Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di responsabilità extracontrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. (Nel caso, il giudice del merito ha ritenuto - con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure rilevabili in sede di legittimità- costituire pericolosa ex art. 2050 cod. civ. l'attività di falciatura dell'erba esercitata con mototrancia agganciata e trainata da trattore e dotata di mezzi meccanici taglienti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15288 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. REANTO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell'avvocato OSVALDO VERRECCHIA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAN LUIGI LISSONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IS;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 11077/99 proposto da:
RI IS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO MARIA BARBANTINI che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ERICA PAGANONI giusta procura speciale per OT IC NT di Sondrio del 19/10/01 rep. 76806;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
NA IZ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 889/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 4^ Civile, emessa il 10/12/97 e depositata il 27/03/98 (R.G. 2949/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Osvaldo VERRECCHIA;
udito l'Avvocato Goffredo BARBANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. Svolgimento del processo
Con citazione del 29.11.1984, AS IO, in rappresentanza del figlio minore AS ZI, conveniva davanti al Tribunale di Sondrio Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nonché UN IS, premettendo che il 6.8.1983 in località Tovo S. Agata, AS ZI era stato investito dalla mototrancia trainata da un trattore, condotto da NB UN, mentre si trovava in un prato che il UN stava falciando;
che, per effetto del sinistro, era stata amputata la gamba sinistra al minore;
che il UN doveva ritenersi responsabile dei danni. L'attore, pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. L'INA assumeva il difetto di legittimazione.
Il UN sosteneva la sua assenza di responsabilità. Il tribunale, con sentenza depositata il 2.7.1994 dichiarava il UN responsabile dei danni, lo condannava al pagamento della somma di L. 90.500.000, oltre interessi dalla data del fatto e rigettava la domanda nei confronti dell'INA.
Proponeva appello l'AS ZI ed appello incidentale il UN.
La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 27.3.1998, condannava il UN al pagamento della somma di L. 75.195.400 nei confronti dell'AS.
Riteneva la Corte di merito che l'attività di falciatura dell'erba con falciatrice trainata da trattore dovesse considerarsi attività pericolosa;
che nella specie doveva ritenersi il concorso di colpa dell'AS, che aveva tentato di salire sul trattore in movimento;
che in concreto andava affermata anche la colpa del UN, che si era disinteressato del ragazzo nel momento della falciatura;
che detto concorso di colpa andava fissato nella misura del 50% tra danneggiante e danneggiato;
che il danno biologico andava liquidato nell'intero nella misura di L. 200 milioni e quello morale nella misura di L. 100 milioni;
che, poiché l'AS aveva limitato il danno in L. 300 milioni, stante detto limite del petitum, era irrilevante passare ad esaminare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
che, quindi, il danno da risarcire all'attore era pari a L. 150 milioni, in moneta al valore del 1994; che, avendo ricevuto il danneggiato dall'INA la somma di L. 50 milioni (massimale assicurativo), la stessa andava detratta dal predetto importo, previa rivalutazione dal 1986 al 1994, e cioè nella misura di L. 74.804.600.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'AS, che ha anche presentato memoria.
Il UN resiste con controricorso, con cui ha proposto anche ricorso incidentale;
inoltre ha presentato note di udienza. Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta il vizio di ragionamento logico giuridico con effetto di travisamento dei fatti e conseguita connotazione quale "aliquid peractum" di un semplice intento manifestato da subietto oltretutto "deminutus cerebri" e quindi limitatamente accreditabile dovunque e con chiunque espressosi.
Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'AS stesse tentando di salire sul trattore, in quanto egli aveva riferito solo di voler salire sul mezzo agricolo, manifestando solo un'intenzione in tal senso, mentre in effetti non aveva iniziato alcuna attività in tal senso.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio e la contraddittorietà del ragionamento in punto di attribuzione di responsabilità concorrente nella produzione dell'evento di danno in discorso.
Secondo il ricorrente, come emergerebbe dalle prime dichiarazioni del UN, nonché dalla deposizione del teste AB, il ragazzo era seduto su un mucchio di terra allorché fu falciato dalla tranciatrice agganciata al trattore condotto dal UN.
3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili e vanno rigettati.
Osserva questa Corte che la ricostruzione della dinamica di un sinistro, attenendo ad un accertamento fattuale, rientra tra i compiti del giudice di merito, ivi compreso l'accertamento dell'apporto causale costituito dal comportamento colposo del soggetto danneggiato (art. 2056, 1227, c. 1, c.c.).
A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
3.2. Nella fattispecie il giudice di appello si fa carico delle diverse versioni fornite dal ragazzo, ma ritiene di dar credito alla dichiarazione resa dallo stesso alla presenza della madre, quando era decorso poco tempo dal sinistro, secondo cui egli "voleva salire sul trattore", allorché si verificò il sinistro. Il giudice del merito ha ritenuto che con detta espressione il ragazzo si riferisse appunto all'attività di salita sul trattore e non alla mera intenzione. Trattasi di una delle possibili e logiche interpretazioni della suddetta espressione e, pertanto, essa non è censurabile, in questa sede di sindacato di legittimità, costituendo la censura sul punto del ricorrente una diversa lettura delle risultanze processuali.
3.3. Avendo il giudice di appello ritenuto il suddetto concorso causale del comportamento del danneggiato ed avendo ritenuto lo stesso gravemente imprudente, non risulta affetta da vizio motivazionale la determinazione nella misura del 50% del concorso colposo del danneggiato.
Quanto all'assunto che tale ricostruzione del sinistro risulterebbe in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso UN nell'immediatezza dei fatti e dal teste AB, va osservato che tale censura è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161). Nella fattispecie tanto non risulta effettuato con il ricorso.
4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di ragionamento logico concretatosi in erroneità e contraddittorietà di computo in punto di quantificazione del danno, mediante erronea rivalutazione solo della somma (massimale) corrisposta dall'assicuratore; e tanto, in patente contraddittorietà, con il riferimento, dopo 14 anni dal fatto, all'entità del petitum (L. 300 milioni, valuta 1983), come libellata originariamente. Assume il ricorrente che erroneamente e contraddittoriamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la somma originariamente richiesta come danno fosse da individuare in L. 300 milioni e costituisse il limite del petitum per l'intero danno, riportando quindi il limite nella misura del 50% a 150 milioni, senza rivalutazione, mentre poi aveva defalcato da detta somma quella di 50 milioni, corrisposta dall'assicuratore nel 1986, rivalutandola alla data del 1994 in L. 75 milioni circa.
5.1. Ritiene questa Corte che il motivo vada accolto per quanto di ragione.
Va, anzitutto, osservato che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, sia con l'atto di appello, che con le conclusioni precisate in grado di appello, l'appellante attore aveva richiesto il risarcimento del danno nella misura di L. 250 milioni, già detratto l'acconto versato dall'assicuratore nella misura di L. 50 milioni. Osserva questa Corte che è contraddittoria la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene che, interpretando detta domanda, si devono ritenere che le somme ivi indicate, allorché facciano riferimento al danno, sono da commisurare alla data della sentenza di primo grado e dell'appello (1994), mentre allorché sono relative alla somma versata dall'assicuratore sono da commisurare alla data dell'effettivo versamento (1986).
Infatti, qui, non si tratta di stabilire l'esattezza giuridica dell'operazione di detrazione effettuata dall'attore, ma solo di stabilire quale fosse la volontà dello stesso nel fissare il limite del suo petitum.
Ritenere che l'appellante, nell'indicare due somme, intendesse porre la somma di sua spettanza in termini attuali, e quindi gravata dagli effetti negativi dell'inflazione, e quella invece già incassata come somma da rivalutare, appare contraddittorio ed in ogni caso non motivato in relazione al petitum sostanziale (cioè al risultato, pari a L. 250 milioni, che l'attore si riprometteva di raggiungere), essendo molto più, conforme a logica che l'attore abbia inteso dare lo stesso valore reale e monetario ad entrambe le somme e che il limite della richiesta, al netto della somma già incassata, fosse - appunto - di L. 250 milioni.
5.2. Il giudice di merito nella fattispecie, in luogo di interpretare quale fosse la volontà della parte nel formulare il petitum riportato nella sentenza stessa (250 milioni già ridotta del massimale), ha non solo detto che detta somma andava valutata alla data del 1994 (il che è una delle possibili interpretazioni della volontà dell'attore), ma anche che l'attore aveva errato nel calcolare la detrazione, senza prima rivalutarla.
Quest'ultima osservazione, che non attiene più, all'interpretazione del petitum, ma all'esattezza dell'operata detrazione, poteva essere effettuata dal giudice se l'attore avesse indicato il limite complessivo massimo del danno richiesto, da cui poi detrarre la somma ricevuta.
Nella fattispecie, invece, il limite della richiesta è stato pari a L. 250 milioni per l'intero danno, al netto della detrazione del massimale corrisposto, e non di 300 milioni alla data attuale, da cui detrarre il massimale corrisposto (previa rivalutazione). Ne consegue che nella specie la motivazione suddetta è contraddittoria, per le ragioni sopra esposte, nonché giuridicamente non esatta, perché non tiene conto della volontà soggettiva dell'attore nel porre il petitum.
Il motivo di ricorso, va, pertanto accolto e non possono condividersi le deduzioni del UN, contenute nelle note di udienza.
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il ricorrente UN lamenta la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti ed errata e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2050 c.c.. Ritiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il mezzo utilizzato da esso convenuto fosse un mezzo pericoloso.
Assume il ricorrente che egli aveva prodotto in giudizio un opuscolo illustrativo delle caratteristiche della "trincia", da cui emergeva che essa non era pericolosa e che lo stesso non è stato esaminato dal giudice di appello.
7.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato.
Va, anzitutto osservato che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Lo stabilire se in concreto un'attività sia da considerare pericolosa costituisce compito del giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 29 maggio 1998, n. 5341). Inoltre ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 2050 c.c. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività (Cass. 9 aprile 1999, n. 3471; Cass. 30.8.1995, n. 9205).
7.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità ha ritenuto che nel caso concreto l'attività di falciatura dell'erba costituiva esercizio di attività pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c., perché esercitata con una mototrancia agganciata e trainata da un trattore e dotata di mezzi meccanici taglienti e che del fatto era ben consapevole lo stesso UN, che avverti il giovano AS di stare lontano, perché era pericoloso per lui.
7.3. Quanto alla censura secondo cui erratamente il giudice di appello non avrebbe valutato la prova documentale, costituita dall'opuscolo illustrativo, la stessa è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo riportati nel ricorso le parti salienti di detta prova documentale, al fine di permettere a questa Corte di valutarne la decisività.
8. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente incidentale lamenta la motivazione carente e contraddittoria circa la colpa del UN e l'errata applicazione dell'art. 2059 c.c.. Anzitutto il ricorrente lamenta che sia stato riconosciuto il danno morale in favore dell'AS, in quanto nella fattispecie non ci sarebbe alcuna sua colpa e che la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza è contraddittoria.
9. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
Osserva questa Corte che la risarcibilità del danno non patrimoniale, prevista dall'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p. non richiede che l'illecito integri in concreto un reato,
essendo sufficiente che sia astrattamente previsto come tale, come si desume dall'art. 198 c.p. secondo cui l'estinzione del reato o delle pene non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato medesimo Cass. 10 novembre 1997, n. 11038; Cass. S.U. 6.12.1982, n. 6651). È necessario tuttavia che sussistano gli elementi soggetti ed oggettivi del reato.
Se nella fattispecie fosse stata affermata la responsabilità del convenuto sulla base della sola presunzione di colpa di cui all'art. 2050 c.c., non poteva sussistere una responsabilità per danno morale, per mancanza dell'esistenza dell'elemento soggettivo. Sennonché nella fattispecie, avendo la corte di merito accertato non solo l'esistenza dell'elemento materiale delle lesioni subite dall'attore, ma anche in concreto l'elemento della colpa, per quanto concorrente nella misura del 50%, del convenuto, non poteva escludersi l'esistenza in astratto di un reato di lesioni colpose e quindi di un danno morale (principio pacifico in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, allorché sia stata accertata in concreto la colpa del conducente e non sulla base della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.; Cass. 11 marzo 1998, n. 2674; Cass. 17 novembre 1999, n. 12741). 10. Quanto all'assunta censura di Vizio motivazionale dell'impugnata sentenza nell'accertamento del concorso di colpa del UN, vale, in via di principio, quanto già detto in merito al contrapposto secondo motivo del ricorso principale.
Nella fattispecie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità, ha accertato che il UN, quando ancora era in corso l'attività di motofalciatura, si disinteressò del comportamento dell'AS, al punto che non si avvide di quanto stava accadendo neppure nell'imminenza del fatto dannoso.
11. In definitiva va accolto il terzo motivo del ricorso principale e vanno rigettati i restanti motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale.
L'impugnata sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002