Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. Alla stregua di tale criterio, se può dirsi che l'attività di noleggio di cavalli di per sè non sia intrinsecamente pericolosa, deve ritenersi che, in dipendenza delle circostanze del caso concreto, possa apparire tale il noleggio organizzato su percorsi pericolosi o senza adeguata vigilanza per prevedibili situazioni di emergenza (nell'enunciare tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello che, pur in presenza di una ricostruzione dei fatti all'esito della quale il giudice di primo grado aveva, con analitica indicazione dei mezzi di prova, affermato la pericolosità della suddetta attività, era giunta all'opposta conclusione, basandosi su elementi di fatto viceversa apoditticamente affermati)
Commentario • 1
- 1. La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AU UD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAVINIO 31, presso lo studio dell'avvocato EZIO DI SALVO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASS CENTRO IPPICO PORTA MEDAGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DE SANTIS, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati GIULIO DE RITIS, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 3505/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa l'11/06/96 depositata il 07/11/96 (R.G. 1832/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Ezio DI SALVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (not. 24 dicembre 1987) NF IO, nella veste di danneggiato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il presidente del Centro IC Romano Macrì e l'assicuratrice RAS spa e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali, biologico e morali, conseguenti ad una sua caduta da cavallo, noleggiato presso il Centro IC. Assumeva l'attore che il giorno 15 febbraio 1987, aveva effettuato una passeggiata in zona campestre, con altri cavalieri, accompagnati dal personale del noleggio. Nel corso di tale passeggiata il cavallo si era imbizzarrito, disarcionando il cavaliere e procurandogli lesioni personali gravi.
Si costituivano l'Associazione Centro IC (da ora, breviter Centro IC) e l'assicuratrice RAS, contestando il fondamento della domanda.
Interveniva in giudizio l'INPS, agendo nei confronti dei convenuti, per le somme erogate al danneggiato.
Istruita la lite il Tribunale, con sentenza (dep. 11 gennaio 1995) condannava il Centro IC al pagamento, in favore del NF, della somma di lire 282.150.000, ed al pagamento in favore dell'INPS della somma di lire 7.500.000, ma rigettava la domanda nei confronti dell'assicuratrice.
In particolare il Tribunale riteneva che la responsabilità del Centro fosse a titolo di attività pericolosa e che gli accompagnatori del centro avevano tenuto una condotta negligente per non aver prestato la necessaria assistenza tecnica e per non essersi accorti per tempo dell'allontanamento del NF dal gruppo compatto di cavalieri.
Contro la decisione proponeva appello il Centro, chiedendone la riforma.
Resisteva l'INPS, chiedendo il rigetto del gravame, non si costituiva il danneggiato. Con sentenza (dep. Il 7 novembre 1996) la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello e condannava il NF e l'Inps al pagamento, in favore del Centro, delle spese dei due gradi del giudizio.
Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale precisava:
a. che la attività di noleggio di cavalli non è di per sè pericolosa, presupponendo l'esperienza del cavaliere e la mansuetudine dei cavalli;
b. che la funzione degli accompagnatori era quella di semplici guide, con mansioni non tecniche o di istruzione;
c. che pertanto la fattispecie era per la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con relativo onere della prova a carico del danneggiato;
tale onere non risultava assolto ne' per la individuazione della natura non mansueta del cavallo imbizzarrito, ne' per la individuazione di una condotta colpevole degli accompagnatori. Contro la decisione ricorre il danneggiato NF deducendo due motivi di censura;
resiste il Centro IC con controricorso. Non si è costituito l'INPS. Il NF ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione in ordine ai dedotti motivi di censura, che vengono in unitaria considerazione per l'instrinseca connessione.
Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, ritenuta insufficiente, contraddittoria ed apparente su punti decisivi:
.tali punti sono indicati nelle seguenti circostanze, di cui si contesta l'esatta aderenza alla situazione in fatto verificata nel corso dei giudizi di merito:
a. l'incidente avvenne durante una passeggiata di gruppo organizzata dalla direzione del Centro IC, passeggiata effettuata in circuito interno, con l'accompagnamento di due guide messe a disposizione dalla direzione del maneggio (cfr. sentenza del Tribunale civile 207/94 ff. 4); tale circostanza è stata intesa, dai giudici di appello, come attività di passeggio a cavallo in campagna e su percorsi indicati dalle guide, e quindi come attività sostanzialmente libera da controlli da parte degli accompagnatori, essendo riservata a cavalieri già sufficientemente esperti nel montare a cavallo;
b. la passeggiata si sarebbe svolta cavalcando cavalli mansueti ed abituati a tale tipo di utilizzazione, ciò secondo la ricostruzione proposta dai secondi giudici, ma senza alcuna motivazione, sul punto, ritenuto decisivo e certo (sulla base della prova orale raccolta in primo grado e non disattesa dai secondi giudici) dell'imbizzarrimento del cavallo montato dal ricorrente;
c. la prova del nesso di causalità tra la caduta, e le lesioni causate dal cavaliere, era stata medicalmente accertata, mentre i giudici dell'appello negano (ff. 9 motivaz.) apoditticamente, sia il nesso di causalità materiale (e cioè la relazione tra la caduta e le lesioni), sia l'imputabilità del fatto alla mancata vigilanza da parte degli accompagnatori.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2043, 2050 e 2052, in ordine alla fattispecie in concreto verificata. La tesi principale è che, nella specie, l'attività di noleggio di cavalli, espletata dal Centro ippico, doveva ritenersi, in concreto, come attività pericolosa, proprio perché i cavalli vennero affidati a "neofiti" inesperti del loro uso ed incapaci di fronteggiare situazioni di emergenza. Il fatto stesso dell'imbizzarrimento del cavallo, rispondendo ad un impulso della sua natura od istinto irrefrenabile, doveva considerarsi come fatto naturale ricollegabile alla imprevedibilità e pericolosità della condotta dell'animale, il quale, anche se solitamente mansueto, conserva sempre un fondo di selvatichezza e di ferocia che determina manifestazioni incoercibili di violenza, ribellione, cieca difesa ed aggressività.
In tale situazione di fatto l'attività di noleggio imponeva, nel caso di passeggiata in "percorso di campagna" ma interna al Centro ippico, la preventiva adozione delle necessarie ed opportune cautele al fine di salvaguardare l'attività dei cavalieri. Pertanto l'esercente doveva accertarsi dell'idoneità a cavalcare dei richiedenti, doveva affidare cavalli particolarmente mansueti ed obbedienti ai comandi, predisporre misure di sicurezza (fornendo ad esempio caschi protettivi), affidando la "guida" dei cavalieri a personale esperto e pronto ad intervenire.
Dovendosi ritenere, in fatto, pericolosa l'attività di cui trattasi, in difetto di prova del caso fortuito, l'esercente doveva essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2050 cod. civile. Aggiunge il ricorrente che, ammessa la non pericolosa della attività imprenditoriale di noleggio dei cavalli, la responsabilità dell'esercente proprietario doveva considerarsi sotto il profilo di cui all'art. 2052 c.c. (responsabilità per danno cagionato da animali in custodia).
Ed invero l'associazione, pur avendo affidato la disponibilità del cavallo ai cavalieri, aveva mantenuto il potere di custodia, posto che il passeggio avveniva nell'ambito della propria struttura imprenditoriale, ed anche sotto questo secondo profilo, era mancata, da parte del convenuto, la prova del caso fortuito, che è il solo caso di esonero previsto dalla legge.
Conclude il ricorrente richiamando il principio del neminem laedere e le regole dell'imputabilità a titolo di colpa soggettiva di cui all'art. 2043 c.c., risultando non controverso che:
.il ricorrente cadde dal cavallo in seguito al suo imbizzarrimento;
.che le lesioni medicalmente accertate sono riconducibili a tale caduta;
.che gli accompagnatori, che avevano poteri di comando sul gruppo, non poterono soccorrere il danneggiato perché non erano in grado di sorvegliare la condotta dell'intero gruppo di cavalcanti, e di fatto il cavaliere disarcionato venne lasciato privo della dovuta assistenza.
L'ampia prospettazione delle censure investe criticamente la rappresentazione dei fatti, nuovamente compiuta dai giudici del merito, ma in modo completamente apodittico rispetto alla più articolata valutazione delle prove data dai giudici di primo grado. Rappresentazione che, proprio per la sua apoditticità, conduce da un lato, alla disapplicazione delle norme relative alla responsabilità aggravata (per la attività in concreto pericolosa o a titolo di responsabilità per danni cagionati da animali, da parte di chi ne è proprietario, e ne conserva la sorveglianza anche durante attività di percorso vigilato all'interno della propria struttura ippica) e d'altro lato anche alla disapplicazione dei criteri propri della figura generale dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c., che ovviamente esigono lo svolgimento dell'onere della prova da parte del danneggiato.
L'apoditticità, consiste in una serie di affermazioni perentorie e non controvertibili, che dovrebbero trovare il supporto nella indicazione di prove certe e non oggetto di discussione tra le parti. Basta invece leggere la motivazione data a ff. 8 della decisione impugnata, per avere un quadro articolato di "evidenze" non supportate dalla indicazione di alcun elemento di prova:
.si assume che il cavaliere era già sufficientemente esperto per montare a cavallo;
.che gli accompagnatori avevano un semplice compito di guida lungo i sentieri, senza alcun altro compito tecnico o di istruzione;
.che la passeggiata avveniva su cavalli mansueti ed abituati a tali pacifiche escursioni.
Poiché tale quadro di evidenze contrasta, come osservato dal ricorrente, con la diversa rappresentazione fatta dal primo giudice, con una analitica indicazione degli elementi di prova, è la seconda rappresentazione che presenta i contorni logici del vizio della motivazione, insufficiente e contraddittoria, in relazione alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame.
Entro tali limiti dev'essere accolta la censura, posto che il giudizio di pericolosità (eventuale) dell'attività, dev'essere dato secondo una prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell'esercizio dell'attività (Cass. 1995 n. 9205). Se infatti l'attività di noleggio dei cavalli non è di per sè intrinsecamente pericolosa, il noleggio organizzato su percorsi pericolosi o senza adeguata vigilanza per le prevedibili situazioni di emergenza, potrebbe divenirlo. Ed allora potrà risultare anche un concorso di colpa tra il comportamento del danneggiato (che imprudentemente si allontanò dal percorso comune) e la responsabilità del proprietario del cavallo, per il suo comportamento anomalo, verificato dalla sua ribellione alla guida del cavaliere (cfr. per una fattispecie analoga, Cass. 1975, n. 261). In relazione a tali preliminari accertamenti, che debbono essere condotti sulla base del raccolto probatorio e della sua adeguata analisi della parte motiva della decisione, il giudice del rinvio dovrà preliminarmente accertare se la fattispecie sia inquadrabile sotto le norme speciali della responsabilità aggravata (art. 2050, 2052 c.c.) ovvero sotto la più amplia fattispecie della responsabilità da illecito di cui all'art. 2043 del codice civile. Il vizio della motivazione incide dunque sulla esatta sussunzione della fattispecie sotto la norma sostanziale di riferimento.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto come sopra indicati, e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, seguendo le regole della soccombenza.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999