Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 289
CASS
Sentenza 25 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale "longa manus" di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso. Ne consegue che deve essere considerato indebito esercizio dell'attività professionale il comportamento di un professionista legale che, trovandosi in situazione di sospensione disciplinare da detta attività, abbia conferito delega ad un collega e si sia fatto sostituire in una causa.

La cancellazione dall'albo, che non era originariamente prevista tra le sanzioni disciplinari dall'art. 40 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, sull'ordinamento della professione forense, venne introdotta dalla legge 17 febbraio 1971 n. 91, il cui art. 1, modificando il suddetto art. 40, previde espressamente la cancellazione in aggiunta alla radiazione, tra le misure sanzionatorie irrogabili in sede disciplinare agli avvocati. Alla stregua di tale principio, le Sezioni Unite hanno reputato del tutto priva di fondamento la censura con cui, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, si era lamentato che l'applicata sanzione della cancellazione non era prevista dal R.D.L. n. 1578 del 1933.

Ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n.36 del 1934, e dell'art. 111 della Costituzione, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che essi stessi si risolvano in una violazione di legge, deducibile secondo il paradigma del n. 3 dell'art. 360, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, che concretano l'inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice dall'art. 132 n. 4 del cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 289
    Data del deposito : 25 maggio 1999

    Testo completo