Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
Poiché l'art. 585 cod. proc. pen. non rientra tra le norme applicabili ai procedimenti proseguenti con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, l'eventuale presentazione, in detti procedimenti, di motivi nuovi o aggiunti in cassazione può essere considerato solo come memoria a svolgimento di motivi legalmente proposti, secondo quanto previsto dall'art. 536, comma secondo, cod. proc. pen. 1930, senza che sia consentito quel margine di novità, limitato ai capi o punti della decisione enunciati nell'originario atto di gravame, che è previsto dal vigente codice di rito. (In motivazione, la S.C. ha anche escluso l'applicabilità del d.l. n. 445 del 1988, convertito nella legge n. 535 del 1988, che aveva introdotto, nell'abrogato codice di procedura, la possibilità di motivi nuovi o aggiunti, ma solo con riferimento all'appello contro le sentenze emesse in seguito a dibattimento che fossero state depositate in cancelleria oltre il novantesimo giorno dalla pronuncia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 10106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10106 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
LIRE 2000 CANCELLERIA
6
0 6
1 AU351374
0 AV351375
1 AV753921
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALESEZIONECORTE SUPREME ZIONE
UDIENZA PUBBLICA Rile
(al CEDIS DEL 14.07.1998
LIRE 3000 per din 6000 CANCELLERIA
☐ FEB. 1999 SENTENZA IL CANCELLIERE
N..865 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. PIROZZI ENZO CC088457
Consigliere REGISTRO GENERALE 1.Dott. LOSANA CAMILLO
N. 11201/1998 2.Dott. MABELLINI ANNA
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI ius.
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI
कि 11 ha pronunciato la seguente
LIRE 3000 SENTENZA CANCELLERIA
sul ricorso proposto da :
il 09.04.1941 1) NO DG n.
CORTE SUPREM:]
UFFICIO CC088458 avverso sentenza del 19.01.1998
Richiesta copia 013330
CORTE APPELLO di FIRENZE dal Gig. IL SOLE 24 ORE
per diritti L. 6000 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso 25 SET. 1998
IL CANCELLIFFE udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
MABELLINI ANNA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Richiesta copia studio dal Sig. AN AI per diritti ✓. 6000 per diritti L. 6000 dal Sig. A A3
11 * 5 OTT. 1998 1 *9/017. 1998" AY170423
IL CANCELLIERE
AY170421
прево che ha concluso per llowank com per cafes al), rijetko mel resto.
Bijotti che cuore il rifetto al ricors 1) Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. F i ns a feite, d e c iclone nullamento com mimo Oggetto del ricorso e motivi della decisione
Con sentenza 7.7.94 il Tribunale di Firenze mandava I -
assolto LI GA dalle imputazioni ascrittegli,
concernenti i seguenti reati:
capo b)- circonvenzione d'incapace aggravata ex art. 61 n. 7
C.P. ai danni di BO TR, amministratore unico della
"PR s.r.l.", indotta:
1 - а sottoscrivere il 20.11.86 un atto con il quale la PR
cedeva "pro soluto alla "CA FA s.n.c." gestita dal
LI un complesso di crediti (L. 878.340.436 al 5.3.87) in gran parte relativi a rapporti sottostanti fittizi o artificiosamente comunque improduttivi, ceduti poi dal LI a varigonfiati istituti di credito per ottenere finanziamenti 3 2- a rilasciare in più riprese alla "CA FA" ed al
LI in proprio assegni bancari complessive L. 444.000.000per
a copertura degli insoluti relativi ai crediti ceduti sopra
"CA FA" poteva indicati, titoli in base ai quali la agire contro la BO;
capo c), circonvenzione aggravata continuata aggravata come
sopra, per avere indotto la BO a chiedere alla s.r.l. Invest
un finanzialmento di L. 50.000.000 per conto della PR ed a rilasciare alla Invest ed a PI AR disgiuntamente una procura speciale a iscrivere ipoteca e vendere, anche 3 se stessi, un immobile di sua proprietà del valore di circa 800
milioni, poi venduto da PI per L 505.000.000, somma della quale il venditore si appropriava utilizzandola in parte in
favore del LI per estinguere le ipoteche accese dalla CA
FA sulla base dei titoli di credito carpiti alla Botta
OR 1 indicati nel capo precedente;
capo d), reato previsto dagli artt. 2621 c.1 n. 1 cod. civ..
223 C. 2 n. 1 e 216 R.D. n. 267 del 1942 112 C.P., per aver indotto la BO, in stato di inferiorità e deficienza psichica,
ad esporre fatti non rispondenti al vero nelle relazioni nei bilanci sociali della s.r.l. PR, dichiarata fallita con sentenza 21.9.88 del Tribunale di Firenze.
L'assoluzione era motivata sulla base delle seguenti considerazioni. Non vi era prova della consapevolezza nel LI dello stato di incapacità psicofisica della BO, formalmente amministratrice unica della s.r.l. PR di fatto amministrata da DO IO. La donna, affetta da psicosi fondamentale da alcool innestatasi Su di una personalità particolarmente fragile, più volte ricoverata anche in passato in conseguenza della assunzione di alcool, era stata dichiarata inabilitata colo con sentenza del luglio 1991, dopo un ricovero continuato di oltre due anni decorrente dal febbraio 1988, di gran lunga successivo ai fatti di cui è causa.
Nello stesso capo b) d'imputazione in relazione agli assegni della BO era contenuta l'espressione "alcuni dei quali con firme probabilmente apocrife"3 incompatibile con la circonvenzione d'incapace contestata.
Il dubbio sulla apodificità degli assegni si riverberava sul capo c). L'iscrizione ipotecaria attuata a seguito di quei titoli la successiva vendita dell'immobile con un ricavato spartito anche dal LI non erano di per sè indicative della
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2 poteva non essersi reso responsabilità di quest'ultimo, il quale nascostagli da DO il conto della incapacità della BO,
truffarlo, cedendogli quale si adoperava in ogni modo per crediti inesistenti.
Quanto al capo d), non erano stati trovati bilanci o relazioni relative alla PR, e non era quindi ipotizzabile il reato di false comunicazioni sociali contestato.
A seguito d'impugnazione proposta dal pubblico ministero,
la Corte d'Appello com sentenza 22.10.96 dichiarava LI
colpevole dei reati sopra indicati, uniti in continuazione.
cassazione nell'interesseProposto ricorso per dell'imputato, questa Corte con sentenza 9.7.97 annullava con rinvio la decisione, rilevando che in motivazione non si dava delleadeguata giustificazione alla consapevolezza in LI
reali condizioni psico-fisiche della BO, in considerazione dei momenti di apparente lucidità di cui ella fruiva} nè si teneva conto della complessità dei rapporti tra PR e Toscana
FA, ed in particolare della eventualità che anche quest'ultima, gestita dal LI, avesse subito perdite.
Quanto al capo d), questa Corte, in relazione alla posizione del
DO, di cui rigettava il ricorso, Osservava che le false registrazioni della PR conseguenti all'artificiocità delle operazioni attuate erano punibili ai sensi dell'art. 216 n. 2
L.F. La specifica posizione del LI in ordine alla bancarotta fraudolenta era peraltro subordinata all'accertamento positivo responsabilità in relazione alladella fraudolenta sua predisposizione dei rapporti di credito tra le due società che avevano determinato le fraudolente registrazioni di PR.
3 Den La Corte d'Appello di Firenze in sede di rinvio con sentenza 19.1.98 riformava la sentenza di primo grado e dichiarava LI colpevole dei reati ascrittagli, considerando quanto segue.
L'infermità della BO all'epoca dei fatti era sicuramente percepibile, come emergeva dalla testimonianza di ET
RE, impiegata della PR, e di ES ES, madre del
convivente della BO;
dalle dichiarazioni della stessa parte lesa che aveva asserito di poter firmare gli assegni solo quando la mano le tremava di meno;
della serie di ricoveri subiti con diagnosi nel 1983 di "polineuropatia tossico dismebolica, epatite splenica tossico-etilica. alterazioni ipertrofica comportamentali e della vita di relazione con inerzia psichica...
a volte stato confusionale... a volte mancanza di equilibrio nella statica e nella deambulazione". e nel 1986, in prossimità
temporale dei fatti, di "etilismo cronico maggiore da 10 anni in soggetto con notevole epatomegalia". Rilevava che i notai ed i professionisti avanti ai quali la parte lesa si era presentata
in occasione degli atti contestati come circovenzione avevano un
ammettere le condizioni negative in cui interesse proprio a non
la donna si trovava, o di tipo professionale (è il caso dei due notai WE e BO), o di tipo economico, poichè Marzi
era stato sindaco della CA FA, NE, che metteva a disposizione il suo studio per i colloqui BO-PI, era
evidentemente interessato all'operazione, mentre TI,
legale rappresentante della Invest in favore della quale era stata firmata dalla BO la procura a vendere l'immobile di
4 Madonna di Campiglio di valore tanto superiore al credito in relazione al quale era stata concessa l'ipoteca, era pesantemente inserito nella vicenda oggetto del capo C) d'imputazione.
LI inoltre aveva dichiarato che DO gli si era presentato come responsabile della società PR, che acquisiva partecipazioni in altre società e le finanziava in modi diversi,
interessata ad una collaborazione con la CA FA. Non
era pensabile che in tale situazione, nella quale DO mon si
presentava come amministratore unico della PR, il LI non avesse assunto informazioni sulla persona di tale amministratore,
e non fosse quindi stato reso edotto circa la personalità della
BO, che avrebbe poi fornito tutte le garanzie patrimoniali in ordine ai rapporti instauratisi.
A seguito di questo incontro era poi stato concluso il contratto di "factoring" 20.11.86, firmato dalla BO, definito "insolito"
dal perito perchè prevedeva una esclusiva di Toscana Factorin
quale acquirente dei crediti PR. Il contratto prevedeva che dain assenza di copertura assicurativa la cessione dei crediti parte della PR alla CA FA potesse avvenire solo specifica approvazione di quest'ultima; che le quote SU
d'acquisto dei crediti offerti in cessione fossero determinate dalla CA FA, in parte "pro soluto" ° in parte "pro solvendo"; che, al verificarsi dell'insolvenza del debitore, la parte accettata "pro solvendo" fosse riaccreditata alla PR,
con cessione da quest'ultima a CA FA del beneficio della poliza assicurativa;
che la parte del credito accettata
"pro soluto" da CA FA fosse acquisita dietro pagamento dell'1%.
5 In concreto, nessuna copertura assicurativa Fu conclusa a sostegno dei crediti PR, che venenro ceduti "pro soluto"
dietro corrispettivo del 90%. A fronte di crediti concernenti merci scambiate da società esistenti, per L. 62.246.180, stavano crediti fittizi portati da fatture emesse nei confronti di ditte
。 che non avevano mai ordinato merce, per L.inesistenti,
376.638.300. Lo stesso LI aveva ammessO di aver autorizzato operazioni di questo tipo in relazione a undici fatture nei per rimediare alla propriaconfronti di ditte inesistenti esposizione bancaria.
La serie di tali operazioni si ета poi conclusa con il finanziamento per 250 milioni erogati da PR nei confronti di SOGEA, società amministrata da LI avente come socio di maggioranza la CA FA, somma destinata a trasformarsi in una quota di partecipazione di PR a CA FA. A
seguito di insoluti, PR ordina a SAGEA di mettere a
disposizione di CA FA 250 milioni, di cui 126
milioni circa erano stati incassati dalla CA FA.
Il 9 giugno ed il 19 giugno 1987 erano stati poi ottenuti da
CA FA nei confronti di PR due decreti ingiuntivi fondati Su quattro assegni а firma Botta, per complessivi 444 milioni.Gli assegni erano azionati dal LI
cinque giorni dopo l'arresto di DO, quando già la BO aveva
iniziato la nuova convivenza con AG. La BO aveva
disconosciuta la propria firma sugli assegni, probabilmente secondo La Corte d'Appello per tentare di bloccare i decreti ingiuntivi in base ai quali già era stata iscritta l'ipotececa
От sull'immobile di Campiglio.
Dall'insieme di tali operazioni la Corte di merito traeva in
convincimento che vi era un pieno accordo tra DO e LI per continuare nello sconto dei crediti anche fittizi di PR,
vitali per la posizione di entrambi che con il sistema predetto riuscivano ad ottenere dalle banche finanziamenti altrimenti impossibili, attuando in tal modo tutti i reati al LI
ascritti.
II- Ricorre il difensore del LI per i seguenti motivi.
1) violazione dell'art. 643 e illogicità della motivazione.
Illogicamente era stata ritenuta percepibile l'incapacità della
BO sulla base della sola testimonianza della teste RE,
non sentita in dibattimento. La non credibilità dei notai
BO e WE era stata ritenuta in sentenza sulla base di una motivazione illogica, che dava per scontato che essi
avessero inosservato i doveri professionali, senza che si
tenesse conto che nei loro confronti non era stata esercitata azione penale. Non si era dato inoltre sufficiente rilievo alla relazione peritale, dalla quale emergeva che la BO alternava crisi depressive a momenti di lucidità.
FA erano statiI rapporti tra PR e Toscana
ricostruiti con motivazione apparente che non teneva conto delle emergenze processuali, travisate. Non era stato osservato
l'invito di questa Corte, che con la sentenza di annullamento del 4-6.97
aveva invitato il giudice del rinvio a considerare il danno economico subito dal LI, emergente dalla perizia d'ufficio,
situazione questa non esaminata dalla Corte d'Appello.
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Quale secondo motivo deduce contraddittorieetà della motivazione
7 in ordine all'art. 643 C.P.. Tale ipotesi delittuosa era stata ascritto all'imputato anche in relazione alla sottoscrizione del contratto di factoring, avvenuta in occasione di un brevissimo incontro, nel quale la BO si era limitata a firmare, senza che il LI avesse in alcun modo la possibilità di valutare il Suo
Quanto al secondo episodio, relativo alla firmastato psichico.
di assegni per 444 milioni, la BO aveva disconosciuto la firma,e vi era agli atti anche una consulenza grafica in tal senso, prodotta dalla BO medesima. Nello stesso саро
d'imputazione si dava atto che alcuni degli assegni avevano
probabilemte firma apocrifa. La Corte di merito aveva considerato l'ipotesi della firma falsa, ravvisando egualmente la circonvenzione in conseguenza del rilascio da parte della BO
di assegni nella disponibilità di altri, ma tale ipotesi escludeva la circonvenzione d'incapace potendosi ravvisare solo il falso e la truffa.
Quanto alla vicenda descritta nel capo c), relativo al finanziamento di 50 milioni da parte della Invest, la difesa sostiene la estraneità ai fatti del LI, che neppure conosceva il PI come dichiarato anche da quest'ltimo.
in Quale terzo motivo deduce difetto assoluto di motivazione relazione agli artt. 2621 cod. civ. 223 l.f. Era stata delle atribuita al LI la corresponsabilità insieme al DO
registrazione di fatture fittizie su scritture contabili della Protima che non erano mai state reperite, ed alle quali comunque egli era estraneo, dato che, come affermato dalla teste
RE, egli si era recato alla PR pochissime volte.
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An 8 Sottolinea che la contestazione dei reati tributari solo al DO
ed alla BO non al LI conferma la etraneità di quest'ultimo alla gestione della società fallita.
Con motivi aggiunti, il difensore si duole che la Corte
d'Appello si sia limitata a rivalutare la testimonianza RE,
assunta nella istruttoria di vecchio rito e della quale era stata lettura 2 norma dell'art. 462 c.p.p. 1930 data y senza considerare che si trattava di dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio, e senza che si procedesse alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per risentire la teste.
Sottolinea che in base alle norme transitorie l'art. 192 c.p.p.
1988 si applica anche ai processi di vecchio rito. Evidenzia il diritto della difesa a 'difendersi provando", considerato nella "1
riforma dell'art. 513 c.p.p. e dall'art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e sostiene la
illegittimità dell'art. 462 c.p.p. 1930 per violazione degli artt. 10 e 11 Cost.
III- A) Deve esaminarsi preliminarmente l'ammissibilità dei .
"motivi aggiunti", di contenuto processuale. di I l process0
vecchio rito, che non prevedeva motivi nuovi o aggiunti, e l'art. 585 c.p.P. 1988 non rientra tra le norme che le disposizioni transitorie dichiarano applicabili ai processi che proseguono con le norme anteriormente vigenti. La modifica al vecchio codice introdotta in tema di motivi dal d.l. 21.10.1988 n. 445,
convertito in legge 21 12 1988 17 . 535, che prevedeva la
.
"possibilità di "motivi nuovi" nel decreto, di motivi nuovi S
aggiunti" nella legge di conversione, riguardava soltanto il pronunciata in seguito a caso di "appello contro sentenza
9 dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia", concerneva l'art.
nel 511 C.P.P. 1930 compreso саро relativo all'appello e non includeva quindi i motivi concernenti il ricorso per cassazione.
Lo scritto deve essere dunque considerato solo quale memoria a
svolgimento dei motivi legalmente proposti" secondo quanto previsto dall'art. 536 c. 2 c.p.p. 1930, senza che sia consentito quel margine di novità limitato ai "capi o punti della decisione
"enunciati nell'originario atto di gravameimpugnata",
indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
20.4.98 n. 4683 (Bono ed altri, RV. 210259).
Si rileva inoltre che l'applicabilità ai processi di vecchio rito dell'art. 192 C.P.P. 1988 riguarda la valutazione della prova, non già le modalità di assunzione di essa. In questa prospettiva, sono improponibili le doglianze concernenti la illegittimità della lettura in dibattimento delle dichiarazioni della teste RE e la mancata rinnovazione del dibattimento in appello, non proposte nel rricorso.
Con riferimento all'art. 192 c.p.p., ed alle doglianze contenute nel ricorso sulla valenza attribuita alla testimonianza dalla
Corte di merito, si rileva che le critiche in tema di valutazione della prova concernenti la mancata assunzione della teste in contraddittorio si scontrano con il dettato dell'art.
C. 1 n. 1 c.p.p.1930, che subordinava lettura della la 462
resa in istruttoria al consenso delle parti, testimonianza implicante riconoscimento della correttezza e affidabilità della possibilità di prova proposta, 8 che consentiva, con la
Ори 10 opposizione alla lettura, il diritto della difesa a "difendersi provando" sottolineato nella memoria in esame.
B)- Il primo e secondo motivo sono infondati. Questa
Corte con la sentenza di annullamento aveva indicato al giudice del rinvio, quali punti da chiarire, la consapevolezza in LI
delle condizioni psichiche della BO, ed il vantaggio economico che l'imputato avesse tratto dalla complessa operazione finanziaria intrapresa.
Sul primo punto, la Corte d'appello ha risposto ricostruendo con accuratezza i rapporti tra LI @ DO, valutando sul piano logico l'asserita mancata assunzione d'informazioni sulla
BO pur titolare della ditta con la quale il LI concludeva
Ha considerato l'incongruenza un contratto tanto impegnativo.
dell'accettazione da parte di LI di cessioni "pro soluto"
senza copertura assicurativa e con formale corrispettivo del 90%
nonostante il contratto prevedesse 1'1%, la consapevolezza,
ammessa da LI per una serie di crediti, che gli stessi fittizi, i rapporti societari inerenti alla SOGEA erano intercorsi DO e LI, l'azione intrapresa da tra quest'ultimo contro la BO subito dopo l'arresto del DO,
infine ha dedotto da tali elementi lo stretto legame che coinvolgeva i due imputati nell'ambito della vicenda, per la quale il DO è già stato condannato, caratterizzata dallo persona incapace di economico di una sfruttamento autodeterminarsi. Tratte le conclusioni, ha logicamente ritenuto che la piena convergenza dell'azione dei due nel complesso meccanismo creato con il contratto concluso provava che LI
sin dall' inizio condivideva la piena consapevolezza delle
11 condizioni psichiche della BO insita in DO, con lei convivente.
lesa testimonianza RE circa lo stato della parte La
conferma di un la costituisce nell'impianto motivazionale ragionamento già di Per sè valido sul piano logico. Le
comportamento dei notai dei osservazioni circa il professionisti, che nulla eccepirono sulle condizioni della
Boffa, costituisce rispetto alle osservazioni difensive risposta adeguata, logica sia in relazione alla possibilità di lucidi intervalli sottolineata dalla difesa e non esclusa nella sentenza, sia in rapporto al rilievo, non irrazionale e ΠΟΤ
censurabile in questa sede, relativo all'interesse dei professionisti di non ammettere testimoniando proprie eventuali leggerezze.
Sul secondo punto, si rileva che l'utile tratto dal LI dalla operazione ai danni della incapace individuato in sentenza conseguimento del credito nella liquidità ottenuta con il bancario per mezzo della presentazione dei crediti fittizi acquisiti, come espressamente ammesso dal LI riconoscendo la consapevolezza dell'inesistenza delle forniture a tal fine presentate. Il profitto richiesto dall'art. 643 c.p. per la realizzazione del reato di circonvenzione d'incapace può
consistere anche in un vantaggio economico immediato pur destinato ad esaurirsi nel tempo con conseguenze finali negative,
come si verifica nel caso di credito ottenuto da parte di banche pretenderanno l'estinzione dei debiti. che prima ○ poi gli L'espediente infatti consente a chi lo usa di procrastinare
Opi 12 effetti di una situazione economica deteriore, fruendo nel frattempo dei vantaggi conseguenti alla disponibilità di denaro.
Circa il disconoscimento della firma BO apposta sugli indicati nel punto 2) del capo 8), sostenuto da una assegni consulenza di parte, il ragionamento della Corte di merito duplice, ed in entrambe le prospettive valido. ww Il disconoscimento sarebbe un espediente difensivo con il quale bloccare i decreti ingiuntivi azionati con gli assegni: si tratta di valutazione di merito non illogica, non censurabile in questa sede.
- In ogni caso, la circonvenzione d'incapace potrebbe realizzarsi anche con la semplice consegna di assegni in bianco da parte dell'incapace, sui quali si apponga poi firma apocrifa (tesi questa avanzata anche nel capo d'imputazione): il ragionamento rispetta l'art. 643 C.P. e porta alla realizzazione di חסת
semplici truffa e falso, quando il conseguimento degli assegni in bianco si collochi, come nella specie, in un contesto di abuso della persona in stato d'infermità psichica indotta alla la stessa econsegna dei titoli, da cui consegua danno per profitto per l'agente.
I rilievi difensivi concernenti il capo c ) sono esclusivamente di merito, inammissibili in questa sede.
C)- Sul terzo motivo, si rileva che questa Corte aveva precisato che l'attribuzione al LI del reato di cui al capo a carico del DO, dipendevaC), già accertato dall'accertamento della fraudolenta predisposizione dei rapporti di credito tra le due società, che avevano determinato 13
registrazione, sulle scritture contabili della società PR
13 delle operazioni indicate nella contestazione. La motivazione della sentenza circa la piena concordanza d'azione tra il
LI, legale rappresentante della "CA FA", e
DO, gestore di fatto della PR dichiarata fallita,
costituisce risposta ai motivi d'appello sul punto adeguata ai rilievi formulati con l'annullamento con rinvio.
I l ricorso proposto deve essere quindi respinto, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al rimborso in favore della costituita parte civile delle spese sostenute in questo grado del giudizio,
che liquida in L. 4.500.000, di cui L.
4.000.000 di onorari.
Così deciso il 14.7.1998
Il Consigliere rel. Presidente
心 112 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
BEPOSITATA Michelina Romeo
IN CANCELLERIA асте м 25 SET. 1998
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
14