Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 3
La delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale "longa manus" di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso. Ne consegue che deve essere considerato indebito esercizio dell'attività professionale il comportamento di un professionista legale che, trovandosi in situazione di sospensione disciplinare da detta attività, abbia conferito delega ad un collega e si sia fatto sostituire in una causa.
La cancellazione dall'albo, che non era originariamente prevista tra le sanzioni disciplinari dall'art. 40 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, sull'ordinamento della professione forense, venne introdotta dalla legge 17 febbraio 1971 n. 91, il cui art. 1, modificando il suddetto art. 40, previde espressamente la cancellazione in aggiunta alla radiazione, tra le misure sanzionatorie irrogabili in sede disciplinare agli avvocati. Alla stregua di tale principio, le Sezioni Unite hanno reputato del tutto priva di fondamento la censura con cui, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, si era lamentato che l'applicata sanzione della cancellazione non era prevista dal R.D.L. n. 1578 del 1933.
Ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n.36 del 1934, e dell'art. 111 della Costituzione, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che essi stessi si risolvano in una violazione di legge, deducibile secondo il paradigma del n. 3 dell'art. 360, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, che concretano l'inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice dall'art. 132 n. 4 del cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente F. F.
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " rel.
Dott. Antonio VELLA "
Dott. GI PRESTIPINO "
Dott. Paolo VITTORIA "
Dott. Alessandro CRISCUOLO "
Dott. Francesco SABATINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17154/98 R. G. proposto da
NC GI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Nicolai n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bartoli che, con l'Avv. Melchiorre Annino, lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA,
PUBBLICO MINISTERO PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA,
PUBBLICO MINISTERO PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, intimati per la cassazione della decisione 26 febbraio-11 luglio 1998 del Consiglio Nazionale Forense.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 14 gennaio 1999, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per il ricorrente, l'Avv. Giuseppe Bartoli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Franco Morozzo della Rocca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cinque decisioni emesse nei procedimenti disciplinari nn. 63/96, 69/96, 82/96, 131/96 e 228/96, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza inflisse all'Avv. GI AT le seguenti rispettive sanzioni: sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di un anno;
altra sospensione per la durata di un anno;
sospensione per la durata di quattro mesi;
sospensione per la durata di tre mesi;
cancellazione dall'albo. Avverso queste decisioni il AT propose distinti ricorsi al Consiglio Nazionale Forense il quale, con la decisione indicata in epigrafe, riuniti i procedimenti e respinte le richieste di sospensione o differimento della trattazione in attesa della definizione di un giudizio penale, ha rigettato i ricorsi stessi, applicando al ricorrente l'unica sanzione della cancellazione dall'albo, in essa inglobate ed assorbite tutte le altre. Ricorre per cassazione il AT sulla base di due motivi. Nessuna attività difensiva viene svolta dagli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo, denunziandosi "violazione di legge" si censura la decisione impugnata per aver inflitto all'incolpato la sanzione della cancellazione dall'albo non prevista dal R. D. L.27.11.1933 n. 1578 la quale prevede soltanto quella della sospensione dall'esercizio della professione e quella della radiazione che è diversa, per effetti e presupposti, dalla cancellazione. La censura è del tutto infondata poiché, se è vero che la cancellazione dall'albo non era originariamente annoverata tra le sanzioni disciplinari dall'art. 40 del R. D. L. 27.11.1933 n. 1578, convertito nella L. 22.1.1934 n. 36, sull'ordinamento della professione forense, è altrettanto vero che tale legge ha subito modifiche ad opera della legge 17.2.1971 n. 91, il cui art. 1 prevede espressamente detta cancellazione, oltre alla radiazione, tra le misure sanzionatorie irrogabili in sede disciplinare agli avvocati. Con il secondo mezzo, denunziandosi mancanza e contraddittorietà della motivazione, si lamenta l'omessa valutazione di alcuni elementi probatori che, se esaminati, avrebbero potuto eliminare ogni dubbio in ordine alle responsabilità disciplinari del professionista.
Più in particolare, quanto al procedimento 228/96 - in cui si addebitava all'Avv. AT di aver incamerato un assegno di L. 13.000.000 consegnatogli dai clienti ED RN ed IO TA perché sanasse la morosità per una loro locazione e di aver poi rilasciato in garanzia ai medesimi, dietro loro ripetute richieste di restituzione, una cambiale dello stesso importo andata in protesto -, si lamenta che il C.N.F non abbia preso in considerazione una lettera inviata dal ricorrente alla RN, contenente l'invito a pagargli la fattura pro forma relativa a spese e competenze legali a lui spettanti per L 9.600.000, e una dichiarazione a firma di entrambi i clienti con la quale gli stessi ricevevano a garanzia una cambiale di L 13.000.000 che non doveva essere messa all'incasso ne' protestata poiché occorreva conteggiare ancora il dare e l'avere;
Quanto al procedimento 63/96 - riguardante l'indebita appropriazione della somma di L 53.900.000 ottenuta dalla soc. INTEK ad esito di procedimento giudiziario e della quale era destinatario il sig. GI ND - si lamenta, in primo luogo, che non sia stata dichiarata la prescrizione dell'azione ed annullata la decisione del Consiglio dell'Ordine, dal momento che questa, a causa dell'annullamento di due precedenti decisioni per vizi di forma, era intervenuta il 22.1.1996, ben oltre i cinque anni dall'inizio di detto procedimento, e che, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, era da ritenere applicabile la regola dell'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (art. 2943 cod. civ.), e non già quella dell'effetto interruttivo permanente (art. 2945, comma 2^, cod. civ.). Si lamenta, inoltre, che non si sia tenuto conto di una dichiarazione del ND la quale confermava l'assunto del AT secondo cui trattavasi di un prestito e non di appropriazione indebita.
Quanto al procedimento 69/96 - riguardante quattro assegni per complessive L 54.710.000 emessi dal AT e successivamente protestati -, si sostiene che nessun protesto era intervenuto perché gli assegni, per altro rilasciati senza data e a garanzia di un'obbligazione futura, erano stati pagati nel termine previsto dagli artt.
8-11 della L. 386/90. Quanto al procedimento 82/96 - in cui si era addebitato al AT di aver fatto credere falsamente ai clienti RO e IS che aveva intrapreso una procedura esecutiva davanti alla Pretura di Milano e che aveva chiesto ed eseguito un pignoramento per L 75.000.000, quando, invece, tale procedura non era stata coltivata, e di non aver dato seguito al pignoramento sebbene il debitore risultasse proprietario di un appartamento -, si rimprovera al C.N.F di aver omesso di esaminare e valutare la documentazione (copia del verbale di pignoramento negativo) comprovante l'avvenuto espletamento, da parte del professionista, dell'incarico affidatogli. Quanto, infine, al procedimento 131/96 - riguardante l'addebito di non essersi astenuto dall'esercizio dell'attività professionale durante un precedente periodo di sospensione inflittogli, dando delega ad un collega di sostituirlo in una causa -, si deplora il mancato esame della prodotta documentazione (scrittura privata e atto di citazione con delega del cliente a farsi sostituire da altro avvocato) comprovante l'assoluta insussistenza dell'illecito disciplinare.
Nessuna delle su esposte doglianze è meritevole di accoglimento.
Occorre innanzitutto ricordare che, secondo l'insegnamento più volte impartito da questa Corte, dal quale non v'è ragione qui di discostarsi (v., ex multis, sent. a SS.UU. 1528/97), le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 56 del R. D. L. n. 1578 del 1933, convertito nella L. n. 36 del 1934, e dell'art. 111 Cost., soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'inadeguatezza o altri vizi della motivazione, a meno che non si risolvano essi stessi in violazione di legge, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione medesima, riconducibili ad inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione. Una siffatta ipotesi deve decisamente escludersi nel caso di specie, dato che il C.N.F. ha dato sufficientemente conto del proprio convincimento, soffermandosi su tutti quanti gli addebiti mossi al AT ed esprimendo per ciascuno di essi le ragioni che inducevano a ritenerne la fondatezza e a respingere i rilievi mossi alle varie decisioni del Consiglio dell'Ordine di Monza, per cui debbono considerarsi inammissibili le doglianze di omessa o insufficiente valutazione di elementi probatori assertivamente favorevoli all'incolpato.
In realtà, le sole censure inquadrabili nel paradigma dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ., pur in assenza di un'esplicita denunzia di violazione di legge, sono quelle con le quali si lamenta, in relazione al procedimento 63/96, che non sia stata dichiarata prescritta l'azione, per essere, la decisione del Consiglio dell'Ordine di Monza, intervenuta oltre i cinque anni dalla commissione del fatto e, in relazione al procedimento 131/96, che sia stata considerata indebito esercizio dell'attività professionale, in periodo di sospensione dalla stessa, la delega data dal AT ad un collega perché lo sostituisse in una causa.
Entrambe tali censure, però, sono destituite di fondamento. Quanto alla prima, infatti, nel provvedimento impugnato è stata correttamente esclusa la invocata prescrizione poiché il decorso di questa, iniziato nel 1988, era rimasto interrotto dai nuovi avvii del procedimento disciplinare, con nuove notifiche del decreto di citazione a giudizio, in date 22.11.1992 e 23.10.1995, dopo che, per due volte, il C.N.F. aveva annullato per vizi procedurali le decisioni del Consiglio territoriale irrogative della sanzione: e gli intervalli di tempo apertisi tra un atto interruttivo e l'altro erano abbondantemente al di sotto della soglia dei cinque anni. È lo stesso ricorrente, del resto, a riconoscere l'effetto interruttivo degli atti in questione, limitandosi a sostenere, con richiamo alla sentenza 22.5.1995 n. 5603 di queste Sezioni Unite, il carattere istantaneo, e non permanente, dell'interruzione. Ma ciò non giova affatto al suo assunto, poiché il giudice a quo, tenendo ben presente l'insegnamento della richiamata sentenza - secondo il quale al procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione disciplinare neì confronti degli esercenti la professione forense è applicabile, non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito all'art. 2945, 2^ comma, cod. civ., bensì quello dell'interruzione ad effetto istantaneo ex art. 2943 stesso codice, così da doversi ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 RDL 27.11.1933 n. 1578 per contrasto con l'art. 3 Cost., sollevata sul presupposto che alla rilevanza disciplinare di un fatto si sarebbe apprestata una durata irragionevolmente maggiore della rilevanza penale ha affermato, appunto, che nel caso in esame i nuovi periodi di prescrizione erano iniziati a partire da ciascun atto interruttivo (istantaneo), rappresentato dal nuovo avvio dell'azione disciplinare, e che l'intervallo di tempo apertosi dopo ognuno di tali atti (fino al ricorso al C.N.F.) era stato largamente inferiore a cinque anni.
In ordine all'altra doglianza è sufficiente osservare che la delega conferita dal difensore ad un collega perché lo sostituisca in udienza rappresenta senza dubbio un atto tipico di attività professionale indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, essendo evidente che il sostituto il quale interviene nel processo in virtù di nient'altro che di detta delega, cioè senza aver ricevuto direttamente alcun mandato dalla parte, non opera per sè ma solo quale longa manus del sostituito e che, quindi, l'attività processuale da lui svolta è riconducibile soltanto all'esercizio professionale di quest'ultimo ed è come se fosse svolta dallo stesso.
In tal senso ha esattamente ragionato il C.N.F., giungendo alla logica conclusione che l'avere il AT delegato un collega a sostituirlo all'udienza in un periodo durante il quale gli era inibito l'esercizio della professione, integrava in pieno l'addebito disciplinare contestatogli.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Nessun provvedimento è dovuto in ordine alle spese del presente procedimento, stante l'assenza di attività difensive da parte degli intimati.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1999