza del 25.1.2000 con la quale il Tribunale di Napoli lo aveva dichiarato colpevole delle infrazioni ascritte e lo aveva condannato alla sanzione amministrativa di £ 25.000 ed alla ammenda di £ 20.000, oltre spese, onerando la Cancelleria degli adempimenti di cui agli artt. 154 e ss. L 89/13. Il ricorrente sosteneva tra l'altro l'estinzione per prescrizione ex art. 146 L.N. Con sentenza 8.6 19.7.2000 la Corte d'Appello di Napoli - così : provvedeva: a) accoglie per quanto di ragione l'impugnazione e per l'effetto dichiara estinti gli illeciti contravvenzionali di cui agli atti di repertorio nn. 30416 del 15.2.96, 30829, 30830 e 30831, tutte del 14.3.96, 30964 e 30965 del 27.3.96, nonché 31405 del 2.5.96; b) dichiara il notaio Formisano Antonio responsabile delle restanti infrazioni disciplinari ascrittegli, condannandolo al della sanzione pagamento amministrativa di L.
8.000 per i residui illeciti di cui al capo a) ed alla ammenda di £ 20.000 per la contravvenzione di cui al capo b). Onera la Cancelleria agli adempimenti di cui alla L 89/13”. Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni: ... Sotto diverso profilo, deve trovare parziale accoglimento l'eccezione di prescrizione, prevista in 4 anni dal giorno della commessa infrazione, "ancorché vi siano stati atti di procedura", secondo la disposizione 3 invocata. In considerazione dell'epoca di redazione degli atti di repertorio in contestazione, pertanto, delle dodici infrazioni di cui al capo a) risultano prescritte quelle collegate agli atti di repertorio nn. 30416 del 15.2.96, 30829, 30830 e 30831, tutte del 14.3.96, 30964 e 30965 del 27.3.96, nonché 31405 del 2.5.96. Non rientrano nel periodo prescrizionale previsto quelle nn. 32382 e 32388 del 18.7.96, 32969 dell'1.10.96 e 33074 dell'8.10.96, in ordine alle quali, come pure in relazione alla contravvenzione di cui al capo b), realizzata il 14.10.96, va confermata la condanna dell'attuale appellante, una volta mantenuto fermo, per i motivi esposti, il rigetto della domanda di ammissione al beneficio dell'oblazione proposta in via principale dal notaio incolpato. In conseguenza, ne va disposta la condanna alla sanzione amministrativa di L.
2.000 per ciascuna delle quattro ultime violazioni indicate fra quelle riportate al capo a) . dell'epigrafe, e ad un'ammenda di L. 2000 per la contravvenzione di cui al capo b)". Contro questa decisione ricorre per cassazione il notaio. Il P.M. ha concluso come sopra. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il notaio ricorrente evidenzia che tutti gli illeciti risultano estinti per prescrizione ex art. 146 L.N. in quanto l'ultima infrazione contestata risale al 14.10.96. Il motivo deve ritenersi fondato. Infatti, come questa Corte Suprema ha già più volte rilevato "La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione e' stata commessa "ancorche' vi siano stati atti di procedura" (legge 6 febbraio 1913, n. 89 art. 146) e quindi, non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale. Detta prescrizione determina l'improcedibilita' dell'azione disciplinare ed opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimita', ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata con preclusione, di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (v. tra le altre Cass. n. 3142 del 17/03/2000). Nella specie va dunque affermata l'improcedibilità dell'azione disciplinare per prescrizione della medesima (conseguentemente ogni ulteriore doglianza deve ritenersi assorbita); il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza. Nulla per le spese. Così deciso a Roma il 2.3.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE E Анроль війни R Albert Theni A 2 6 N E 8 I . 9 N L N 1 / P O - I I 4 Z / B C 6 A S . 2 RE 01 I R L . L D T IL CA R . Giovanni Giambattista A S I P . . G B D E A A L R I T E R D 1 A E I 3 1 S D T N . A Depositata in Cancelleria E E S N T M I N A E oggi, lì -5.64U,-2001- S E T M E IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni Giambattista S