Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
0 63449 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 70° CORTE SUPREMA DI CASSAZ 0 4 5 0 7 Oggetto Tributaria Mposta dagli Ili mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Presidente CANTILLO R.G.N. 1282/99 Cron. 10485 Dott. Paolo Consigliere GIULIANI Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere Rep. BENINI Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Stefano Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere C.C. D ha pronunciato la seguente OKTE SUPREMA CASSAZIONE CAMPION. CIVILE S ENT ENZA N. 63449 sul ricorso proposto da: LV GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO PICARDI 4, presso lo studio dell'avvocato PASCASIO MICHELANGELO, che lo difende unitamente all'avvocato DE MARI ANTONIO, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 2622 avversO la sentenza n. 24/97 della Commissione -1- tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 12/12/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- La Corte, osserva quanto segue. RO NA proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania del 14.11.97 che, nell' accogliere l'appello dell'Amministrazione finanziaria contro la decisione di primo grado, aveva escluso che la stessa,in quanto esercente l'attività di fisioterapista, potesse usufruire dell' esenzione IVA per le proprie prestazioni professionali. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 14.12.01. Motivi della decisione Il ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che l'attività di fisioterapista integra (già prima della entrata in vigore del D.M 21.1.94) gli estremi della prestazione paramedica resa da persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U.L.S. ed è, pertanto, esente da IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72,senza che,in contrario, spieghi influenza la circostanza che la prestazione medesima sia fornita in assenza di prescrizione medica ovvero in mancanza presso il contribuente delle apparecchiature necessarie (Cass 4403/01;Cass 6944/01;Cass 6937/01;Cass 5979/01). Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,va annullato l'avviso di rettifica n. 0.610695/94 IVA 92 in accoglimento del ricorso introduttivo. Sussistendo giusti motivi, in ragione delle contrastanti pronunce rese nelle precedenti fasi di giudizio, si compensano tra le parti le spese dell'intero giudizio
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,pronunziando nel merito ex art. 384 comma 1 cpc, annulla l'avviso di rettifica in accoglimento del ricorso introduttivo .Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma 14.12.01 Il Cons.est. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 CE ST