Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 10106
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Sentenza 14 luglio 1998

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Poiché l'art. 585 cod. proc. pen. non rientra tra le norme applicabili ai procedimenti proseguenti con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, l'eventuale presentazione, in detti procedimenti, di motivi nuovi o aggiunti in cassazione può essere considerato solo come memoria a svolgimento di motivi legalmente proposti, secondo quanto previsto dall'art. 536, comma secondo, cod. proc. pen. 1930, senza che sia consentito quel margine di novità, limitato ai capi o punti della decisione enunciati nell'originario atto di gravame, che è previsto dal vigente codice di rito. (In motivazione, la S.C. ha anche escluso l'applicabilità del d.l. n. 445 del 1988, convertito nella legge n. 535 del 1988, che aveva introdotto, nell'abrogato codice di procedura, la possibilità di motivi nuovi o aggiunti, ma solo con riferimento all'appello contro le sentenze emesse in seguito a dibattimento che fossero state depositate in cancelleria oltre il novantesimo giorno dalla pronuncia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 10106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10106
    Data del deposito : 14 luglio 1998

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