Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'Inps una prestazione previdenziale collegata allo stato di invalidità, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento - ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato - emanato dal comitato provinciale e divenuto esecutivo ex art. 46, nono comma, legge n. 88 del 1989 e, ciò nonostante, la domanda del medesimo assicurato non sia stata accolta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto; anche in tale ipotesi, infatti, la domanda giudiziale non è diretta all'emanazione di una pronuncia dichiarativa dell'obbligo dell'ente assicuratore di conformarsi all'atto amministrativo favorevole, ipotizzandosi, in caso contrario, l'esercizio in sede giurisdizionale di un'attività sostitutiva di amministrazione attiva, preclusa dalla legge al giudice ordinario.
Commentario • 1
- 1. Assegno di invalidità, visita del Ctu: che succede a chi non si presenta?Accesso limitatoGianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. " -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - " -
Dott. FEDERICO ROSELLI - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale del medesimo Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv. Mario Passaro, Carlo De Angelis e Mario Poti per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
BA NT o TO, elett.te dom.to in Roma, Via Arno n. 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trapani n. 528 del 2.7.1998 (R.G.n. 260/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.02.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Michele Di Lullo, per delega dell'Avv. Carlo De Angelis, per il ricorrente e l'Avv. Franco Agostini per il controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 9 giugno 1995 NT BA conveniva davanti al RE del lavoro di Trapani l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e chiedeva che lo stesso fosse condannato a ripristinargli l'assegno di invalidità.
A sostegno della domanda il ricorrente esponeva che, avendo presentato domanda in sede amministrativa diretta alla conferma dell'assegno ed essendo stata la stessa respinta, aveva fatto ricorso al Comitato provinciale dell'Istituto, che lo aveva accolto con provvedimento dell'8 aprile 1994. Il BA aggiungeva che il direttore della sede provinciale dell'INPS aveva sospeso l'esecuzione del procedimento emesso dal Comitato provinciale, investendo della questione, a norma dell'art. 46, nono comma, della l. 9 marzo 1989 n. 88, il Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti e deduceva che, non essendosi tale Comitato pronunciato nel termine di novanta giorni previsto dalla disposizione di legge, il provvedimento del Comitato provinciale, che aveva riconosciuto il suo diritto, era divenuto esecutivo e, quindi, definitivo. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 6 febbraio 1998 il RE accoglieva la domanda e questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Trapani con sentenza del 2 luglio 1998. Il Tribunale osservava che il Comitato amministratore, al quale il direttore della sede provinciale dell'INPS aveva sottoposto la decisione del Comitato provinciale, non si era pronunciato nel termine di novanta giorni previsto dall'art. 46, nono comma, della l. 9 marzo 1989 n. 88, con la conseguenza che la suddetta decisione era divenuta definitiva.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
Ha resistito con controricorso il BA.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso, essendo stato lo stesso notificato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 370, primo comma, primo periodo, c.p.c.: il che, peraltro, non ha impedito al difensore del BA di partecipare, ai sensi del secondo periodo del medesimo primo comma dell'art. 370, alla discussione orale davanti a questa Corte.
Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., e 46, nono comma,
l. 9 marzo 1989 n. 88, oltre al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che, essendo stata da esso Istituto contestata l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale chiesta dal BA e, in particolare, di quello sanitario, il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'accertamento di tali requisiti, non potendovi ostare l'intervenuta esecutività della decisione adottata dal Comitato provinciale, la quale aveva avuto esclusivamente l'effetto di rendere procedibile l'azione giudiziale.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha da tempo e costantemente affermato che il provvedimento con il quale viene riconosciuto dall'INPS il diritto ad una prestazione previdenziale collegata allo stato di invalidità dell'assicurato è un atto ricognitivo di una situazione oggettiva, con il quale l'Istituto accerta, sussistendo l'anzianità assicurativa e contributiva, la perdita della capacità (di guadagno fino all'entrata in vigore della l. 12 giugno 1984 n. 222 e, poi, di lavoro) o la diminuzione di tale capacità al di sotto della soglia stabilita dalla legge (v., fra le sentenze risalenti nel tempo, Cass. Sez. Un. 12 novembre 1983 n. 6713); e la stessa cosa è a dirsi per il provvedimento di rimozione della pensione, che è anch'esso un atto ricognitivo di una situazione oggettiva, perché riposa sull'accertamento del recupero della suddetta capacità in misura superiore al limite previsto dalla legge (Cass. Sez. Un. 12 novembre 1983 n. 6714). In aderenza a questo principio è stato pure costantemente asserito che l'azione giudiziaria, promossa per contestare il diniego opposto dall'Istituto all'erogazione della prestazione previdenziale - sia in caso di originaria richiesta, sia nell'ipotesi di successiva soppressione - non costituisce una impugnativa dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto l'accertamento da parte del giudice delle condizioni di legge per la nascita o per l'estinzione del diritto alla prestazione (Cass. Sez. Un. 12 novembre 1983 n. 6713, sopra indicata, e Cass. Sez. Un. 29 novembre 1988 n. 6479). Ed è stato aggiunto che ciò trova fondamento nel rilievo che tanto il c.d. provvedimento di attribuzione della prestazione, quanto quello diretto alla soppressione sono atti dichiarativi di elementi di fatto già esistenti, sicché nemmeno l'atto relativo alla soppressione attiene - non avendo, oltre tutto, la natura di provvedimento in senso stretto - all'esercizio del potere discrezionale di autotutela della pubblica amministrazione (Cass. Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383, in motivazione). Pertanto, essendo il provvedimento dell'INPS di erogazione della prestazione non già un atto costitutivo del diritto dell'assicurato, ma un semplice atto di certazione, la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
il che si verifica anche nell'ipotesi di soppressione della prestazione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del relativo provvedimento, ma ha per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità (Cass. Sez. Un. 25 settembre 1991 n. 10033, in motivazione). Dalla enunciazione di tutti questi principi consegue che la domanda dedotta in giudizio contro l'INPS, da colui la cui richiesta sia stata disattesa in sede amministrativa, non può avere altro oggetto che quello rivolto a sollecitare dal giudice il riscontro dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto del quale viene chiesto il riconoscimento. E ciò è pure a dirsi qualora nel corso del procedimento amministrativo sia intervenuto un atto favorevole all'assicurato - e, ciò nonostante, l'istanza formulata dal medesimo non sia stata accolta con il provvedimento conclusivo - perché, anche in tal caso, la domanda ha l'oggetto sopra indicato e non è diretta alla emanazione di una pronuncia dichiarativa dell'obbligo dell'ente assicuratore di conformarsi al suddetto, favorevole atto:
se si affermasse il contrario, infatti, si finirebbe con l'ipotizzare che in sede giurisdizionale possa essere esercitata "una attività sostitutiva di amministrazione attiva, che dalla legge è preclusa al giudice ordinario" (così testualmente Cass. Sez. Un. 6 gennaio 1981 n. 32, indicata nel ricorso per cassazione). Del resto, in una materia, come è quella previdenziale, sottratta alla disponibilità delle parti, nemmeno l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale successivamente adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti del medesimo (cfr. in tal senso Cass. 14 ottobre 1995 n. 10729). A questa conclusione non è di ostacolo l'art. 46, nono comma, della l. 9 marzo 1989 n. 88, il quale, in materia di contenzioso amministrativo instaurato presso l'INPS, detta le regole per l'intervento, prima, dei direttori delle sedi provinciali e, poi, del competente comitato amministratore allo scopo di disciplinare le modalità che debbono essere osservate affinché - come è previsto nell'ultima alinea del medesimo nono comma dell'art. 46 e come è avvenuto nel presente giudizio - i provvedimenti emanati dai comitati provinciali dell'Istituto possano essere considerati esecutivi. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, infatti, la presenza di un provvedimento definitivo emanato da un organo dell'Istituto non esime il giudice, eventualmente adito, dal compiere tutti i necessari accertamenti allo scopo di stabilire se la prestazione richiesta sia o meno dovuta (cfr., in tal senso, Cass. 7 aprile 1998 n. 3592), verificando - anche d'ufficio, vertendosi in tema di condizioni dell'azione - se sussistano tutti i requisiti stabiliti dalla legge (quello assicurativo, quello contributivo e quello sanitario) per l'erogazione della prestazione previdenziale.
Se si ha riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, si deve ritenere che la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani sia affetta dai vizi denunciati dall'Istituto ricorrente. Il giudice dell'appello, infatti, invece di limitarsi ad osservare che la decisione emessa dal Comitato provinciale dell'INPS a favore del BA era ormai divenuta esecutiva (non essendo stata emanata, nel termine di novanta giorni e ai sensi del suddetto art. 46, nono comma, della legge n. 88 del 1989, alcuna delibera da parte del competente Comitato amministrativo), avrebbe dovuto eseguire gli indispensabili accertamenti per stabilire, a fronte della domanda proposta dall'assicurato, se ricorressero tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione previdenziale (specie il requisito sanitario, attesa la specifica contestazione proveniente dalla difesa dell'Istituto).
Il ricorso proposto dall'INPS deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Palermo e che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
"Nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'INPS una prestazione previdenziale collegata allo stato di invalidità, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento, ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato, emanato dal comitato provinciale e divenuto esecutivo a norma dell'art. 46, nono comma ultimo periodo, della l. 9 marzo 1989 n. 88 e, ciò nonostante, la domanda del medesimo assicurato non sia stata accolta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto".
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001