Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 2
Per il caso di inosservanza del termine semestrale per l'esibizione del libretto della pratica forense al Consiglio dell'Ordine, prevista dal secondo comma dell'art. 6 del d.P.R. n. 101 del 1990, la legge non commina alcuna sanzione; detto termine non può essere qualificato come perentorio, poiché una tale qualificazione non solo non è stabilita espressamente dalla legge (come avrebbe dovuto essere ai sensi dell'art. 152 cod. proc. civ., il quale è applicabile anche ai termini amministrativi, dato il suo valore generale), ma, inoltre, dev'essere esclusa anche in ragione della generica formula con cui il termine è stato previsto, la quale, facendo riferimento <
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all'art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/1999, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- dott. Francesco FAVARA Primo Presidente f.f.
- " Pasquale PONTRANDROLFI " sezione
- " Francesco AMIRANTE " "
- " Massimo GENGHINI Consigliere
- " Francesco CRISTARELLA ORESTANO "
- " Paolo VITTORIA "
- " Alessandro CRISCUOLO "
- " Roberto PREDEN "
- " Francesco SABATINI " rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, in persona del presidente a[...], presso lo studio dell'avv. Michele Di Tursi che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vincenzo Torti, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MB dott. DANIELA, elett. dom. in Roma, via Ugo De Carolis n. 181, presso l'avv. Enrico Vitaliani che la rappresenta e difende, unitamente al prof. avv. Paolo M. Tabellini, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva;
- resistente -
nonché contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
PROCURATORE GENERALE CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 176 in data 17.4.1997 del Consiglio Nazionale Forense ( r.g. nn. 148 + 218 del 1996 ) .
Udita nella pubblica udienza del 17 dicembre 1998 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Alberto Cinque, che ha chiesto il rigetto del ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La dott. DA MB, iscritta il 24 ottobre 1994 nel registro dei praticanti procuratori dell'Ordine degli avvocati di Monza, al termine del primo semestre presentò il libretto della pratica espletata , sul quale in data 10 maggio 1995 venne apposto il relativo visto . Non avendo provveduto al deposito del libretto dopo il compimento del secondo semestre, il 15 febbraio 1996 la predetta fu convocata dal Consiglio dell'Ordine il quale nella seduta del 13 maggio successivo, in considerazione di tale omissione , dichiarò l'inefficacia del periodo di pratica da lei compiuto e ne dispose la cancellazione dal registro dei praticanti procuratori non abilitati .
L'interessata, dopo aver presentato ricorso al Consiglio nazionale forense avverso detta deliberazione - con il quale dedusse l'inesistenza di norme che facciano venir meno il valore legale della pratica per il solo fatto della non tempestiva presentazione del libretto -, sulla premessa che il ricorso stesso rendeva inoperante la dichiarata inefficacia presentò al Consiglio dell'ordine il libretto di pratica e la relazione annuale per ottenere il visto relativamente al secondo e terzo semestre di pratica, visto che le venne concesso, con l'annotazione dell'avvenuto ricorso, per il solo terzo semestre .
Il 24 ottobre 1996 la stessa dott. MB, essendo trascorso l'intero biennio di pratica, chiese il rilascio del certificato di compiuta pratica : certificato che le fu negato con delibera dello stesso Consiglio dell'11 novembre 1996 sul rilievo che la presentazione del ricorso avverso la precedente delibera aveva efficacia sospensiva della sola disposta cancellazione, senza incidere sul merito della verifica da esso effettuata, talché non poteva ritenersi maturato il biennio di pratica, previsto dalla legge .
La dott. MB ricorse al Consiglio nazionale forense anche avverso tale deliberazione, della quale allegò la contrarietà ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa .
Con la decisione, ora gravata, il Consiglio nazionale forense ha accolto i ricorsi, previa riunione .
Rilevata preliminarmente l'ammissibilità di entrambi, il Consiglio nazionale ha osservato che non formava oggetto di contestazione che la dott. MB nei quattro semestri successivi alla sua iscrizione nel registro dei praticanti avesse svolto la pratica professionale con assiduità e diligenza .
Considerato poi che, come disposto dalle leggi vigenti, il libretto di pratica deve essere esibito al Consiglio dell'ordine al termine di ogni semestre, che lo stesso Consiglio ha facoltà di accertare la veridicità delle relative annotazioni, che dopo il primo anno il libretto deve essere depositato unitamente alla relazione sulla pratica svolta, e che al termine del quarto ed ultimo semestre il Consiglio, accertata la pratica compiuta, rilascia il certificato di cui all'art. 10 r.d. n. 34 del 1934, ha osservato che, per la presentazione del libretto, la legge non prevede tuttavia termini perentori, che essi non possono essere stabiliti dai singoli Consigli e che, a tutto concedere, il termine non potrebbe superare la conclusione del semestre successivo : termine, peraltro, quest'ultimo, che nella specie non veniva in considerazione, non avendo la deliberazione impugnata ad esso fatto riferimento . Il Consiglio nazionale ha quindi giudicato scusabile il comportamento della dott. MB, la quale omise di presentare il libretto pur dopo la comunicazione del 15 febbraio 1996, osservando che comprensibilmente ella si limitò a svolgere le proprie difese riguardo alla avvenuta contestazione, provvedendo poi al deposito dopo aver inoltrato il ricorso in sede giurisdizionale . Ed avendo la presentazione di questo efficacia sospensiva della deliberazione di cancellazione, pur successivamente ad essa il Consiglio dell'ordine avrebbe dovuto rilasciare, sia pure in via provvisoria, il certificato di pratica compiuta : donde la fondatezza anche del secondo ricorso .
Per la cassazione di tale decisione il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza ha proposto ricorso, affidato a due motivi, avverso il quale la dott. MB ha depositato memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . La memoria della dott. MB , datata 30.3.1998, non risulta notificata al ricorrente . Di essa non può perciò tenersi conto, dal momento che trovano applicazione, nel giudizio di cassazione avverso pronuncia emessa dal Consiglio nazionale forense, le norme del codice di procedura civile, se non derogate dalla legislazione speciale, con la conseguenza che, in difetto di deroga, la predetta avrebbe potuto svolgere attività difensiva solo mediante notifica e deposito di controricorso nei modi e termini di cui all'art. 370 c.p.c. Tale non può pertanto considerarsi la suddetta memoria . Nè
l'interessata ha partecipato alla discussione orale, come le era comunque consentito dal primo comma dello stesso art. 370 . 2 . Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione nonché l'erronea e falsa applicazione degli artt. 6, 7 ed 8 del d.p.r. n. 101 del 1990 ed afferma che l'obbligo, per il praticante procuratore, di esibire il libretto di pratica allo scadere di ogni semestre è soggetto, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione impugnata, a termine perentorio, come si desume " dalla letteralità della norma in uno con la ratio della stessa che è, pacificamente, quella di garantire all'Ordine la possibilità di operare reiterati controlli semestrali circa l'effettività della pratica " .
Con il secondo motivo lo stesso ricorrente allega la contraddittorietà della motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, e sostiene che la predetta decisione da un lato sembra ritenere necessario un numero di depositi e di verifiche pari ai quattro semestri del biennio, e poi giudica scusabile una condotta che, di fatto, consente un minor numero di depositi e, quindi, di verifiche .
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente .
L'art. 6 del d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione agli esami di procuratore legale (ora "avvocato " : art. 3 legge 24.2.1997 n. 27), dopo avere imposto ai praticanti, al primo comma , l'obbligo di tenere apposito libretto rilasciato, numerato e precedentemente vistato, nonché di annotare in esso i fatti di cui alle lettere a), b), c) della stessa disposizione, al secondo comma testualmente dispone che il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, e, al terzo, che il consiglio dell'ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni. Premesso che anche per i termini di natura amministrativa, come quello in esame, vale il principio di carattere generale dettato dal capoverso dell'art. 152 c.p.c. per quelli processuali, per il quale essi sono perentori se tali espressamente dichiarati dalla legge , osserva la Corte che la tesi della perentorietà del termine semestrale per la presentazione del libretto, sostenuta dal ricorrente in contrasto con la decisione impugnata, non trova conforto, diversamente da quanto dallo stesso preteso, nel testo della norma, la quale reca la generica indicazione, sopra riportata, senza comminare alcuna sanzione per il caso di inosservanza, e tanto meno quella - grave - della cancellazione dal registro dei praticanti, nella specie invece adottata .
Inoltre, un termine in tanto può considerarsi perentorio, in quanto venga a scadere in un giorno predeterminato e non soggetto a proroga. Il ricorrente mostra di ritenere che nella specie esso coincida con la scadenza stessa del semestre di pratica : tesi - osserva la Corte - non condivisibile perché, essendo il praticante tenuto ad assistere a non meno di venti udienze a semestre, escluse quelle di mero rinvio ( art. 6 citato primo comma lett. a ), egli ha conseguentemente diritto ad assistere all'udienza anche nel giorno di scadenza del semestre, il che importa che, ben potendo questa protrarsi oltre l'orario di chiusura degli uffici dell'Ordine forense, non è pensabile che lo stesso giorno egli, a pena di decadenza, sia anche tenuto al deposito del libretto . È perciò ragionevole ritenere che il legislatore, se avesse inteso fissare un termine perentorio, avrebbe stabilito una data prossima (cinque - dieci giorni ) alla scadenza del semestre: il che non ha fatto .
A ragione il ricorrente rileva che il periodico deposito del libretto è funzionale all'esercizio, da parte del consiglio dell'Ordine, dei poteri-doveri di controllo, di cui al terzo comma del menzionato art. 6 e, poi, al rilascio del certificato di compiuta pratica, di cui all'art. 10 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, e, tuttavia, tale rilievo non si riflette sulla allegata natura perentoria del termine in questione, riguardo alla quale il testo normativo offre argomenti non a favore ma semmai contrari . Può discutersi se, in difetto di spontaneo deposito del libretto, il consiglio dell'ordine, proprio al fine di esercitare i suindicati poteri- doveri , possa imporre al praticante un termine, inutilmente decorso il quale la pratica nel relativo semestre si intenda come non regolarmente compiuta : questione che peraltro non è investita dal ricorso e non può, pertanto, essere qui esaminata . Il primo motivo del ricorso - inammissibile nella parte in cui deduce la violazione altresì degli artt. 7 ed 8 dello stesso citato d.p.r., dal momento che tali norme nulla dispongono quanto alla natura del termine in questione - è pertanto infondato . Il secondo motivo è inammissibile .
Per costante giurisprudenza, infatti, le decisioni del consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 56 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all'art. 111 cost. e solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata ( da ultimo, in tal senso, Cass. sez. un.
5.2.1997 n. 1081 e 19.2.1997 n. 1528 ).
Vizi che, nella specie, manifestamente non sussistono e non vengono, del resto, neppure prospettati .
3 . Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la dott. MB ritualmente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite, il 17 dicembre 1998 . Depositata in Cancelleria il 22/3/1999.