Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15288
CASS
Sentenza 30 ottobre 2002

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In materia di responsabilità extracontrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. (Nel caso, il giudice del merito ha ritenuto - con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure rilevabili in sede di legittimità- costituire pericolosa ex art. 2050 cod. civ. l'attività di falciatura dell'erba esercitata con mototrancia agganciata e trainata da trattore e dotata di mezzi meccanici taglienti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15288
Data del deposito : 30 ottobre 2002

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