Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2002, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
R.G.N. 6150/00 05284/02 PUBBLICA Ud. 25/10/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. 16114 Rep.1199 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Romano PANZARANI Primo Presidente f.f. Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Raffaele CORONA Presidente di sezione Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Richiesta copia studio Consigliere IL SOLE 24 ORE SABATINI Dott. Francesco dal Sig. 155 Consigliere per diritti € GANNANTONIO Dott. Ettore 11 12 9PR. 2002 IL CANCELLIERE Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. US MARZIALE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: Regione Sicilia/Appalti di opere Pubbliche/Revisione prezzi/ SENTENZA Controversie/Giurisdizione sul ricorso proposto da: FALLIMENTO BE.DO.RO. S.r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Belle Arti n. 8, presso l'avv. Ignazio Abrignani, unitamente all'avv. Girolamo Calandra, che .L.1500 lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
US RZ 6040540 565 6040515 2001 ricorrente -
contro
COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodolfo Lanciani, n. 74, presso l'avv. Elisabetta Esposito, unitamente all'avv. Anna M. Impinna che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente- avverso il decreto del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 33/99 del 15 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 1991 dal relatore cons. dott. US RZ;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Ritenuto in fatto che con "Nota" del 18 maggio 1995 il Comune di Palermo chiedeva alla s.r.l. BE.DO.RO. la restituzione della somma di L. 394.628.460, risultata riscossa in eccesso, a seguito di una nuova verifica, rispetto a quanto dovuto a titolo di revisione prezzi per i lavori di costruzione del Liceo Ginnasio "G. Meli"; che la Società proponeva ricorso con atto notificato il 26 luglio US RZ 2 1995, deducendo che il compenso revisionale era stato a suo tempo correttamente calcolato sulla base di quanto stabilito dal contratto d'appalto, stipulato il 28 gennaio 1991; che il Comune replicava che tali prescrizioni non potevano essere invocate, essendo la materia disciplinata, in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 6, legge Regione Sicilia 7 agosto 1990, n. 30, da norme statali (art. 33, legge 28 febbraio 1986, n. 41; art. 2, legge 22 febbraio 1973, n. 37) inderogabili;
che il ricorso era respinto dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia;
che quest'ultima decisone veniva confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia, che respingeva l'appello della curatela del fallimento della s.r.l. BE.DO.RO., nel frattempo dichiarata fallita;
che la curatela del fallimento ha proposto ricorso per motivi - attinenti alla giurisdizione;
che il Comune di Palermo resiste, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame. Considerato in fatto che l'eccepita inammissibilità del ricorso deriverebbe, secondo l'assunto del Comune, dalla circostanza che l'accertamento della US RZ 3 giurisdizione del giudice amministrativo sarebbe ormai coperto da giudicato;
che la tesi è palesemente infondata, posto che sul punto, come riconosce parte resistente, non vi è stata alcuna esplicita statuizione da parte dei giudici del merito e che loro decisioni sono state tempestivamente e puntualmente impugnate (Cass. 12 giugno 2001, n. 7879; 11 febbraio 2000, n. 1512); che la Società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto la (mera) quantificazione degli importi spettanti a titolo di revisione prezzi,; che, secondo l'orientamento ormai consolidato di queste Sezioni Unite in tema di revisione prezzi, la posizione dell'appaltatore a tale riguardo, dopo che l'amministrazione appaltante abbia riconosciuto con una sua valutazione discrezionale la spettanza della revisione, ha natura e consistenza di diritto soggettivo e, pertanto, le eventuali controversie che insorgano in ordine alla determinazione del compenso revisionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 3 novembre 1993, n. 10827; 23 aprile 1997, n. 3568; 15 luglio 1999, n. US RZ 4 400); che l'esistenza di un riconoscimento siffatto può essere desunta anche per implicito, sulla base di atti (come ad es. il pagamento di acconti) che, pur avendo un contenuto diverso, presuppongano necessariamente il positivo esercizio del potere in questione (Cass., sez. un., 19 marzo 1999, n. 165); che, nel caso di specie, il versamento di acconti sul compenso revisionale da parte dell'Amministrazione appaltante non è contestato;
che controverso è, invece, solo il concreto ammontare del compenso revisionale spettante all'impresa appaltatrice, essendosi accertato, in sede di revisione finale, che il calcolo doveva essere effettuato secondo i criteri stabiliti dalle norme statali invece che sulla base di quelli previsti dal contratto;
che è pertanto evidente che debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata;
che ricorrono giusti motivi di cassazione delle spese dell'intero giudizio
P.Q.M.
US RZ 5 La Corte di cassazione accoglie il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2001. Presidente y hot Comans Panzaroni L'estensoțe Лиза M 1. CANCELLIERE C LO TT 12. APR. 2002 4 CANCELLIERECT ambatiste 10PT 129.11 ET 20.66 TOT. 149,771 2002 31966 US RZ