Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3471
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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Massime1

Ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. Alla stregua di tale criterio, se può dirsi che l'attività di noleggio di cavalli di per sè non sia intrinsecamente pericolosa, deve ritenersi che, in dipendenza delle circostanze del caso concreto, possa apparire tale il noleggio organizzato su percorsi pericolosi o senza adeguata vigilanza per prevedibili situazioni di emergenza (nell'enunciare tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello che, pur in presenza di una ricostruzione dei fatti all'esito della quale il giudice di primo grado aveva, con analitica indicazione dei mezzi di prova, affermato la pericolosità della suddetta attività, era giunta all'opposta conclusione, basandosi su elementi di fatto viceversa apoditticamente affermati)

Commentario1

  • 1La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3471
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3471
Data del deposito : 9 aprile 1999

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