Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5744
CASS
Sentenza 19 aprile 2001

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Nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'Inps una prestazione previdenziale collegata allo stato di invalidità, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento - ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato - emanato dal comitato provinciale e divenuto esecutivo ex art. 46, nono comma, legge n. 88 del 1989 e, ciò nonostante, la domanda del medesimo assicurato non sia stata accolta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto; anche in tale ipotesi, infatti, la domanda giudiziale non è diretta all'emanazione di una pronuncia dichiarativa dell'obbligo dell'ente assicuratore di conformarsi all'atto amministrativo favorevole, ipotizzandosi, in caso contrario, l'esercizio in sede giurisdizionale di un'attività sostitutiva di amministrazione attiva, preclusa dalla legge al giudice ordinario.

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  • 1Assegno di invalidità, visita del Ctu: che succede a chi non si presenta?Accesso limitato
    Gianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5744
Data del deposito : 19 aprile 2001

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