Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/1999, n. 175
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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Per il caso di inosservanza del termine semestrale per l'esibizione del libretto della pratica forense al Consiglio dell'Ordine, prevista dal secondo comma dell'art. 6 del d.P.R. n. 101 del 1990, la legge non commina alcuna sanzione; detto termine non può essere qualificato come perentorio, poiché una tale qualificazione non solo non è stabilita espressamente dalla legge (come avrebbe dovuto essere ai sensi dell'art. 152 cod. proc. civ., il quale è applicabile anche ai termini amministrativi, dato il suo valore generale), ma, inoltre, dev'essere esclusa anche in ragione della generica formula con cui il termine è stato previsto, la quale, facendo riferimento <> non soddisfa un requisito indispensabile per la sussistenza di un termine perentorio, cioè la scadenza in un giorno predeterminato, non consentendo, in particolare, di reputare che il termine stesso scada l'ultimo giorno di ciascuno dei quattro semestri di durata del biennio di pratica forense, in quanto, essendo il praticante tenuto ad assistere ad almeno venti udienze a semestre ed avendo egli il diritto di assistere all'ultima udienza utile per rispettare tale prescrizione anche l'ultimo giorno del semestre, non è pensabile che il legislatore abbia voluto che in quello stesso giorno egli sia tenuto, a pena di decadenza, all'esibizione, la quale, del resto, nel caso che l'udienza di quell'ultimo giorno si protraesse oltre l'orario di chiusura degli uffici dell'ordine forense, resterebbe impossibile (sulla base di tali principi le Sezioni Unite hanno confermato la decisione, con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha annullato il provvedimento con cui un Consiglio di un Ordine locale, a seguito di mancata esibizione del libretto alla scadenza del semestre, aveva disposto la sanzione della cancellazione di un praticante dal relativo registro, nel presupposto della perentorietà del termine).

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all'art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/1999, n. 175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 175
    Data del deposito : 22 marzo 1999

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