Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
Il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo conseguente alla sua occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo le regole generali dettate dall'art. 2043 c.c., dovendosi considerare anche la mancata percezione dell'indennità aggiuntiva alla quale il coltivatore stesso avrebbe avuto diritto, ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento d'espropriazione. Sicché, tale danno non può essere limitato al mero computo dei prodotti del terreno perduti o rapportato ai parametri previsti dall'art. 43 della legge n. 203 del 1982, posto che questa norma disciplina una situazione che non può essere considerata equipollente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Pres. di Sez. -
Dott. Antonio IANNOTTA - Pres. di Sez. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. AN OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 1794 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1995, proposto da
AL AR, IC RO, IC IN, IC RI SE, LL LE, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Arenula n. 41, presso lo studio dell'avvocato MA Zaccagnini, che li rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso e li difende,
ricorrenti contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bellini n. 10, presso lo studio dell'avvocato Aldo Fontanelli, rappresentato all'avvocato Silvestro Calabrese in virtù di procura speciale a margine del controricorso e dallo stesso difeso,
controricorrente e contro
COOPERATIVA EDILIZIA "LA VERIDINA", società a responsabilità limitata con sede in San AN La Punta, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oppido Mamertino n. 4 presso lo studio dell'avvocato Zambrano, rappresentata dagli avvocati Giampietro Garofalo e Gaetano La Piana in virtù di procura speciale a margine del controricorso e dagli stessi difesa,
controricorrente e contro
ER RO, residente in Catania, Corso Italia n. 69, intimata e contro
PI RORIO, residente in Catania,
intimato e nei confronti di
AL IA, AL AL, AL TO, AL IN, AL EL, (eredi di AL AN) tutti residenti in San AN La Punta, Via Montello n. 19
intimati nonché sul ricorso iscritto al n. 3326 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1995, proposto da
COOPERATIVA EDILIZIA "LA VERIDINA", società a responsabilità limitata con sede in San AN La Punta, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oppido Mamertino n. 4 presso lo studio dell'avvocato Zambrano, rappresentata dagli avvocati Giampietro Garofalo e Gaetano La Piana in virtù di procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale e dagli stessi difesa,
ricorrente incidentale contro
AL AR, IC RO, IC IN, IC RI SE, LL LE, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Arenula n. 41, presso lo studio dell'avvocato MA Zaccagnini, che li rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso e li difende,
controricorrenti e contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, in persona del Sindaco in carica, intimato e contro
ER RO, residente in Catania, Corso Italia n. 69, intimata e contro
PI RORIO, residente in Catania, intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 604 del 22 settembre 1994. Udita, nella pubblica udienza del 26 marzo 1999, la relazione del Consigliere dottor AN Olia;
udito, per il Pubblico ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Paolo Dettoci, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione, il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso, ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con decreto 9 giugno 1980 il Commissario Regionale del Comune di San AN La Punta dispose l'occupazione d'urgenza, per il periodo di anni cinque, di un'area dell'estensione di mq. 5402 ricompresa in un fondo di proprietà di IO RP coltivato da AN AL, TO AL e PI SI, in forza di un contratto di mezzadria migliorataria
L'occupazione era strumentale all'espropriazione dell'area in favore del Comune di San AN La Punta in funzione della realizzazione di un Piano di Edilizia Economica e Popolare ed alla successiva attribuzione del diritto di superficie sulla stessa area alla cooperativa La IN.
Detta cooperativa si immise nel possesso dell'area in data 4 luglio 1980.
Peraltro, nel periodo di occupazione legittima (e, per vero, neanche successivamente) non fu emanato il decreto di esproprio, mentre nello stesso periodo l'area fu irreversibilmente trasformata perché sulla stessa la Cooperativa La IN realizzò 16 edifici. 2.- Con atto notificato nella prima decade del febbraio 1986 TO AL e PI SI convennero davanti al Tribunale di Catania AN AL, OS ER e OSrio RP quali eredi di IO RP deceduto nelle more, il Comune di San AN La Punta e la cooperativa La IN.
In quell'atto gli attori richiamarono le circostanze avanti esposte. Dedussero che ciascuno di loro aveva coltivato una precisa porzione del fondo RP e che ciascuna di dette porzioni era stata ridotta a seguito della occupazione e della realizzazione delle costruzioni. Sostennero che tanto aveva pregiudicato i loro diritti quali coloni. Chiesero, infine, al giudice adito di condannare, in solido, il Comune e la cooperativa, nonché se e per quanto di ragione gli altri convenuti: a) ad una somma corrispondente al valore agricolo medio del terreno abusivamente occupato per la costruzione degli alloggi sociali della cooperativa La IN maggiorato del 50% quale indennità aggiuntiva, da rivalutarsi a far data dal 9 giugno 1987, con i corrispondenti interessi;
b) l'indennità per il periodo di occupazione legittima;
c) una somma a titolo di risarcimento danno per il periodo di occupazione illegittima.
Il Comune di San AN La Punta e la Cooperativa La IN contestarono la domanda. In particolare: ciascuno di essi eccepì il difetto della propria legittimazione passiva e sostenne che la stessa legittimazione apparteneva all'altro convenuto;
entrambi eccepirono che la domanda era improponibile essendo ancora in corso l'occupazione legittima del fondo in quanto l'originario periodo era stato prorogato per legge;
la cooperativa, infine, contestò che gli attori avessero coltivato il fondo nell'ultimo anno antecedente l'occupazione.
Il Tribunale di Catania, decidendo con sentenza depositata il 23 aprile 1991 respinse la domanda avendo ritenuto che gli attori non avessero dimostrato la loro qualità di mezzadri alla data indicata dalla L. 22 ottobre 1971 n. 865. TO AL, nonché OSria AL, OS SI, NA SI e MA IU SI (eredi di PI SI) proposero impugnazione in secondo grado convenendo davanti alla Corte d'appello di Catania il Comune di San AN La Punta, la cooperativa edilizia La IN, OS ER e OSrio RP, nonché GR AL, LE AL e TO AL quali eredi di AN AL. I convenuti Comune di San AN La Punta e la Cooperativa La IN, costituitisi in giudizio, resistettero all'impugnazione. Gli altri convenuti rimasero contumaci.
La Corte adita ha deciso con sentenza depositata il 22 settembre 1994. La Corte ha così risolto le singole questioni costituenti momenti logico-giuridico essenziali della decisione. - Le risultanze processuali dimostrano sia che TO AL e PI SI conducevano il fondo RP sin dal 1951 in forza di un contratto di mezzadria migliorataria;
e sia che tale rapporto era ancora in corso alla data indicata dal secondo comma dell'art. 17 L. n. 865/1971, sicché costoro avevano titolo a conseguire il ristoro riconosciuto dall'ordinamento positivo ai coltivatori di un fondo agricolo oggetto di espropriazione formale o sostanziale per occupazione acquisitiva.
- Nella specie sulle porzioni di fondo coltivate dagli originari attori si è verificata una espropriazione sostanziale. - Di conseguenza, l'azione proposta da TO AL e da PI SI è ammissibile.
- Peraltro, gli attori (e, per essi, i loro aventi causa) hanno diritto soltanto al risarcimento del danno, e non alla indennità prevista dall'art. 17 L. 22 ottobre 1981 n. 865. - Dell'obbligazione risarcitoria non sono responsabili:
a) i proprietari del fondo;
b) l'altro mezzadro AN AL;
c) il Comune di San AN La Punta, atteso che il danno conseguente alla espropriazione sostanziale deve essere risarcito dall'autore dell'illecito a cui favore si producano gli effetti della occupazione acquisitiva, e che, tenuto conto delle risultanze istruttorie, si deve escludere che quell'ente locale si trovi nelle anzidette condizioni.
- Quindi, l'unica legittimata passiva è la Cooperativa La IN, autrice materiale dell'illecito e proprietaria degli alloggi costruiti.
- Il danno deve essere liquidato secondo il criterio della sua "commisurazione al pregiudizio economico ricollegabile alla anticipata risoluzione del rapporto di mezzadria, e quindi al mancato reddito dalla data di immissione in possesso (4.7.1980) a quella in cui il rapporto sarebbe naturalmente cessato, non essendo dimostrata l'esistenza di altri danni".
- Pertanto, tenuto presente che il rapporto di mezzadria è scaduto prima del 1987 e sulla base delle conclusione del consulente tecnico d'ufficio opportunamente corrette, tale danno - rivalutato alla data della decisione - ammonta a complessive L. 5.641.550. - Posto che non risulta dimostrata l'estensione del terreno effettivamente coltivata da ciascuno dei due originari attori, le quote devono presumersi uguali;
di conseguenza agli eredi di ciascuno di essi deve essere riconosciuta la somma di L. 2.820.550, oltre agli interessi da calcolarsi in relazione al mancato reddito per ciascuno dei sei anni, e con decorrenza dalla scadenza delle singole indennità.
Indi, alla stregua delle riassunte conclusioni ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado;
ha condannato la Cooperativa La IN a pagare a ciascuna delle dette parti istanti la somma di L. 2.820.550, con gli interessi da calcolarsi con le predette modalità; ed ha respinto le domande proposte nei confronti degli altri appellati.
OSria AL, OS SI, NA SI, NO IU SI (eredi di ER SI) nonché DE LL (erede di AL TO deceduto nelle more) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di annullamento, illustrati da memoria. Gli intimati Comune di San AN La Punta e cooperativa La IN resistono con controricorso.
La cooperativa La IN ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un unico articolato motivo di annullamento, cui i ricorrenti principali resistono con controricorso. La causa, originariamente assegnata alla 1^ sezione civile, è stata poi rimessa a queste Sezioni Unite, atteso che il ricorso pone questioni di massima di particolare importanza con riferimento ai diritti spettanti al terzo coltivatore in caso di espropriazione sostanziale del fondo sul quale vanta un diritto personale di godimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A norma dell'art. 335 Cod. proc. civ. si deve disporre la riunione dei ricorsi proposti, in via principale da OSria AL, OS SI, NA SI, MA IU SI ed DE LL, nonché, in via incidentale, dalla cooperativa La IN, in quanto diretti avverso la medesima sentenza.
2.- In via pregiudiziale i ricorrenti principali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale in quanto tardivo. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Per vero, il ricorso incidentale è tempestivo, posto che è stato notificato il 3 marzo 1995, ossia - una volta che il ricorso principale era stato notificato il 25 gennaio 1995 - entro i termini fissati dall'art. 371 Cod. proc. civ.. 3.1.- Il ricorso incidentale deve essere esaminato per primo in quanto, sul piano logico-giuridico, le questioni proposte coi suo unico mezzo di annullamento hanno carattere prioritario. 3.2.- I ricorrenti incidentali, infatti, denunciando che la Corte del merito ha errato perché:
a) ha affermato che il periodo di occupazione legittima era scaduto al compimento del quinquennio dalla data di immissione in possesso, mentre siffatta scadenza risultava spostata nel tempo in virtù delle proroghe di legge;
b) ha affermato la legittimazione passiva della cooperativa La IN, mentre l'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio dai mezzadri grava o sui proprietari del fondo o, sul solo Comune. 3.3. - I richiamati profili di censura non possono essere accolti.
3.4.- Nelle fasi di merito, la cooperativa La IN aveva eccepito che l'azione di risarcimento danni da occupazione acquisitiva proposta dai mezzadri AL e SI era inammissibile o, comunque, infondata poiché alla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio che ne occupa, il periodo di occupazione legittima del fondo RP non era ancora scaduto (tanto per effetto delle proroghe disposte dall'art. 5 L. 29 luglio 1980 n. 385 e dall'art. 1 L. 1 marzo 1985 n. 42) sicché a quella data, per un verso, l'irreversibile trasformazione del fondo non si era ancora verificata e, per altro verso, difettava un presupposto della domanda.
Nella sentenza impugnata la Corte del merito ha disatteso l'eccezione sulla base di una duplice ratio decidendi. In via assorbente, per la sua irrilevanza, una volta che alla data della decisione (momento al quale occorre fare riferimento dato che "la scadenza del termine [di occupazione legittima] non costituisce un presupposto dell'azione") il periodo di occupazione legittima era comunque scaduto e si era verificata l'espropriazione sostanziale della porzione del fondo RP goduta dai coloni. In via subordinata in quanto, in ogni caso, l'occupazione legittima per cui è controversia aveva avuto termine alla scadenza del quinquennio. Ciò perché l'efficacia delle proroghe disposte con le norme invocate dai coloni è subordinata ad un "apposito provvedimento, non essendo la proroga conseguenza automatica della nuova legge"; e perché di conseguenza - dato che nella specie non è intervenuto alcun provvedimento di proroga, e l'azione di risarcimento danni è stata proposta dopo la scadenza del termine originario - "l'illegittimità di tale occupazione sussisteva già alla data della domanda".
Ora, il primo profilo del motivo non censura in alcun modo la prima delle anzidetta rationes. Infatti, si limita a ribadire che al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio il periodo di occupazione legittima era ancora in corso, e non contesta l'affermazione del giudice d'appello secondo cui siffatta circostanza è irrilevante in quanto ai fini della pronuncia occorre far riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione.
Quindi, detta ragione è divenuta definitiva.
Ne consegue che il ricorrente non ha interesse alla censura formulata (tra l'altro in modo affatto generico e non pertinente all'argomentazione del giudice d'appello) avverso la seconda ratio, in quanto il suo eventuale accoglimento non potrebbe mai portare all'annullamento della statuizione ora in esame, che rimarrebbe sempre ancorata all'altra, divenuta intangibile, e di per se sola idonea a sorreggerla.
Il primo profilo di censura, perciò, è inammissibile. 3.5.- Nel secondo profilo del mezzo i ricorrenti non contestano l'affermazione della Corte del merito secondo cui l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro o il colono aventi diritto, in caso di espropriazione valida, all'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 L. 22 ottobre 1971 n. 865 - ove perdano il godimento del fondo per effetto di una espropriazione sostanziale hanno diritto soltanto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ.. Pertanto, questa conclusione (che non è stata censurata neanche dai ricorrenti principali) è divenuta definitiva e non può formare oggetto di esame in questa sede di legittimità.
Parimenti, non contestano il criterio seguito dalla Corte del merito ai fini della liquidazione di quel danno.
Contestano, invece, unicamente, la conclusione della Corte di Catania in tema di identificazione del soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria.
La censura, così ricostruitane la portata, è infondata nella parte in cui identifica nel proprietario del fondo il legittimato passivo dell'azione di danno.
Infatti, manifestamente, il proprietario è del tutto estraneo all'illecito connesso all'occupazione acquisitiva del fondo ed alla conseguente privazione del suo godimento da parte del coltivatore. La stessa, censura, poi, è inammissibile nella parte in cui investe l'affermazione che mentre il Comune di San AN La Punta non è soggetto passivo dell'azione risarcitoria, tale responsabilità grava in via esclusiva sulla Cooperativa La IN. Si tratta, infatti, di una doglianza assolutamente generica una volta che non formula alcuna critica nei confronti degli argomenti sviluppati dalla Corte del merito a sostegno della propria conclusione, e si limita a riproporre in modo apodittico l'assunto dell'estraneità della predetta cooperativa alla vicenda risarcitoria.
3.6.- Ne discende il rigetto del motivo e del ricorso incidentale.
4.1.- I) Nel primo motivo di annullamento i ricorrenti principali richiamano preliminarmente che a mente dell'art. 17 L. 22 ottobre 1971 n. 865 il fittavolo, mezzadro, colono o partecipante (in breve, terzo coltivatore) sono titolari di uno specifico diritto all'indennità aggiuntiva di espropriazione, e sono autonomamente legittimati alla percezione di tale indennità nonché all'azione per conseguirla;
e sostengono che da questa norma discende automaticamente il principio che il terzo coltivatore avente diritto alla suddetta indennità aggiuntiva, ove perda il godimento del fondo a causa di una espropriazione sostanziale subisce un pregiudizio per il cui ristoro ha diritto ad un risarcimento non inferiore all'ammontare della indennità aggiuntiva che avrebbe altrimenti percepito.
In concreto, perciò, a loro avviso, detto colono ha diritto:
a) ad una somma pari al valore agricolo medio del terreno oggetto della espropriazione sostanziale, a titolo, appunto di risarcimento danno;
b) all'indennità per il periodo di occupazione legittima, da liquidarsi nella misura di un dodicesimo per anno del predetto valore agricolo medio del fondo.
Ne traggono che la Corte territoriale ha violato ed interpretato falsamente l'art. 17 della L. n. 86511971 ed è incorsa in vizio di motivazione, allorché ha deciso la controversia alla stregua del principio che "il danno risarcibile va commisurato al pregiudizio economico ricollegabile alla anticipata risoluzione del rapporto di mezzadria e, quindi, al mancato reddito dalla data di immissione in possesso a quella in cui detto rapporto sarebbe naturalmente cessato".
II) Nel secondo motivo gli stessi ricorrenti denunciano che la Corte del merito è incorsa in vizio di motivazione perché, dopo aver affermato che "l'obbligo di pagare l'indennità per il periodo di occupazione grava sul Comune", non ha dato seguito a quel principio ed ha omesso di liquidare a loro favore quella indennità. 4.2.- I riassunti motivi devono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro parzialmente connessi.
4.3.- La decisione impugnata non solo non ha affermato, ma anzi ha escluso che i terzi coltivatori che non possono sfruttare il fondo per effetto di un provvedimento di occupazione legittima abbiano diritto, nei confronti dell'occupante, all'indennità di occupazione di cui all'art. 20 L. n. 865/1971. Nè, in contrario, può valere il segmento di motivazione richiamato nel secondo motivo.
Per vero, con quel brano la Corte non ha affatto inteso sostenere che anche il terzo coltivatore ha diritto alla indennità di occupazione. All'uopo, è sufficiente considerare che esso brano riproduce in modo pedissequo la massima tratta dalla sentenza di questa Corte Suprema 16 giugno 1992 n. 7389 in tema di legittimazione passiva rispetto alle azioni spettanti al proprietario del fondo a seguito della perdita del suo diritto dominicale per effetto della espropriazione sostanziale;
e che il richiamo del principio è direttamente strumentale alla risoluzione della diversa questione avente ad oggetto l'identificazione del soggetto passivo dell'azione risarcitoria proposta dai mezzadri.
Così statuendo, poi, la Corte di Catania non è incorsa in violazione di legge.
Infatti, si è uniformata al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema anche a Sezioni Unite, che il terzo coltivatore privato del godimento del fondo in conseguenza di un decreto di occupazione emesso a norma dell'art. 20 L. 22 ottobre 1971 n. 865, non ha diritto ad una autonoma indennità aggiuntiva di occupazione nei confronti dell'occupante, non sussistendo i presupposti per una applicazione analogica della disciplina prevista per l'espropriazione dall'art. 17 della predetta fonte legislativa, infatti, il decreto di occupazione d'urgenza, a differenza di quello di espropriazione, si limita a sospendere, senza estinguerlo, l'esercizio del diritto personale sul fondo, ed il pregiudizio del colono trova compenso in altre disposizioni normative quali, per l'affittuario, quello di cui all'art. 1638 Cod. civ. (v. Cass. 23 maggio 1979 n. 2985, 25 gennaio 1982 n. 564, 8 marzo 1983 n. 1694, 20 aprile 1985 n. 2616, 26 ottobre 1992 n. 11609, S.U. 27 aprile 1993 n. 4919, 27 aprile 1993 n. 4960, 13 dicembre 1993 n. 12253, 25 maggio 1998 n. 5197, 26 agosto 1998 n. 8491). Si tratta, nel contempo, di un principio che deve essere ribadito dato che si condividono appieno le ragioni esposte a suo sostegno nelle sentenze avanti richiamate;
e che, d'altra parte, nei confronti di dette ragioni i ricorrenti non hanno formulato alcuna critica.
Ne discende il rigetto del secondo mezzo di annullamento e del profilo del primo mezzo che lamenta, appunto, il mancato riconoscimento della indennità di liquidazione.
4.4.- È fondato, invece, il profilo del primo motivo che censura il criterio alla cui stregua, secondo la Corte d'appello, deve essere liquidato il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo conseguente alla sua occupazione acquisitiva.
Infatti, è costante orientamento di questa Corte Suprema che quel danno deve essere liquidato secondo le regole generali dettate dall'art. 2043 Cod. civ. (v. in modo espresso, Cass. S.U. 5 novembre 1984 n. 5587, S.U. 27 aprile 1993 n. 4919, 7 febbraio 1996 n. 983);
ed al principio, implicitamente affermato anche dalla Corte del merito, aderiscono i ricorrenti.
Sennonché, in questa prospettiva il ristoro del pregiudizio subito dal terzo coltivatore non può essere limitato al mero computo dei prodotti del terreno perduti, o rapportato ai parametri previsti dall'art. 43 L. 3 maggio 1982 n. 203 (come invece ha ritenuto, errando, la Corte di Catania) posto che questa norma disciplina una situazione che non può essere considerata equipollente;
ma deve considerare anche la mancata percezione della indennità aggiuntiva alla quale il terzo coltivatore avrebbe avuto diritto ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento di espropriazione.
Come è addirittura ovvio, infatti, il pregiudizio del coltivatore connesso alla privazione del godimento del fondo conseguente ad un illecito della Pubblica Amministrazione quale è l'espropriazione sostanziale, non può essere determinato in misura minore rispetto al quantum che gli sarebbe spettato ove la medesima privazione fosse stata cagionata da una valida espropriazione e, quindi, da un atto lecito.
In questi limiti, pertanto, il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
4.4.- In sintesi, allora, occorre accogliere il primo motivo per quanto di ragione e rigettare il secondo.
5.- Il terzo motivo denuncia che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui "il contratto di mezzadria nel 1987 era già scaduto" è inficiata da vizio di motivazione su un punto decisivo, in quanto "come risulta dalla sentenza del Tribunale di Catania sez. Specializzata Agraria n. 331'91 - prodotta in atti e di cui la Corte non ha immotivatamente tenuto conto - il rapporto di colonia è cessato alla data del 10/11/89 e non già al 1987".
Il motivo è inammissibile stante il mancato rispetto del principio che chi denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su una valutazione di un documento ha l'onere di indicare, specificamente, l'esatto contenuto del documento trascurato dal giudice, anche mediante la trascrizione integrale dei punti rilevanti per il giudizio, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e quindi, della prova stessa, dato che questo controllo, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. tra le tante, da ultimo, Cass. S.U. 13 gennaio 1997 n. 265, 5 aprile 1997 n. 2965, 24 giugno 1997 n. 5634, 29 agosto 1997 n. 8249, 2 novembre 1998 n. 10913). Infatti, nella specie la carenza del requisito appena enunciato emerge in modo evidente non appena si consideri che il motivo si limita a richiamare in modo generico la sentenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Catania n.33191; e non consente neanche di apprezzare se quella sentenza abbia espressamente statuito che il rapporto di colonia che qui rileva è cessato il 10 novembre 1989, ovvero se questa circostanza emerga da una particolare interpretazione del dispositivo o della motivazione di quel provvedimento.
6.- Il quarto motivo, da ultimo, investe la ripartizione in quote uguali tra i due mezzadri - invece che in proporzione alla porzione di terreno da ciascuno di essi coltivato, così come richiesto - della somma dovuta dalla Cooperativa La IN a titolo di risarcimento danno.
Col mezzo i ricorrenti denunciano che il relativo capo della sentenza d'appello viola ed applica falsamente l'art. 2043 Cod. civ. perché disattende la regola della corrispondenza tra danno sofferto e risarcimento;
ed è inficiata da vizio di motivazione in quanto la porzione coltivata da ciascuno dei mezzadri risultava "dalla scrittura del 28/7/'81, di cui, immotivatamente, la Corte d'appello non ha tenuto conto".
Il motivo, che pur denunciando anche una violazione di legge, nella sostanza prospetta soltanto un vizio di motivazione, è infondato.
Invero, il giudice del merito non solo ha dato ragione della sua statuizione sul punto, ma, soprattutto, ha specificato di non poter addivenire ad una diversa conclusione sulla base della scrittura 28 luglio 1981 invocata a tale fine dagli attuali ricorrenti, per non averla rinvenuta tra gli atti processuali prodotti dalle parti. Il mezzo, perciò, deve essere respinto.
7.- Riassumendo: si deve accogliere per quanto di ragione il primo motivo, e respingere gli altri motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale, cassare la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto;
e rinviare ad altro giudice pariordinato - che si determina nella Corte d'appello di Messina - per il nuovo giudizio in ordine alla liquidazione del danno subito da TO AL e da PI SI a seguito della occupazione acquisitiva del fondo RP da loro coltivato.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - riunisce i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 604 del 22 settembre 1994 proposti, in via principale, da OSria AL, OS SI, NA SI, MA IU SI ed DE LL, nonché, in via incidentale, dalla Cooperativa La IN;
- accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale;
- cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 26 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999