Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato di liquami trasportati su autospurgo, in quanto sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22036 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 719
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 41448/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR GE, N. IL 26/07/1972;
avverso la sentenza n. 10035/2008 TRIB.SEZ.DIST. di MANDURIA, del 28/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
HI ER propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, con la quale veniva condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2 e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 per avere, quale titolare dell'omonima ditta di trasporto liquami, abbandonato in modo incontrollato rifiuti in un terreno agricolo a ridosso della strada ponderale.
Avverso tale decisione propone personalmente ricorso per Cassazione l'imputato il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione e l'errata interpretazione p applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 osservando che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe equiparato l'acqua piovana svuotata da cantine allagate a seguito di alluvione a rifiuti.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato avendo la sentenza impugnata evidenziato come i liquidi trasportati dalla ricorrente fossero in realtà liquami e dovendosi correttamente gli stessi ritenere ricompresi nella categoria dei rifiuti in quanto, come più volte affermato da questa Corte, il reato in questione è configurarle nel caso di smaltimento di reflui trasportati su auto spurgo. Si è precisato infatti che sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento,
fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009 Rv. 244783) e che l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, ed il necessario rispetto delle previsioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (fattispecie nella quale i liquami erano provenienti dall'attività di espurgo Sez. 3,n. 43849 del 06/11/2007 Rv. 238074). È appena il caso di rilevare infine che le tematiche valevoli per D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 sono a fortiori riproponibili per la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 che riproduce la prima disposizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010